IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                     e incentivi all'occupazione
  Visto l'art. 1, comma 430, terzo capoverso, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali a stipulare con i comuni, nel limite complessivo di 1 milione
di  euro  e per l'esercizio 2006, previa intesa in sede di Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento
di  attivita'  socialmente  utili  e  per  l'attuazione  di misure di
politica  attiva  del  lavoro riferite a lavoratori impegnati in ASU,
nella disponibilita', da almeno sette anni, di comuni con popolazione
inferiore a 50.000 abitanti;
  Vista  l'intesa  acquisita  in  sede di Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano in data 20 aprile 2006;
  Visto  l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n.  81,  che  individua i soggetti impegnati in progetti di attivita'
socialmente  utili  con oneri a carico del Fondo per l'occupazione di
cui  all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto   l'art.   78,   comma 2,   lettera a), b), d),  della  legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  che autorizza il Ministero del lavoro a
stipulare,   nei   limiti   delle   risorse  preordinate  allo  scopo
nell'ambito  del  Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni
che prevedano:
    la  realizzazione,  da  parte  delle  regioni,  di  programmi  di
stabilizzazione  dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81;
    le  risorse  necessarie  ad  assicurare  a  tutti  i soggetti non
stabilizzati  la  copertura dell'erogazione della quota, pari al 50%,
dell'assegno  per  prestazioni  in attivita' socialmente utili di cui
all'art.  4  del  decreto  legislativo  28 febbraio  2000,  n.  81, e
dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare;
    la possibilita' di impiego, da parte delle regioni, delle risorse
del  Fondo  per  l'occupazione,  destinate alle attivita' socialmente
utili  e  non  impegnate  per  il  pagamento  di  assegni, per misure
aggiuntive  di  stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per
il sostegno delle situazioni di maggiore difficolta';
  Considerato,   conseguentemente   a   quanto  indicato  nel  quarto
capoverso,  che per i lavoratori socialmente utili di cui all'art. 2,
comma 1,  del  decreto  legislativo  28 febbraio 2000, n. 81, vengono
individuate  risorse finanziarie a valere sul Fondo per l'occupazione
erogate alle regioni per il tramite delle convenzioni di cui all'art.
78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  Ritenuto,  quindi, di dover assegnare le risorse di cui all'art. 1,
comma 430,  terzo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai
lavoratori  socialmente  utili  che  non  rientrano nel bacino di cui
all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81,
e che:
    siano  impegnati nelle attivita' socialmente utili nei comuni con
meno di 50.000 abitanti con oneri a carico dei comuni medesimi;
    siano nella disponibilita' dei comuni da almeno sette anni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  risorse  di  cui  all'art.  1, comma 430, terzo capoverso della
legge  23 dicembre 2005, n. 266, sono assegnate, a seguito di stipula
di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali,  ai comuni con meno di 50.000 abitanti per lo svolgimento di
ASU  e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti che svolgono
attivita'  socialmente utili con oneri a carico del comune stipulante
a decorrere dal 1° gennaio 1999 o da una data precedente.