IL CAPO
              del Dipartimento per le politiche fiscali
             del Ministero dell'economia e delle finanze
                           di concerto con
                               IL CAPO
            del Dipartimento delle politiche di sviluppo
         del Ministero delle politiche agricole e forestali
  Visto  l'art.  32,  comma 3,  del  testo  unico  delle  imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  il quale
prevede  che  con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  e'  stabilito per
ciascuna  specie di animali il numero dei capi che rientra nei limiti
di  cui  alla  lettera b)  del  comma 2 dello stesso articolo, tenuto
conto  della  potenzialita'  produttiva  dei  terreni  e delle unita'
foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;
  Visto  l'art.  56, comma 5, terzo periodo, del predetto testo unico
il  quale  prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  delle politiche agricole e
forestali,  sono  stabiliti, ai fini della determinazione del reddito
derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla
lettera b)  del  comma 2  del  citato  art.  32,  il valore medio del
reddito  agrario  riferibile  a ciascun capo allevato entro il limite
suindicato  e il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso
valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16
che  prevedono  l'attribuzione  ai  dirigenti generali della gestione
finanziaria,  tecnica  ed  amministrativa  in relazione all'indirizzo
politico amministrativo degli organi di Governo;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
riforma  dell'organizzazione  del Governo, ed, in particolare, l'art.
23  con il quale e' stato istituto il Ministero dell'economia e delle
finanze;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 23 marzo 2005,
recante  riorganizzazione  del  Ministero  delle politiche agricole e
forestali;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze,
emanato  di  concerto  con  il  Ministero  delle politiche agricole e
forestali,  del  17 dicembre  2003  concernente la determinazione del
reddito   derivante   dall'allevamento  di  animali  per  il  biennio
2003-2004;
  Considerato che occorre individuare i criteri di determinazione del
reddito   derivante   dall'allevamento  di  animali  per  il  biennio
2005-2006,
                              Decreta:
                               Art. 1.
           Determinazione del numero dei capi di bestiame
  1.  Per  il biennio 2005 e 2006, il numero dei capi che rientra nei
limiti  di  cui  alla  lettera b)  del comma 2 dell'art. 32 del testo
unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  il  decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, tenuto conto
della  potenzialita'  produttiva dei terreni e delle unita' foraggere
occorrenti  a seconda della specie allevata e' stabilito in base alle
tabelle  1,  2 e 3 allegate al presente decreto, di cui formano parte
integrante.