IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488 in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80 in materia di
riforma degli incentivi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in
data  1° febbraio  2006,  con  il quale e' stata data attuazione alle
disposizioni  dell'art.  8  del  citato  decreto-legge n. 35/2005 per
quanto concerne le agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992;
  Visto  in  particolare  l'art.  8,  comma 10 del citato decreto del
1° febbraio  2006,  che  prevede  che  il  Ministro  delle  attivita'
produttive,  d'intesa  con  le  regioni,  puo'  stabilire  specifiche
priorita'  settoriali  e/o territoriali da applicare alle graduatorie
multiregionali  di  cui  al comma 7, lettera c) del medesimo decreto,
determinando   il  punteggio  specifico  da  assegnare  ai  programmi
rispondenti alle priorita' medesime;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  provvedere,  per  la  prima  fase  di
attuazione  del  nuovo  sistema di interventi disciplinato dal citato
decreto, alla sola indicazione di priorita' settoriali per il settore
manifatturiero,   procedendo,   come   previsto  dalla  sopra  citata
disposizione,  all'individuazione  dei  settori di attivita' ritenuti
strategici per lo sviluppo;
  Considerato che, ai fini di tale individuazione si e' provveduto ad
elaborare,  in via sperimentale, un indicatore di sintesi del livello
di  strategicita'  dei  vari  settori  di  attivita',  muovendo dalla
considerazione  delle  seguenti  variabili,  strutturali e dinamiche,
che,  con  riferimento  al  ciclo economico 1997/2004, evidenziano la
capacita' competitiva di ciascun settore:
    -- Indice produzione industriale (variazione % 1997-2004);
    -- Export (variazione % 1997-2004);
    -- Quote di mercato (dato relativo al 2004);
    --  Dinamica  delle  quote di mercato (differenza tra la quota al
1997 e al 2004);
    -- Trend del commercio mondiale (variazione % 1997-2004);
    -- Livello di innovazione tecnologica (secondo la classificazione
EUROSTAT-OCSE);
  Considerato  che  tale  indicatore  di sintesi e' stato determinato
procedendo  per  ciascun  settore  di attivita', alla normalizzazione
delle  singole  variabili  e successivamente alla media ponderata dei
relativi  valori,  privilegiando  nella  ponderazione  il  livello di
innovazione  tecnologica  che rappresenta un elemento di forza per il
miglioramento della competitivita' del sistema industriale;
  Tenuto  conto  che,  sulla  base  dei  valori  assunti  dai singoli
indicatori   si   perviene   ad   una   graduatoria  del  livello  di
strategicita'  dei  settori che consente di individuare quelli che si
collocano  nelle  fasce  piu'  elevate,  con  riferimento ai quali si
ritiene opportuno assegnare le priorita' previste dal richiamato art.
8,  comma  10  del  decreto  del  1° febbraio  2006,  determinando il
relativo punteggio;
  D'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  della formazione delle graduatorie multiregionali del
settore  «industria»  per  la concessione delle agevolazioni previste
dalla legge n. 488/1992 citata in premessa, le priorita' settoriali e
i  relativi  punteggi, individuati ai sensi dell'art. 8, comma 10 del
decreto  ministeriale  del  1° febbraio  2006, sono stabiliti, in via
sperimentale, come segue:

Codice ISTAT |Settore di attivita'                        |Punteggio
DG24.4       |Prodotti farmaceutici                       |10,00
DL33         |Apparecchi medicali, di precisione e ottici |7,79
DM35.3       |Aerei e veicoli spaziali                    |7,65
DM35.2       |Locomotive e materiale rotabile             |7,52
DF23         |Petrolio e coke                             |6,94
DK29.7       |Apparecchi elettrodomestici                 |6,87
DK29         |Macchine (esclusi Elettrodomestici 29.7)    |6,78
DL32         |Apparecchi per le comunicazioni             |6,59

  2.  Le  predette  priorita'  si  applicano  al solo primo bando del
settore  «industria»  emanato  in attuazione del sopra citato decreto
ministeriale del 1° febbraio 2006.
    Roma, 23 marzo 2006
                                                 Il Ministro: Scajola