IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
                                  e
          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

    Vista  la  legge  9 giugno  1964,  n. 615, e successive modifiche
sulla  bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla
brucellosi;
    Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce
che il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro
ed  il  Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni
anno  con  decreto l'indennita' per l'abbattimento dei bovini infetti
da  tubercolosi  e  brucellosi  e  degli  ovini  e caprini infetti da
brucellosi;
    Vista  la  legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la
lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;
    Visto  il  decreto 2 maggio 1996, n. 358, e successive modifiche,
regolamento  concernente  il piano nazionale per l'eradicazione della
leucosi bovina enzootica;
    Visto  il decreto 27 agosto 1994, n. 651, e successive modifiche,
regolamento  concernente il piano nazionale per la eradicazione della
brucellosi negli allevamenti bovini;
    Visto   il   decreto   15 dicembre   1995,  n.  592,  regolamento
concernente  il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi
negli allevamenti bovini e bufalini;
    Visto  il  decreto 2 luglio 1992, n. 453, e successive modifiche,
regolamento  concernente il piano nazionale per la eradicazione della
brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;
    Vista  la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente fra l'altro il
rifinanziamento  della  bonifica  sanitaria  degli  allevamenti dalla
tubercolosi e dalla brucellosi;
    Visto  il  decreto  interministeriale  14 giugno 1968 (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 237 del 17 settembre 1968) e successive
modifiche,  concernente  norme per la corresponsione delle indennita'
di abbattimento dei bovini infetti;
    Visti   i   criteri   e   le   modalita'  stabiliti  dal  decreto
interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 228 del 1° ottobre 1986), per la determinazione delle misure delle
indennita' di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;
    Visto  il  decreto  interministeriale  6 ottobre 2004 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2004), concernente la
determinazione  della  misura  delle indennita' di abbattimento degli
animali  della  specie  bovina,  bufalina, ovina e caprina per l'anno
2004;
    Considerato  che i piani di eradicazione per la brucellosi bovina
e  per  la  leucosi bovina non prevedono attivita' di controllo negli
allevamenti di bovini da ingrasso, e che il piano di eradicazione per
la  tubercolosi bovina prevede nei predetti allevamenti solo un piano
di sorveglianza da parte delle regioni;
    Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini
da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto
l'esiguo   numero  di  questi  ultimi  eventualmente  interessati  da
provvedimenti di abbattimento;
    Ritenuto   di   non   dover   differenziare   l'indennizzo  degli
ovi-caprini  non  iscritti  ai  LL.GG.  rispetto  a  quelli iscritti,
considerato l'esiguo numero di questi ultimi;
    Considerato  che  le  spese  relative  alla  corresponsione delle
indennita'  di  cui  trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal
Fondo sanitario nazionale;
    Ritenuto  che  occorre  procedere  alla determinazione per l'anno
2005  della  misura  delle  indennita'  di  abbattimento dei bovini e
bufalini   infetti   da  tubercolosi,  brucellosi  e  leucosi  bovina
enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;
    Visti il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e
forestali con la nota n. 25735 del 9 marzo 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  La  misura  massima  dell'indennita' di abbattimento prevista
dall'art.  6  della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai
proprietari  dei  bovini abbattuti perche' infetti da tubercolosi, da
brucellosi  e  da  leucosi  enzootica dei bovini e' stabilita in Euro
366,71  con  decorrenza 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti nel
corso dell'anno 2005.
    2.  La  misura  massima  dell'indennita' di abbattimento prevista
dall'art.  6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per
i  bovini  quando  le  carni  ed i visceri debbono essere interamente
distrutti  e' stabilita in Euro 672,57 con decorrenza 1° gennaio 2005
per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2005.
    3.  La  misura  massima  dell'indennita' di abbattimento prevista
dall'art.  6  della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai
proprietari  dei  bufalini  abbattuti perche' infetti da tubercolosi,
brucellosi  e  leucosi,  stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2004 in
Euro  366,85  a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio
2005 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2005.
    4.  La  misura  massima  dell'indennita' di abbattimento prevista
dall'art.  6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per
i  bufalini  quando  le carni ed i visceri debbono essere interamente
distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2004 in Euro 672,30 a
capo,  rimane  confermata  con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per gli
animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2005.
    5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' aumentata del 50% per
capo,  negli  allevamenti  bovini e bufalini che non superano i dieci
capi.
    6.  Nelle  tabelle  allegate  al presente decreto sono fissate le
indennita' per categoria, eta' e sesso dei capi della specie bovina e
bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.