IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto  art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto
legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  114  del 18 maggio 1992 che
delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze
loro  attribuite,  le  direttive  comunitarie  concernenti le materie
disciplinate dallo stesso codice;
  Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4
stabilisce  la  competenza  del  Ministro  delle infrastrutture e dei
trasporti,  a  decretare in materia di norme costruttive e funzionali
dei  veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi ispirandosi al diritto
comunitario;
  Visto  il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
29 marzo  1974,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del
23 aprile  1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi
di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
8 maggio  1995,  di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE
che  modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento
delle  legislazioni  degli Stati membri relative all'omologazione dei
veicoli  a  motore  e  dei  loro rimorchi, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
6 giugno  2005,  di  recepimento  della direttiva 2004/104/CE che, da
ultimo,    modifica    la   direttiva   70/156/CEE   concernente   il
ravvicinamento   delle   legislazioni  degli  Stati  membri  relative
all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato
nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  200  del
29 agosto 2005;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE concernente
le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto
passeggeri  aventi  piu'  di  otto posti a sedere oltre al sedile del
conducente,   pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003;
  Visto  il decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, di
recepimento    della   direttiva   77/541/CEE   recante   norme   per
l'omologazione  parziale  CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto
riguarda  l'installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di
ritenuta  e norme per l'omologazione CEE delle cinture di sicurezza e
dei  sistemi  di  ritenuta  dei  veicoli  a  motore,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 336 del 10 dicembre
1977;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
7 agosto 2000, di recepimento della direttiva 2000/3/CE relativa alle
cinture  di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore,
che  adegua  al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE, pubblicato
nel   supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  215  del
14 settembre  2000,  ed  il  comunicato  di errata-corrige pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
20 maggio   2005,  di  recepimento  della  rettifica  alla  direttiva
2000/3/CE  della  Commissione  del 22 febbraio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005.
  Visto  il decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976, di
recepimento    della   direttiva   76/115/CEE   recante   norme   per
l'omologazione  parziale  CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto
riguarda  gli  ancoraggi  delle  cinture di sicurezza, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 107 del 23 aprile
1976;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
25 novembre  1996,  di  attuazione  della direttiva 96/38/CE relativa
agli  ancoraggi  delle  cinture di sicurezza dei veicoli a motore che
adegua  al  progresso tecnico la direttiva 76/115/CEE, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 4 del 7 gennaio
1997,  ed  il  comunicato di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1997;
  Visto  il  decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, di
recepimento   della  direttiva  74/408/CEE  concernente  le  finiture
interne  dei  veicoli  a  motore,  resistenza  dei  sedili e dei loro
ancoraggi,   pubblicato   nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 16 aprile 1975;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
25 novembre  1996, di attuazione della direttiva 96/37/CE relativa ai
sedili,  ai loro ancoraggi ed ai poggiatesta dei veicoli a motore che
adegua  al  progresso  tecnico la direttiva 74/408/CE, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 4 del 7 gennaio
1997;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione
26 novembre  1999,  di  recepimento  della  rettifica  alla direttiva
96/37/CE,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre
1999;
  Vista   la  direttiva  2005/39/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
consiglio  del  7 settembre 2005 che modifica la direttiva 74/408/CEE
del consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi ed ai poggiatesta
dei veicoli a motore, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea n. L 255 del 30 settembre 2005;

                             A d o t t a
                        il seguente decreto:
      (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

                               Art. 1.
  1.  Il  presente decreto integra e modifica il decreto del Ministro
per  i  trasporti  6 febbraio  1975,  di  recepimento della direttiva
74/408/CEE, e successive modificazioni, in materia di sedili, di loro
ancoraggi e di poggiatesta dei veicoli a motore.