Art. 1. Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura e di catasto 1. (Soppresso). 2. (Soppresso). 3. Con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonche' a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri immobiliari ed alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti. Con lo stesso decreto sono stabilite, altresi', le modalita' anche tecniche della trasmissione del titolo per via telematica relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime. 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e finanze, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, a parita' di gettito, le tariffe dell'imposta di bollo, dovuta in misura forfetaria ovvero commisurata alla natura ed entita' degli adempimenti correlati, sugli atti di cui al comma 3. ((Per l'anno 2006, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' differito al 2 maggio 2006.)) 5. L'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale e' consentito a chiunque in rispetto della normativa vigente in tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali, su base convenzionale ovvero con pagamento telematico contestuale per ogni consultazione effettuata. In tale ultimo caso, le tasse ipotecarie ed i tributi speciali catastali sono aumentati del cinquanta per cento e gli importi riscossi sono riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo necessario a quello della riscossione. Con decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' attuative del presente comma. 6. Al numero d'ordine 4.1 della Tabella delle tasse ipotecarie allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come da ultimo sostituita dall'allegato 2-sexies alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni: (( a) la tariffa in euro e' sostituita dalla seguente: «0,01»;)) b) le Note sono sostituite dalle seguenti: «L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente su base convenzionale. La tariffa e' raddoppiata per richieste relative a piu' di una circoscrizione o sezione staccata». 7. (Soppresso).».
Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo dell'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, recante: «Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma dell'art. 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»: «Art. 3-bis (Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione). - 1. Alla registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all'iscrizione e all'annotazione nei registri immobiliari, nonche' alla voltura catastale, si provvede, a decorrere dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, e' fissata la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche, e a particolari tipologie di atti, nonche' l'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare. 2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione nonche' le domande di annotazione e di voltura catastale, relative agli atti per i quali e' attivata la procedura telematica, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, puo' essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico, nonche' la data a decorrere dalla quale il titolo e' trasmesso per via telematica. 3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica, le formalita' di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica e' sostituita dalla presentazione su supporto informatico. 4. Nei comuni nei quali vige il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico rileva unicamente per gli adempimenti connessi alla registrazione e alla voltura catastale.». - Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante: «Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore»: «Art. 1 (Applicazione degli studi di settore). - 1. Le disposizioni previste nell'art. 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi di settore siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore. 2. Le disposizioni di cui all'art. 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore degli studi». - Si riporta la Tabella delle tasse ipotecarie allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale», cosi' come modificata dalla presente legge: ----> Vedere Tabella da pag. 32 a pag. 36 del S.O. <----