IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Visto il decreto ministeriale del 14 novembre 2005 n. 264 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale; Vista l'istanza della sig.ra Czyzma Marta, nata a Chelm (Polonia) il 24 gennaio 1971 cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Pracownik socjalny», conseguito in Polonia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Titul pracownik socjalny» conseguito presso l'«Istituto paramedico professionale Wl Szoc» di Welm nel 1992; Preso atto delle informazioni assunte dalla competente autorita' polacca «Ministerstwo Polityki Spolecznej departament Pomocy i Integraci Spolecznej» pervenuta in data 2 dicembre 2005 da cui risulta che il menzionato diploma abilita all'esercizio della professione di assistente sociale in Polonia; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 gennaio 2006; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella conferenza sopra citata; Considerato che la richiedente non ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sez. B -, per cui appare necessario applicare misure compensative consistenti nelle seguenti materie orali: 1) principi e fondamenti del servizio sociale, 2) organizzazione dei servizi sociali, 3) teoria, metodi e tecniche del servizio sociale, oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di un anno; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Czyzma Marta, nata a Chelm (Polonia) il 24 gennaio 1971 cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sez. B, e l'esercizio della professione in Italia.