IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art.  5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che a decorrere dalla data della presentazione della
domanda alla Commissione il medesimo Stato membro puo' accordare solo
in  via  transitoria  alla  denominazione  una  protezione  a livello
nazionale, nonche', se del caso, un periodo di adattamento;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio  di valorizzazione e
tutela  «Gargano  Agrumi», con sede in Vico del Gargano (Foggia), via
Salita  della  Bella,  intesa  ad  ottenere  la  registrazione  della
denominazione  «Limone Femminello del Gargano», ai sensi dell'art. 5,
comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;
  Vista  la  nota protocollo n. 63917 del 18 luglio 2005 con la quale
il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ritenendo che la
predetta  domanda  soddisfi  i  requisiti  indicati  dal  regolamento
comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente la
predetta  domanda  di  registrazione,  unitamente alla documentazione
pervenuta a sostegno della stessa;
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il  Consorzio di valorizzazione e
tutela   «Gargano   Agrumi»,   ha  chiesto  la  protezione  a  titolo
transitorio  della  denominazione «Limone Femminello del Gargano», ai
sensi   dell'art.  5,  comma 6,  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
510/2006,  espressamente  esonerando lo Stato italiano, e per esso il
Ministero   delle   politiche  agricole  e  forestali,  da  qualunque
responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato
accoglimento   della  citata  istanza  della  indicazione  geografica
protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati
che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
  Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a
livello  nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del predetto
regolamento (CE) n. 510/2006;
  Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche
degli   interessati  all'utilizzazione  della  denominazione  «Limone
Femminello del Gargano», in attesa che l'organismo comunitario decida
sulla   domanda   di   riconoscimento  della  indicazione  geografica
protetta;
  Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto
che,   in  accoglimento  della  domanda  avanzata  del  Consorzio  di
valorizzazione  e  tutela  «Gargano Agrumi», assicuri la protezione a
titolo  transitorio e a livello nazionale della denominazione «Limone
Femminello  del  Gargano»,  secondo  il  disciplinare  di  produzione
trasmesso  con la citata nota all'organismo comunitario e allegato al
presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello
nazionale,  l'art.  5,  comma 6,  del  predetto  regolamento  (CE) n.
510/2006  del Consiglio del 20 marzo 2006, alla denominazione «Limone
Femminello del Gargano».