IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione Visto l'art. 1, comma 430, terzo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a stipulare con i comuni, nel limite complessivo di 1 milione di euro e per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU, nella disponibilita', da almeno sette anni, di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti; Vista l'intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 aprile 2006; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che individua i soggetti impegnati in progetti di attivita' socialmente utili con oneri a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 78, comma 2, lettera a), b), d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che autorizza il Ministero del lavoro a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni che prevedano: la realizzazione, da parte delle regioni, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81; le risorse necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati la copertura dell'erogazione della quota, pari al 50%, dell'assegno per prestazioni in attivita' socialmente utili di cui all'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare; la possibilita' di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del Fondo per l'occupazione, destinate alle attivita' socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta'; Considerato, conseguentemente a quanto indicato nel quarto capoverso, che per i lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, vengono individuate risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'occupazione erogate alle regioni per il tramite delle convenzioni di cui all'art. 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Ritenuto, quindi, di dover assegnare le risorse di cui all'art. 1, comma 430, terzo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai lavoratori socialmente utili che non rientrano nel bacino di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e che: siano impegnati nelle attivita' socialmente utili nei comuni con meno di 50.000 abitanti con oneri a carico dei comuni medesimi; siano nella disponibilita' dei comuni da almeno sette anni; Decreta: Art. 1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 430, terzo capoverso della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono assegnate, a seguito di stipula di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai comuni con meno di 50.000 abitanti per lo svolgimento di ASU e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti che svolgono attivita' socialmente utili con oneri a carico del comune stipulante a decorrere dal 1° gennaio 1999 o da una data precedente.