IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto   l'art.  10  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente i controlli;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto  il  decreto dell'11 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 2004 con
il  quale  l'organismo  di  controllo «Agroqualita' - Societa' per la
certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede
in  Roma,  via  Montebello  n. 8 e' stato autorizzato ad espletare le
funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del
Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Lardo di
Colonnata»;
  Visto  il  decreto  del 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 2 del 3 gennaio 2006 con il
quale  all'organismo  di  controllo  «Agroqualita'  - Societa' per la
certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede
in  Roma,  via Montebello n. 8 e' stata rinnovata l'autorizzazione ad
espletare   le  funzioni  di  controllo  previste  dall'art.  10  del
regolamento  (CEE)  n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta
«Lardo di Colonnata»;
  Considerato  che  con nota ministeriale del 7 marzo 2006, numero di
protocollo   61663   e'  stato  chiesto  all'organismo  di  controllo
«Agroqualita'   -  Societa'  per  la  certificazione  della  qualita'
nell'agroalimentare  a  r.l.»  di  rimodulare  il  predetto piano dei
controlli  in  considerazione  delle  osservazioni e dei suggerimenti
espressi al riguardo da produttori interessati;
  Considerato   che  l'organismo  «Agroqualita'  -  Societa'  per  la
certificazione  della  qualita'  nell'agroalimentare  a r.l.» risulta
gia' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le
denominazioni  di  origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche
protette  (IGP)  e  le  attestazioni di specificita' (STG), di cui al
comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
  Considerato  che  l'organismo di controllo «Agroqualita' - Societa'
per  la  certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.» ha
dimostrato  di  aver  adeguato in modo puntuale il piano di controllo
predisposto   per   la  indicazione  geografica  protetta  «Lardo  di
Colonnata»  con  l'inserimento  delle osservazioni e dei suggerimenti
espressi al riguardo dai produttori interessati, al fine di garantire
l'efficacia  dei  controlli  sulla  indicazione  geografica  protetta
predetta;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la indicazione geografica protetta «Lardo di Colonnata»;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso
del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CE)  n.  510/2006  spettano  al Ministero delle politiche agricole e
forestali,  in  quanto  Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della
legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n.
526;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo   di   controllo   «Agroqualita'   -  Societa'  per  la
certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede
in Roma, via Montebello n. 8, e' autorizzato ad espletare le funzioni
di  controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006
per   la   indicazione  geografica  protetta  «Lardo  di  Colonnata»,
registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con
regolamento (CE) n. 1568/2004 del 26 ottobre 2004.