IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
                             di Venezia
  Vista  la legge n. 164/1975 in materia di garanzia del salario e di
disoccupazione  speciale in favore dei lavoratori dell'industria, che
all'art.   8  attribuisce  la  competenza  della  costituzione  delle
commissioni  provinciali  ai  direttori delle direzioni regionali del
lavoro;
  Vista  la  circolare  n.  39/92  del  19 marzo 1992 della direzione
generale  previdenza  e assistenza sociale del Ministero del lavoro e
previdenza  sociale  con  la  quale  si ritiene che l'art. 1, secondo
comma,  del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa
trovare  applicazione  nei  confronti  delle  commissioni provinciali
cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'industria di cui
alla legge n. 164/1975;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
608, recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;
  Considerato  che  la direzione provinciale del lavoro di Vicenza ha
rappresentato la permanenza della eccezionale esigenza della presenza
di  quattro  rappresentanti  di categoria (due dei datori di lavoro e
due dei lavoratori);
  Considerato  che  i  rappresentanti  dei lavoratori e dei datori di
lavoro  da  nominare  quali  membri delle suddette commissioni devono
essere   designati   dalle  rispettive  organizzazioni  sindacali  di
categoria piu' rappresentative operanti nella provincia;
  Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado
di   rappresentativita'   delle   predette   organizzazioni   occorre
prestabilire i criteri di valutazione;
  Ritenuto  che  il  requisito della rappresentanza deve desumersi in
primo  luogo  dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e
dalla   ampiezza   e   diffusione   delle   strutture  delle  singole
associazioni considerate nella loro obiettivita';
  Considerato   che   unitamente   alla  consistenza  numerica  degli
associati   alle   singole   organizzazioni  devono  concorrere  alla
valutazione  della rappresentativita' altri elementi predeterminanti,
quali  la  partecipazione  sia  alle  vertenze individuali, plurime e
collettive   che   alle  trattative  per  il  rinnovo  dei  contratti
collettivi   integrativi   di   lavoro,   nonche'   il   numero   dei
rappresentanti  delle  stesse  inseriti  negli  organismi  collegiali
operanti nella provincia;
  Considerato  che  dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati
forniti  dalla  direzione  provinciale  del lavoro di Vicenza e dalle
conseguenti  valutazioni  comparative  compiute  alla  stregua  degli
indicati   criteri   risultano  maggiormente  rappresentative  per  i
lavoratori  la  C.G.I.L.  e  la  C.I.S.L.  e  per  i datori di lavoro
l'Associazione industriali della provincia di Vicenza e l'Apindustria
di Vicenza;
  Viste   le   designazioni   fatte  dalle  amministrazioni  e  dalle
organizzazioni sindacali provinciali interessate;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' costituita, presso la direzione provinciale I.N.P.S. di Vicenza,
la  commissione  provinciale  prevista  dall'art.  8  della  legge n.
164/1975, composta dai signori:
    direttore  pro-tempore  della direzione provinciale del lavoro di
Vicenza - Presidente o suo delegato;
    in rappresentanza dei lavoratori:
      sig.  Pederzolli  Giancarlo,  rappresentante  C.I.S.L. - membro
effettivo;
      sig. Riva Renato, rappresentante C.I.S.L., supplente;
      sig.  Zaurito  Alfio,  rappresentante  C.G.I.L./U.I.L.,  membro
effettivo;
      sig.   Dalla   Riva   Gianni,  rappresentante  C.G.I.L./U.I.L.,
supplente;
    in rappresentanza dei datori di lavoro:
      dott.  Beltrame Franco, rappresentante Associazione industriali
- membro effettivo;
      dott.   Salamon   Pier   Paolo,   rappresentante   Associazione
industriali - membro supplente;
      sig.   Galeone   Ciro,   rappresentante  Apindustria  -  membro
effettivo;
      sig.  Guerzoni Emanuele Cristiano, rappresentante Apindustria -
membro supplente.
  Partecipano  alle sedute della commissione, con voto consultivo, in
rappresentanza dell'I.N.P.S.:
    il direttore provinciale pro-tempore - membro effettivo;
    il   dirigente   processi   e   risorse,  con  funzioni  vicarie,
pro-tempore - membro supplente.