IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  14  novembre 2005 n. 264 che
adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra
citato,  in  materia  di  prova  attitudinale  per  l'esercizio della
professione di assistente sociale;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Czyzma Marta, nata a Chelm (Polonia)
il  24 gennaio 1971 cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo  cosi' come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo  professionale  di «Pracownik socjalny», conseguito in Polonia
ai  fini  dell'accesso  all'albo  e  l'esercizio della professione di
assistente sociale in Italia;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
di   «Titul   pracownik   socjalny»   conseguito  presso  l'«Istituto
paramedico professionale Wl Szoc» di Welm nel 1992;
  Preso  atto  delle  informazioni assunte dalla competente autorita'
polacca   «Ministerstwo  Polityki  Spolecznej  departament  Pomocy  i
Integraci  Spolecznej»  pervenuta  in  data  2 dicembre  2005  da cui
risulta   che  il  menzionato  diploma  abilita  all'esercizio  della
professione di assistente sociale in Polonia;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 24 gennaio 2006;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante di categoria,
nella conferenza sopra citata;
  Considerato  che la richiedente non ha una formazione professionale
completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di
assistente  sociale  -  sez. B -, per cui appare necessario applicare
misure  compensative  consistenti  nelle  seguenti  materie orali: 1)
principi  e  fondamenti  del  servizio sociale, 2) organizzazione dei
servizi  sociali,  3) teoria, metodi e tecniche del servizio sociale,
oppure, a scelta dell'istante in un tirocinio di un anno;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla sig.ra Czyzma Marta, nata a Chelm (Polonia) il 24 gennaio 1971
cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in
premessa   quale   titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
assistenti  sociali  -  sez.  B,  e  l'esercizio della professione in
Italia.