IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  recante  norme  di attuazione del Testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello   straniero,   a   norma  dell'art.  1,  comma 6,  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Frisancho Paz Luzgarda, nata a Cusco
(Peru)  il  18 maggio 1966, cittadina peruviana, diretta ad ottenere,
ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra indicato decreto legislativo, il
riconoscimento  del  titolo  professionale di «Trabajador social», ai
fini  dell'accesso  all'albo ed esercizio in Italia della professione
di assistente sociale;
  Preso  atto che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Ciencias  Sociales»,  conseguito  presso  la «Universidad Andina del
Cusco» in data 23 febbraio 1996;
  Considerato  inoltre  che  e'  iscritta al «Colegio de Trabajadores
Sociales» dal 17 dicembre 1997;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 24 gennaio 2006;
  Sentito   il  conforme  parere  del  rappresentante  del  Consiglio
nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;
  Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in Italia per l'esercizio della professione
di  assistente  sociale e quella di cui e' in possesso l'istante, per
l'iscrizione nella sez. A e che risulta pertanto opportuno richiedere
misure compensative consistenti in un tirocinio di sei mesi;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e
successive  integrazioni  e  gli articoli 14 e 39 comma 7 del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del
rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio
dello  Stato  di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 e
successive  integrazioni,  non e' richiesta per i cittadini stranieri
gia'  in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  questura  di  Ferrara rinnovato in data 7 dicembre
2005 con scadenza il 19 maggio 2006;
  Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
  Visto   l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Frisancho  Paz  Luzgarda,  nata  a Cusco (Peru) il 18
maggio   1966,   cittadina   peruviana,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  assistenti  sociali  sezione  A  e l'esercizio della
professione in Italia.