IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;
  Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del consiglio del 17 marzo 1997
che  modifica  il  regolamento  (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in
particolare  l'art.  1,  paragrafo  2,  nella parte in cui integrando
l'art.  5  del  predetto  regolamento,  consente allo stato membro di
accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della
denominazione  trasmessa  per  la  registrazione  e,  se del caso, un
periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;
  Vista  la  domanda  presentata dall'Associazione Produttori «Sedano
Bianco  di  Sperlonga», con sede in Sperlonga (Latina), piazza Europa
n. 4, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Sedano
Bianco  di  Sperlonga»,  ai  sensi dell'art. 5 del citato regolamento
2081/92;
  Vista la nota protocollo n. 63617 del 6 luglio 2005 con la quale il
Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  l'Associazione Produttori «Sedano
Bianco  di  Sperlonga», ha chiesto la protezione a titolo transitorio
della  stessa,  ai  sensi  dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE)
2081/92  come integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n.   535/97  sopra  richiamato,  espressamente  esonerando  lo  Stato
italiano,  e  per  esso  il  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali,   da   qualunque   responsabilita',   presente  e  futura,
conseguente  all'eventuale  mancato accoglimento della citata istanza
della   indicazione   geografica   protetta,   ricadendo   la  stessa
esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo
provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  1, paragrafo 2, del citato
regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli   interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  «Sedano
Bianco  di  Sperlonga»,  in attesa che l'organismo comunitario decida
sulla   domanda   di   riconoscimento  della  indicazione  geografica
protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,   in   accoglimento  della  domanda  avanzata  dall'Associazione
Produttori  «Sedano  Bianco  di  Sperlonga», assicuri la protezione a
titolo  transitorio e a livello nazionale della denominazione «Sedano
Bianco di Sperlonga», secondo il disciplinare di produzione trasmesso
con  la  citata nota all'organismo comunitario e allegato al presente
decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  ai  sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE)
n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art.
1,  paragrafo  2,  del  regolamento  (CE) n. 535/97 del Consiglio del
17 marzo 1997, alla denominazione «Sedano Bianco di Sperlonga».