IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, concernente i requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale dei ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, (Gazzetta Ufficiale - S.O. n. 25 del 14 febbraio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1998, (Gazzetta Ufficiale - S.O. n. 25 del 14 febbraio 1998), e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le tabelle relative alle specializzazioni affini; Visto l'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 29 luglio 2004 con il quale si e' proceduto alla individuazione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa (gia' di secondo livello) nelle aziende sanitarie, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484; Considerato che con il citato accordo del 29 luglio 2004 e' stata inserita la nuova disciplina di «Audiologia e foniatria» nell'ambito dell'area della medicina diagnostica e dei servizi per la categoria professionale dei medici; Ritenuto di provvedere alla definizione delle tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti; Ritenuto, altresi' di provvedere alla integrazione delle tabelle relative alle specializzazioni affini. Sentito il Consiglio superiore di sanita' che nella seduta del 28 gennao 2004 ha espresso parere relativo alle equipolienze ed alle affinita' per la disciplina di «Audiologia e Foniatria». Decreta: Art. 1. Per le motivazioni di cui in premessa ed in conformita' al parere esoresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 28 gennaio 2004 al fine di salvaguardare eperienze, professionalita' e diritti acquisiti, limitatamente ad un quinquennio, e' mantenuta, solo per coloro che risultano gia' in possesso della specializzazione in «Otorinolaringoiatria e audiologia e foniatria», l'equipollenza delle specializzazioni e dei servizi. Inoltre, e' assicurata l'affinita' tra le suddette specializzazioni per ulteriori cinque anni dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, per tutti coloro che risultano attualmente iscritti alle specializzazioni stesse. L'affinita' decade per coloro che si iscrivono per la prima volta alle scuole di specializzazione in «audiologia e foniatria» ovvero in «otorinolaringoiatria», a far data dall'anno accacemico 2004/2005.