IL CAPO DIPARTIMENTO
                 per la sanita' pubblica veterinaria
             la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194, relativo
all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 aprile
2001,  n.  290,  concernente  il  regolamento  di semplificazione dei
procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  ministeriale 5 giugno 2003 di recepimento della
direttiva 2002/37/CE del 3 maggio 2002, relativo all'iscrizione della
sostanza  attiva  etofumesate nell'allegato I del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Visto  l'art.  2, comma 4, del citato decreto ministeriale 5 giugno
2003  che  ha stabilito la presentazione entro il 28 febbraio 2006 di
un  fascicolo  conforme  ai  requisiti  di  cui  all'allegato III del
decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  per ciascun prodotto
contenente  etofumesate  come unica sostanza attiva o in combinazione
con  sostanze attive gia' inserite nell'allegato I del citato decreto
legislativo n. 194/1995;
  Rilevato   che   i   titolari  delle  autorizzazioni  dei  prodotti
fitosanitari  elencati  nell'allegato  al  presente decreto non hanno
ottemperato a quanto previsto dal citato art. 2, comma 4, del decreto
ministeriale 5 giugno 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
  Ritenuto  di  dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in
allegato  contenenti  la  sostanza  attiva  etofumesate  in quanto le
imprese   titolari  delle  autorizzazioni  non  hanno  presentato  il
previsto  fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del
citato decreto legislativo n. 194/1995;
  Visto  l'art.  23  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
relativo  alle  sanzioni  previste per chi immette in commercio e per
chi  utilizza  prodotti  fitosanitari non autorizzati e le successive
norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei prodotti
fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  etofumesate  elencati
nell'allegato  al presente decreto sono revocate in quanto le imprese
titolari  non  hanno presentato il fascicolo conforme ai requisiti di
cui  all'allegato  III  del  citato  decreto legislativo n. 194/1995,
secondo   quanto   previsto   dall'art.   2,  comma  4,  del  decreto
ministeriale   5 giugno  2003,  nei  tempi  e  nelle  forme  da  esso
stabiliti.