IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visti  gli  articoli 39  e  49  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  del  31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di
attuazione   del   Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6  del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286  su  indicato  cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, che
prevede  l'applicabilita'  del  decreto  legislativo  stesso anche ai
cittadini  degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti
di norme piu' favorevoli;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  del  sig.  Giraldo Pezzotti Juan Guillermo nato a
Medellin  (Colombia) il 9 luglio 1961, cittadino italiano, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  39  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale  venezuelano  di «Ingenero Civill» ai fini dell'accesso
ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Ingeniero  Civil»,  conseguito presso l'«Universidad de Medellin» in
data 30 aprile 1999;
  Considerato  inoltre che e' iscritto presso il «Consejo profesional
nacional de Ingenieria Copnia» dal 13 luglio 1999;
  Preso atto che produce anche esperienza professionale;
  Viste  le  conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del
22 marzo 2005;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria nella Conferenza dei servizi sopra citata;
  Considerato   che   sussistono   differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di ingegnere e quella di cui e' in possesso l'istante, e
che  risulta pertanto opportuno richiedere misura compensativa, nelle
seguenti  materie:  1)  architettura  tecnica  (scritta  e orale), 2)
deontologia e ordinamento professionale (solo orale);
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al  sig. Giraldo Pezzotti Juan Guillermo nato a Medellin (Colombia)
il  9  luglio  1961,  cittadino  italiano  e'  riconosciuto il titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri  sez.  A  settore  civile  ambientale  - e
l'esercizio della professione in Italia.