Art. 1.
Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura
                            e di catasto
  1. (Soppresso).
  2. (Soppresso).
  3.  Con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie
delle  entrate  e  del territorio, di concerto con il Ministero della
giustizia, adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabiliti  i  termini e le
modalita' della progressiva estensione delle procedure telematiche di
cui  all'articolo 3-bis  del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
463,  a  tutti  i  soggetti,  nonche'  a  tutti  gli atti, incluse la
registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di
successione,  le trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni nei registri
immobiliari ed alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti.
Con  lo  stesso  decreto sono stabilite, altresi', le modalita' anche
tecniche  della  trasmissione  del titolo per via telematica relative
sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime.
  4.   Con   decreto   di   natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia  e  finanze, adottato entro quarantacinque giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, sono stabilite, a
parita'  di  gettito,  le  tariffe  dell'imposta  di bollo, dovuta in
misura  forfetaria  ovvero  commisurata  alla natura ed entita' degli
adempimenti  correlati,  sugli  atti  di cui al comma 3. ((Per l'anno
2006, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del
regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
31 maggio 1999, n. 195, e' differito al 2 maggio 2006.))
  5.  L'accesso  ai  servizi di consultazione telematica ipotecaria e
catastale  e'  consentito  a  chiunque  in  rispetto  della normativa
vigente  in  tema di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e
catastali,  su  base  convenzionale  ovvero  con pagamento telematico
contestuale  per  ogni consultazione effettuata. In tale ultimo caso,
le  tasse  ipotecarie  ed i tributi speciali catastali sono aumentati
del  cinquanta  per  cento e gli importi riscossi sono riversati alla
sezione  di  Tesoreria  provinciale dello Stato entro il terzo giorno
lavorativo  necessario  a  quello  della riscossione. Con decreto del
direttore   dell'Agenzia   del   territorio,   sentito  il  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, adottato entro quarantacinque giorni dalla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
modalita' attuative del presente comma.
  6.  Al  numero  d'ordine  4.1  della Tabella delle tasse ipotecarie
allegata  al  testo  unico  delle disposizioni concernenti le imposte
ipotecaria  e  catastale,  di  cui  al decreto legislativo 31 ottobre
1990,  n.  347, come da ultimo sostituita dall'allegato 2-sexies alla
legge   30 dicembre   2004,   n.  311,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
((    a) la tariffa in euro e' sostituita dalla seguente: «0,01»;))
    b) le  Note  sono sostituite dalle seguenti: «L'importo e' dovuto
anticipatamente.  Il  servizio sara' fornito progressivamente su base
convenzionale.  La  tariffa  e'  raddoppiata per richieste relative a
piu' di una circoscrizione o sezione staccata».
    7. (Soppresso).».
 
                            Riferimenti normativi:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art. 3-bis del decreto
          legislativo    18 dicembre    1997,    n.   463,   recante:
          «Semplificazione  in  materia  di  versamenti  unitari  per
          tributi  determinati dagli enti impositori e di adempimenti
          connessi  agli  uffici  del  registro, a norma dell'art. 3,
          comma 134,  lettere f)  e g), della legge 23 dicembre 1996,
          n. 662»:
              «Art.   3-bis  (Procedure  telematiche,  modello  unico
          informatico e autoliquidazione). - 1. Alla registrazione di
          atti  relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione,
          all'iscrizione  e all'annotazione nei registri immobiliari,
          nonche'  alla  voltura  catastale, si provvede, a decorrere
          dal 30 giugno 2000, con procedure telematiche.
              Con  decreto  del  Ministero delle finanze, di concerto
          con il Ministero della giustizia, e' fissata la progressiva
          attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati
          soggetti,  a  specifiche  aree geografiche, e a particolari
          tipologie  di  atti, nonche' l'eventuale attribuzione di un
          codice unico immobiliare.
              2.   Le   richieste   di   registrazione,  le  note  di
          trascrizione   e   di  iscrizione  nonche'  le  domande  di
          annotazione  e di voltura catastale, relative agli atti per
          i   quali   e'   attivata  la  procedura  telematica,  sono
          presentate  su  un modello unico informatico da trasmettere
          per  via  telematica  unitamente  a tutta la documentazione
          necessaria.  Con  lo stesso decreto di cui al comma 1, puo'
          essere prevista la presentazione del predetto modello unico
          su  supporto informatico, nonche' la data a decorrere dalla
          quale il titolo e' trasmesso per via telematica.
              3.   In   caso   di  presentazione  del  modello  unico
          informatico  per  via  telematica,  le formalita' di cui al
          comma 2  sono  eseguite previo pagamento dei tributi dovuti
          in   base   ad  autoliquidazione.  In  caso  di  irregolare
          funzionamento   del   collegamento   telematico,  fermo  il
          predetto  obbligo  di  pagamento,  la  trasmissione per via
          telematica  e'  sostituita  dalla presentazione su supporto
          informatico.
              4.  Nei  comuni  nei  quali  vige  il sistema del libro
          fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la
          presentazione   del   modello   unico   informatico  rileva
          unicamente  per gli adempimenti connessi alla registrazione
          e alla voltura catastale.».
              - Si  trascrive  il  testo  del comma 1 dell'art. 1 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
          195, recante: «Regolamento recante disposizioni concernenti
          i  tempi  e  le  modalita'  di  applicazione degli studi di
          settore»:
              «Art.  1 (Applicazione degli studi di settore). - 1. Le
          disposizioni  previste  nell'art. 10, commi da 1 a 6, della
          legge  8 maggio  1998, n. 146, si applicano a partire dagli
          accertamenti   relativi  al  periodo  d'imposta  nel  quale
          entrano  in  vigore gli studi di settore. Tali disposizioni
          si  applicano  anche  nel  caso in cui gli studi di settore
          siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo
          del  periodo  d'imposta  successivo  a quello di entrata in
          vigore.
              2.  Le  disposizioni di cui all'art. 10, comma 8, della
          citata  legge n. 146 del 1998, si applicano a decorrere dal
          periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore
          degli studi».
              -    Si  riporta  la  Tabella  delle  tasse  ipotecarie
          allegata  al  decreto  legislativo 31 ottobre 1990, n. 347,
          recante:  «Approvazione  del testo unico delle disposizioni
          concernenti  le imposte ipotecaria e catastale», cosi' come
          modificata dalla presente legge:

      ----> Vedere Tabella da pag. 32 a pag. 36 del S.O. <----