LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO
        LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
    Nella odierna seduta del 23 marzo 2005:
      Vista  la  legge  27 dicembre  2002,  n.  289, che all'art. 52,
comma 27,  nel  sostituire l'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre
1991,  n.  412  -  ha  istituito la Struttura interregionale sanitari
convenzionati  -  SISAC,  per  la  disciplina  dei  rapporti  con  il
personale  convenzionato  con  il  Servizio  sanitario nazionale - ha
previsto  che tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte
pubblica  per  il  rinnovo  degli  accordi  riguardanti  il personale
sanitario  a rapporto convenzionale, sia costituita da rappresentanti
regionali  nominati  dalla  Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle  province autonome - ha disposto che della delegazione facciano
parte,   limitatamente  alle  materie  di  rispettiva  competenza,  i
rappresentanti  dei  Ministeri  dell'economia  e  delle  finanze, del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e  della salute, designati dai
rispettivi Ministri - ha demandato ad un accordo in questa Conferenza
la  disciplina del procedimento di contrattazione collettiva relativo
ai   predetti   accordi,  tenendo  conto  di  quanto  previsto  dagli
articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165  -  ha  disposto, a tali fini, l'autorizzazione di una
spesa  annua,  nel  limite  massimo di 2 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2003;
      Visto  l'art.  2-nonies  della legge 26 maggio 2004, n. 138, di
conversione  in  legge  del  decreto-legge  29 marzo 2004, n. 81, che
dispone   che   il  contratto  del  personale  sanitario  a  rapporto
convenzionale   e'  garantito  sull'intero  territorio  nazionale  da
convenzioni  conformi  agli  accordi  collettivi  nazionali stipulati
mediante  il  procedimento  di contrattazione collettiva definito con
l'accordo in questa Conferenza Stato-Regioni previsto dal citato art.
4,  comma 9,  della  legge  30 dicembre  1991,  n.  412, e successive
modificazioni  e  che  l'accordo  nazionale  e'  reso  esecutivo  con
l'intesa  sancita  in  questa  Conferenza,  con  le  modalita' di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
      Visto  il  proprio atto rep. n. 1805 del 25 luglio 2003, con il
quale, in attuazione del citato art. 52, comma 27, della legge n. 289
del  2002,  si  e'  proceduto  alla  disciplina  del  procedimento di
contrattazione collettiva in questione e che l'art. 5, analogamente a
quanto  dispone  il  citato  art. 47 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, prevede:
        al  comma 5, che nel procedimento delle ipotesi di accordo in
questione  si debba acquisire l'intesa di questa Conferenza, chiamata
ad  esprimersi dopo la certificazione da parte della Corte dei conti,
da  rendere  entro  quindici  giorni  dall'invio, superati i quali il
parere   si   intende  positivamente  reso,  salvo  la  richiesta  di
acquisizione di ulteriori elementi di valutazione;
        ai  commi 6  e 7, che, ove la predetta certificazione non sia
positiva,  la  Corte  riferisca  al  Parlamento e che in ogni caso la
procedura  debba  concludersi  nei  termini  fissati  dal comma 7 del
citato  decreto legislativo n. 165/2001 (quaranta giorni dall'ipotesi
di  accordo),  decorsi  i  quali  l'ipotesi  di accordo e' oggetto di
intesa  in  questa  Conferenza,  salvo che non si renda necessaria la
riapertura delle trattative;
      Viste  le  proposte  di  accordi  collettivi  nazionali  per la
medicina  generale  e  per  la specialistica convenzionata, trasmessi
dalla  SISAC alla Corte dei conti e inviati a questa Conferenza dalla
Conferenza  dei  presidenti  delle regioni e delle province autonome,
con nota del 17 febbraio 2005, pervenuta il 21 febbraio 2005, al fine
di  acquisire  l'intesa in oggetto di cui all'art. 2-nonies, comma 1,
della  legge  26 maggio  2004,  n.  138,  di conversione in legge del
decreto-legge  29 marzo  2004,  n.  81,  ed  all'art.  5,  punto 5) e
seguenti,  del  citato  accordo  Stato  regioni,  rep.  n.  1805  del
24 luglio 2003;
      Considerato  che la Corte dei conti, con nota del 3 marzo 2005,
ha   comunicato   alla   SISAC,  e  anche  a  questa  Conferenza,  la
certificazione   non   positiva,   nonche'  l'intendimento  di  voler
acquisire  ulteriori  elementi  di  valutazione,  per cui l'esame del
punto,  nella seduta della Conferenza tenutasi in pari data, e' stato
rinviato;
      Vista  la  nota  del  16 marzo 2005, con la quale la SISAC - ad
integrazione  della  documentazione  inviata il 17 febbraio 2005 - ha
inoltrato alla Corte dei conti, informandone anche questa Conferenza,
la  ulteriore  documentazione inerente gli aspetti in ordine ai quali
la predetta Corte ha chiesto ulteriori elementi di valutazione;
      Considerato  che  nel corso dell'odierna seduta le regioni e le
province  autonome  hanno  espresso il loro positivo avviso sulle due
ipotesi di contratti in esame;
      Considerato  che il Ministero dell'economia e delle finanze, ha
evidenziato  che  la  copertura  dei  costi va a carico delle risorse
disponibili  delle  regioni e che, considerato che parte dei costi si
basa  su  incrementi  delle  aliquote contributive, ritiene opportuno
dare  corso  celermente  ad un tavolo di monitoraggio per valutare la
necessita'  che  le  maggiori  aliquote  contributive per i medici di
medicina generale, volte a garantire l'equilibrio dell'ENPAM, partano
immediatamente  o  successivamente,  secondo il livello di equilibrio
della gestione del fondo;
      Acquisito  l'assenso delle amministrazioni centrali interessate
e delle regioni e delle province autonome;
                           Sancisce intesa
sulle proposte di accordi collettivi nazionali, di cui in premessa.
    Roma, 23 marzo 2005
                                             Il Presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino