IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonche' dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1995; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 giugno 2005, di recepimento della direttiva 2004/104/CE che, da ultimo, modifica la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2005; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, di recepimento della direttiva 2001/85/CE concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003; Visto il decreto del Ministro per i trasporti 19 novembre 1977, di recepimento della direttiva 77/541/CEE recante norme per l'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda l'installazione delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e norme per l'omologazione CEE delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 336 del 10 dicembre 1977; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 agosto 2000, di recepimento della direttiva 2000/3/CE relativa alle cinture di sicurezza ed ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2000, ed il comunicato di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, di recepimento della rettifica alla direttiva 2000/3/CE della Commissione del 22 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 2005. Visto il decreto del Ministro per i trasporti 26 febbraio 1976, di recepimento della direttiva 76/115/CEE recante norme per l'omologazione parziale CEE dei tipi di veicoli a motore per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 107 del 23 aprile 1976; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 25 novembre 1996, di attuazione della direttiva 96/38/CE relativa agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/115/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1997, ed il comunicato di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 1997; Visto il decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, di recepimento della direttiva 74/408/CEE concernente le finiture interne dei veicoli a motore, resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 16 aprile 1975; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 25 novembre 1996, di attuazione della direttiva 96/37/CE relativa ai sedili, ai loro ancoraggi ed ai poggiatesta dei veicoli a motore che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/408/CE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1997; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 26 novembre 1999, di recepimento della rettifica alla direttiva 96/37/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999; Vista la direttiva 2005/39/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 che modifica la direttiva 74/408/CEE del consiglio relativa ai sedili, ai loro ancoraggi ed ai poggiatesta dei veicoli a motore, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 255 del 30 settembre 2005; A d o t t a il seguente decreto: (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo) Art. 1. 1. Il presente decreto integra e modifica il decreto del Ministro per i trasporti 6 febbraio 1975, di recepimento della direttiva 74/408/CEE, e successive modificazioni, in materia di sedili, di loro ancoraggi e di poggiatesta dei veicoli a motore.