IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n.   484,  concernente  i  requisiti  per  l'accesso  alla  direzione
sanitaria  aziendale  ed  i  requisiti  ed i criteri per l'accesso al
secondo livello dirigenziale per il personale dei ruolo sanitario del
Servizio sanitario nazionale;
  Visto  il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, (Gazzetta Ufficiale
-  S.O.  n.  25  del  14 febbraio 1998, e successive modificazioni ed
integrazioni,  concernente  le  tabelle  relative  ai servizi ed alle
specializzazioni equipollenti;
  Visto  il decreto ministeriale 31 gennaio 1998, (Gazzetta Ufficiale
-  S.O.  n.  25  del 14 febbraio 1998), e successive modificazioni ed
integrazioni,  concernente  le tabelle relative alle specializzazioni
affini;
  Visto  l'Accordo  tra  il  Ministro  della  salute, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e Bolzano, stipulato il 29 luglio 2004
con  il  quale  si  e' proceduto alla individuazione delle discipline
nelle  quali  possono  essere  conferiti  gli  incarichi di struttura
complessa (gia' di secondo livello) nelle aziende sanitarie, ai sensi
dell'art.  4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10
dicembre 1997, n. 484;
  Considerato  che  con il citato accordo del 29 luglio 2004 e' stata
inserita  la nuova disciplina di «Audiologia e foniatria» nell'ambito
dell'area  della  medicina diagnostica e dei servizi per la categoria
professionale dei medici;
  Ritenuto  di  provvedere alla definizione delle tabelle relative ai
servizi ed alle specializzazioni equipollenti;
  Ritenuto,  altresi'  di  provvedere alla integrazione delle tabelle
relative alle specializzazioni affini.
  Sentito  il  Consiglio superiore di sanita' che nella seduta del 28
gennao  2004  ha  espresso  parere relativo alle equipolienze ed alle
affinita' per la disciplina di «Audiologia e Foniatria».
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni di cui in premessa ed in conformita' al parere
esoresso   dal  Consiglio  superiore  di  sanita'  nella  seduta  del
28 gennaio  2004 al fine di salvaguardare eperienze, professionalita'
e  diritti  acquisiti, limitatamente ad un quinquennio, e' mantenuta,
solo per coloro che risultano gia' in possesso della specializzazione
in  «Otorinolaringoiatria  e  audiologia e foniatria», l'equipollenza
delle specializzazioni e dei servizi.
  Inoltre, e' assicurata l'affinita' tra le suddette specializzazioni
per  ulteriori  cinque  anni  dopo  il  conseguimento  del diploma di
specializzazione, per tutti coloro che risultano attualmente iscritti
alle  specializzazioni  stesse.  L'affinita' decade per coloro che si
iscrivono  per  la  prima  volta  alle  scuole di specializzazione in
«audiologia e foniatria» ovvero in «otorinolaringoiatria», a far data
dall'anno accacemico 2004/2005.