IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n.84;
  Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali
modifiche,  nel  campo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori
delle compagnie portuali;
  Visto  il  decreto  n. 34015 datato 7 maggio 2004, del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  registrato alla Corte dei conti il
21 giugno  2004,  registro n. 4, foglio n. 328, con il quale e' stata
autorizzata,   per   l'anno   2004,   la  concessione  della  proroga
dell'indennita'   pari   al   trattamento   massimo  di  integrazione
salariale, in favore dei lavoratori portuali;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, nella legge
14 maggio  2005,  n.  80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7,
del   decreto-legge   30   giugno   2005,  n.  115,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
  Visto  il  verbale di accordo del 22 febbraio 2005, stipulato, alla
presenza  del  Sottosegretario  di  Stato on. Pasquale Viespoli e del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra le organizzazioni
datoriali  e  le  organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore
portuali,  nel  quale e' stata concordata la necessita' di ricorrere,
anche   per   l'anno  2005,  alla  proroga  dell'indennita'  pari  al
trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, ai sensi
dell'art.  1,  comma  155,  della  legge  30 dicembre  2004, n. 311 e
successive  modificazioni,  in  favore dei lavoratori appartenenti ad
imprese  o  agenzie  autorizzate  ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 5,
della  legge  n. 84/1994, che non abbiano effettuato, nell'anno 2005,
assunzioni  di  personale a tempo indeterminato,in eccedenza rispetto
alle   dotazioni  organiche  stabilite  dalle  autorita'  portuali  e
marittime,   salvo   che   tali  assunzioni  non  abbiano  riguardato
lavoratori  provenienti  dalle  societa' di cui all'art. 21, comma 1,
lettera   b)  della  legge  n.  84/1994,  nonche'  per  i  lavoratori
appartenenti  a  societa'  derivate  dalla  trasformazione  delle  ex
compagnie  portuali  ai sensi del sopraccitato art. 21 della legge n.
84/1994  che  non  abbiano  effettuato, nell'anno 2005, assunzioni di
personale a tempo indeterminato;
  Vista   la   nota   datata  11 ottobre  2005  del  Ministero  delle
infrastrutture   e   dei  trasporti  --  Direzione  generale  per  le
infrastrutture  della  navigazione  marittima ed interna, nella quale
viene  quantificato  in  7.500.000  euro  l'onere  complessivo per la
proroga del trattamento di cui trattasi;
  Ritenuto,  pertanto,  ai  sensi dell'art. 1, comma 155, della legge
30 dicembre  2004,  n.  311,  come  modificato dall'art. 13, comma 2,
lettera  b),  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente
modificato  dall'art.  7,  deI  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, di
concedere,  anche per l'anno 2005, la proroga dell'indennita' pari al
trattamento  massimo  di  integrazione  salariale  straordinaria,  in
favore  dei  lavoratori portuali, cosi' come individuati nel predetto
verbale di accordo ministeriale del 22 febbraio 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,   come   modificato  dall'art.  13,  comma 2,  lettera  b),  del
decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni,
nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e come ulteriormente modificato
dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito,
con   modificazioni,   nella   legge   17 agosto  2005,  n.  168,  e'
autorizzata,  per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005,
la  concessione  della  proroga  dell'indennita'  pari al trattamento
massimo  di  integrazione  salariale  straordinaria,  in  favore  dei
lavoratori  portuali,  individuati nel verbale di accordo intervenuto
presso  il  Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali in data
22 febbraio 2005;
  Gli   interventi   sono   previsti   nel  limite  massimo  di  euro
7.500.000,00;
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.