IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488 in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di
riforma degli incentivi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive, di
concerto   con   il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
1° febbraio  2006,  con  il  quale,  in attuazione delle disposizioni
dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 35/2005, sono stati stabiliti
i   criteri  e  le  modalita'  di  concessione  ed  erogazione  delle
agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992, nel seguito denominato
«decreto attuativo»;
  Vista  la  circolare esplicativa n. 980902 del 23 marzo 2006 con la
quale   sono   state   fornite  le  indicazioni  per  l'accesso  alle
agevolazioni   ed   e'   stata,  tra  l'altro  definita  la  relativa
modulistica  per  la  presentazione  delle  domande  relativamente ai
settori «industria», «commercio» e «turismo»;
  Visto in particolare l'art. 16, comma 2 del «decreto attuativo» che
prevede  che le regioni e le province autonome, per il primo bando di
attuazione,  formulano  entro  trenta  giorni dalla pubblicazione del
predetto  decreto  le  proposte  relative alle graduatorie speciali e
ordinarie,  agli eventuali limiti minimi di investimento nonche' alle
eventuali ulteriori attivita' ammissibili per il settore «turismo»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive del
2 febbraio  2006 con il quale sono state ripartite percentualmente le
risorse  finanziarie  disponibili  per  gli interventi della legge n.
488/1992 tra i settori «industria», «commercio» e «turismo»;
  Visto   in  particolare  l'art.  1,  comma  2  del  citato  decreto
2 febbraio  2006  che  prevede che le regioni e le province autonome,
entro  trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
medesimo   decreto,   possono  comunicare  modifiche  delle  predette
percentuali di riparto;
  Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa
con  la  Conferenza Stato-Regioni, del 23 marzo 2006 con il quale, ai
sensi  dell'art.  8,  comma  10  del  decreto  interministeriale  del
1° febbraio  2006,  sono  state  stabilite le priorita' settoriali da
applicare per la formazione delle graduatorie multiregionali del solo
primo  bando del settore «industria» emanato in attuazione del citato
«decreto attuativo»;
  Visto  l'art.  6, comma 2 del «decreto attuativo» che rimanda ad un
decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive la fissazione dei
termini  iniziali e finali di presentazione delle domande per i bandi
da attivare nell'anno;
  Considerato  che,  non  sono  ancora  trascorsi trenta giorni dalla
pubblicazione  del «decreto attuativo» e del decreto di riparto delle
risorse  e  che  pertanto non sono state ancora formulate le proposte
regionali,   valide   per  i  bandi  in  questione,  in  merito  alla
indicazione  delle  ulteriori  attivita'  ammissibili  per il settore
turismo,  all'indicazione  del  diverso limite minimo di investimento
ammissibile,  alle  proposte  relative  alle  graduatorie  speciali e
ordinarie,  con l'indicazione delle risorse ad esse destinate e delle
priorita'   da   assegnare,   nonche'   l'eventuale   modifica  delle
percentuali di riparto tra settori delle risorse assegnate;
  Ritenuto  pertanto  che  il termine iniziale di presentazione debba
decorrere  dal momento in cui sono rese note alle imprese le predette
condizioni stabilite dalle regioni e dalle province autonome;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.   Il   termine   iniziale  di  presentazione  delle  domande  di
agevolazione  di  cui alla legge n. 488/1992 per i bandi del 2006 del
settore  «industria», «turismo» e «commercio» e' fissato, per ciascun
settore,  al  primo  giorno non festivo successivo alla pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale del decreto con il quale sono approvate le
relative  proposte  formulate dalle regioni e dalle province autonome
ai sensi dell'art. 8, comma 11, lettera c) del «decreto attuativo».
  2. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma
1 e' fissato, per ciascun settore, al sessantesimo giorno dal termine
iniziale.
  3.  Le  modalita' per la presentazione delle domande sono riportate
nella  circolare esplicativa di cui in premessa disponibile anche sul
sito   internet  del  Ministero  attivita'  produttive  all'indirizzo
www.attivitaproduttive.gov.it
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 marzo 2006
                                                 Il Ministro: Scajola