IL CAPO del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con IL CAPO del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali Visto l'art. 32, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie di animali il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata; Visto l'art. 56, comma 5, terzo periodo, del predetto testo unico il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 del citato art. 32, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato e il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16 che prevedono l'attribuzione ai dirigenti generali della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all'indirizzo politico amministrativo degli organi di Governo; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed, in particolare, l'art. 23 con il quale e' stato istituto il Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2005, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, del 17 dicembre 2003 concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2003-2004; Considerato che occorre individuare i criteri di determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2005-2006, Decreta: Art. 1. Determinazione del numero dei capi di bestiame 1. Per il biennio 2005 e 2006, il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata e' stabilito in base alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.