IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

                           di concerto con

       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Premesso   che   l'art.   17,   comma 3,  del  decreto  legislativo
29 dicembre  2003,  n.  387,  dispone che il Ministro delle attivita'
produttive,  di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio,  sentite  le  competenti  Commissioni parlamentari e
d'intesa  con la Conferenza unificata, adotta un decreto con il quale
sono  individuati  gli  ulteriori rifiuti e combustibili derivati dai
rifiuti  ammessi  a  beneficiare,  anche  tramite il ricorso a misure
promozionali,  del  regime giuridico riservato alle fonti rinnovabili
e,  inoltre,  sono  stabiliti  i  valori di emissione consentiti alle
diverse  tipologie  di  impianto  utilizzanti  i  predetti  rifiuti e
combustibili  derivati  dai rifiuti, unitamente alle modalita' con le
quali  viene  assicurato  il  rispetto della gerarchia comunitaria di
trattamento  dei  rifiuti,  di  cui al decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, in particolare per i rifiuti a base di biomassa;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  2006, n. 152, contenente
norme  in  materia  ambientale,  con  il quale, tra l'altro, e' stato
abrogato   il   decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  pur
mantenendo   vigenti   i   relativi   provvedimenti   attuativi  sino
all'entrata  in  vigore  dei  corrispondenti  provvedimenti attuativi
previsti dalla parte quarta del medesimo decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152;
  Visto   il  decreto  legislativo  16 marzo  1999,  n.  79,  recante
l'attuazione  della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato  interno  dell'energia elettrica e successive modificazioni e
aggiornamenti;
  Visto   il   decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n.  387,  di
attuazione  della  direttiva  n.  2001/77/CE relativa alla promozione
dell'energia  elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita';
  Visto  il decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, di attuazione
della  direttiva n. 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 4 dicembre 2000 in materia di incenerimento dei rifiuti;
  Vista  la  deliberazione  del Comitato interministeriale dei prezzi
29 aprile 1992, n. 6;
  Compiuto  il  procedimento  finalizzato  alla resa del parere delle
competenti  Commissioni  della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
  Vista  l'intesa  della  Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del
decreto  legislativo  28 agosto  1997,  n. 281, resa nella seduta del
1° marzo 2006;
  Considerato  che,  in base al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152,  il sistema della raccolta differenziata e selettiva dei rifiuti
ha la finalita' di promuovere, nell'ordine, il riutilizzo, il riciclo
e  la  valorizzazione  energetica  dei  rifiuti,  e che, pertanto, il
passaggio dei rifiuti, in particolare dei rifiuti a base di biomassa,
per tale sistema rappresenti un mezzo idoneo a promuovere il rispetto
della gerarchia comunitaria di trattamento di tali rifiuti;
  Ritenuto  che  la  gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti
debba  essere  interpretata  nel  senso  di favorire la riduzione dei
rifiuti  destinati allo smaltimento, e che, allo stato delle tecniche
di  riutilizzo  e  riciclo,  per  talune  tipologie  di  rifiuti,  la
valorizzazione   energetica   sia  preferibile  allo  smaltimento,  e
rappresenti  un adeguamento alla gerarchia comunitaria di trattamento
dei rifiuti;
  Ritenuto  che  la  promozione  della  valorizzazione energetica dei
combustibili  derivati  dai  rifiuti individuati dalle norme tecniche
UNI 9903-1 negli impianti che utilizzano biomasse e rifiuti a base di
biomassa   costituisca   misura  promozionale  volta  a  favorire  lo
smaltimento  del  combustibile  derivato  dai  rifiuti prodotto e non
impiegato,  e  costituisca  anche  uno  strumento per incrementare la
quantita'   di   prodotti  combustibili  impiegabili  nelle  predette
tipologie  di  impianto,  in  modo  da  favorire  la destinazione dei
rifiuti a base di biomassa al riutilizzo e al riciclo;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

  1.   Ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  del  decreto  legislativo
29 dicembre 2003, n. 387, il presente decreto:
    a) individua  i  rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti che,
in  aggiunta  a  quelli  indicati nell'art. 17, comma 1, del medesimo
decreto  legislativo,  sono  ammessi  a beneficiare, anche tramite il
ricorso  a  misure  promozionali, del regime giuridico riservato alle
fonti rinnovabili;
    b) stabilisce  i  valori  di  emissione  consentiti  alle diverse
tipologie  di  impianto utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili
derivati dai rifiuti;
    c) stabilisce  le  modalita'  con  le  quali  viene assicurato il
rispetto  della  gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, di
cui  al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare per
i rifiuti a base di biomassa.
  2.  Restano  ferme le esclusioni di cui al comma 2 dell'art. 17 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
  3.  Agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati dai
rifiuti  di  cui al presente decreto si applica l'art. 12 del decreto
legislativo  29 dicembre  2003,  n.  387, fatte salve le disposizioni
normative  di  recepimento  della  direttiva n. 2001/77/CE, stabilite
dalle  regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento
e Bolzano.