IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto  l'art.  4,  comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n. 152,
nel  quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento
della  protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
2 settembre  2005,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
criticita'  in  conseguenza  delle  grave  situazione in cui versa la
popolazione del sud del Sudan;
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468
del  13 ottobre  2005,  recante:  «Disposizioni urgenti di protezione
civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la
popolazione  del  sud  del  Sudan» cosi' come modificata ed integrata
dall'art.  4  dell'ordinanza di protezione civile n. 3506 e dall'art.
12 dell'ordinanza di protezione civile n. 3508 del 2006;
  Considerato   che   nell'ambito  della  grave  situazione  sociale,
economico  e  sanitaria  in  atto nel territorio del Sudan causata da
decenni  di  guerra  civile,  ed  al  fine  di  dare continuita' alle
iniziative intraprese ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n.
3468 del 2005, si rende necessario assicurare il concorso dello Stato
italiano  nelle  iniziative  a  carattere  umanitario  finalizzate  a
favorire  la  ripresa  di una vita ordinaria nel predetto territorio,
anche   attraverso   la  realizzazione  di  interventi  di  carattere
straordinario ed urgente;
  Tenuto   conto   che  nell'ambito  delle  iniziative  di  carattere
umanitario  finalizzate  al  completo  e  pieno  ritorno alle normali
condizioni  di  vita  della popolazione del Sudan si rende necessario
adottare tutte le iniziative necessarie finalizzate a ristrutturare e
riattivare la funzionalita' della struttura ospedaliera ubicata nella
Contea di Yirol;
  Vista  la nota con la quale il Dipartimento della protezione civile
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  per  assicurare il
necessario  coordinamento con le attivita' del Ministero degli affari
esteri,  ha partecipato al predetto Dicastero il proprio intendimento
di porre in essere le iniziative sopra citate;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;

                              Dispone:

                               Art. 1.
  1.  Per  consentire  il  completo  e  pieno  ritorno  alle  normali
condizioni  di  vita  della  popolazione  del Sudan interessato dalla
grave  situazione  di  crisi  sociale,  economico  e sanitaria, in un
contesto  di  continuita'  con le iniziative gia' realizzate ai sensi
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del
13 ottobre  2005  citata  in  premessa,  il  dott. Guido Bertolaso e'
nominato  commissario  delegato  e  provvede,  con  i poteri e con le
deroghe  ivi  previste,  a  porre  in essere le iniziative necessarie
finalizzate  a  ristrutturare  e  riattivare  la  funzionalita' della
struttura  ospedaliera ubicata nella Contea di Yirol, anche dotandolo
di    attrezzature    ed    apparecchiature   idonee   a   garantirne
l'indispensabile funzionalita'.
  2.  Per  garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo al
commissario  delegato  nel perseguimento degli obiettivi di carattere
umanitario   sul  territorio,  e  nel  compimento  delle  conseguenti
attivita'  di  cui  alla presente ordinanza, e' costituita, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, un'apposita struttura composta
da  tre  unita',  di  cui  due  dipendenti  da amministrazioni o enti
pubblici,  da  porsi  in posizione di comando o fuori ruolo presso la
Presidenza  del Consiglio dei Ministri, e da una unita' estranea alla
pubblica   amministrazione   da   assumere   con  contratto  a  tempo
determinato,  individuata  dal  Commissario  delegato  con  scelta di
carattere fiduciario.
  3.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del presente articolo,
quantificati   in   Euro   2.100.000,00  si  provvede,  a  titolo  di
anticipazione,  a  carico  del  Fondo  della  protezione  civile  che
presenta le disponibilita' occorrenti.
  4.  Con  decorrenza  2 maggio 2006 cessa di operare la struttura di
missione   di  cui  all'art.  2  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio   dei  Ministri  n.  3468  del  13 ottobre  2005,  e  sono,
conseguentemente, abrogate le relative disposizioni.
  5.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura la logistica
per il funzionamento della struttura e pone i relativi oneri a carico
del fondo di cui al precedente comma 3.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 27 aprile 2006
                                            Il Presidente: Berlusconi