IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con  modificazioni,  nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di
riforma degli incentivi;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive, di
concerto   con   il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
1° febbraio  2006,  con  il  quale,  in attuazione delle disposizioni
dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 35/2005, sono stati stabiliti
nuovi   criteri  e  modalita'  di  concessione  ed  erogazione  delle
agevolazioni previste dalla legge n. 488/1992;
  Viste  le  circolari  esplicative  n. 980902 del 23 marzo 2006 e n.
946068  del  7 aprile  2006  con  le  quali  sono  state  fornite  le
indicazioni   per   l'accesso   alle  agevolazioni  con  riferimento,
rispettivamente,  ai  settori  «industria», «commercio» e «turismo» e
alle modalita' semplificate per le imprese artigiane;
  Visto  che, secondo le condizioni e i termini indicati nel predetto
decreto  del  1° febbraio 2006, ciascuna regione e provincia autonoma
puo'  formulare  proprie  proposte  relative  alla  formazione di una
graduatoria  speciale,  nonche',  ai  fini  della  determinazione del
punteggio  relativo  all'indicatore, specifiche priorita' riguardanti
particolari  aree del territorio, settori merceologici e tipologie di
investimento,  sia  per  la  graduatoria  ordinaria  che  per  quella
speciale,   e  puo'  altresi'  stabilire  diversi  limiti  minimi  di
investimento  ed  individuare,  con riferimento al settore «turismo»,
eventuali ulteriori attivita' ammissibili;
  Visto  che,  ai  sensi dell'art. 8, comma 11, lettera c) del citato
decreto  del 1° febbraio 2006, il Ministro delle attivita' produttive
approva  le  proposte  regionali,  valutando  la compatibilita' delle
proposte  avanzate  dalle  singole regioni e province autonome con lo
sviluppo  di  tutte  le  aree  interessate  e con le disposizione del
decreto medesimo;
  Visto  l'art.  16, comma 2 del citato decreto del 1° febbraio 2006,
che  prevede  che  tutte le suddette proposte regionali, da applicare
per  il  primo bando emanato in attuazione del decreto medesimo, sono
formulate entro trenta giorni dalla sua pubblicazione;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive del
2 febbraio 2006 con il quale sono state ripartite, tra le regioni e i
settori,  le  risorse finanziarie disponibili per i bandi da attivare
nel  2006 ed e' stato altresi' stabilito che le regioni e le province
autonome   possono,  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del
medesimo  decreto,  modificare  le  percentuali di riparto settoriale
aumentandole o diminuendole fino a un massimo di dieci punti;
  Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa
con  la  Conferenza Stato-Regioni, del 23 marzo 2006 con il quale, ai
sensi  dell'art. 8, comma 10 del citato decreto interministeriale del
1° febbraio  2006,  sono  state  stabilite le priorita' settoriali da
applicare per la formazione delle graduatorie multiregionali del solo
primo bando del settore «industria» emanato in attuazione del decreto
stesso;
  Visti  i  decreti  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  del
23 marzo  2006  e  del  7 aprile  2006, relativi, rispettivamente, ai
settori  «industria, turismo e commercio» e alle «imprese artigiane»,
con  i  quali sono stati fissati i termini per la presentazione delle
domande  di  agevolazione,  stabilendo come termine iniziale il primo
giorno  non  festivo successivo alla pubblicazione del decreto con il
quale sono approvate le relative proposte regionali;
  Viste   le  proposte  formulate  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  1. Sono  approvate  le  proposte  formulate  dalle  regioni e dalle
province autonome di Trento e Bolzano da applicare ai bandi di cui ai
decreti  del  23 marzo  2006  e  7 aprile  2006  citati in premessa e
riferite  ai  settori  «industria», «turismo», «commercio» e al bando
per le imprese artigiane; tali proposte sono riportate negli allegati
nn. 1, 2, 3 e 4 al presente decreto.
  2. Per  le regioni e le province autonome che non hanno proposto la
graduatoria  speciale,  viene  formata la sola graduatoria ordinaria.
Per  le  regioni e le province autonome che non hanno avanzato alcuna
proposta   di   priorita'   con   i  relativi  punteggi,  finalizzata
all'indicatore  di  cui  all'art.  8, comma 9, lettera c) del decreto
interministeriale  del  1° febbraio  2006, quest'ultimo assume valore
pari a zero per tutte le iniziative della corrispondente graduatoria,
ordinaria o speciale; assumono altresi' valore pari a zero le singole
priorita'  non  espresse.  Per le regioni e province autonome che non
hanno indicato specifici limiti minimi di investimento, si applica il
limite  minimo  di  un milione di euro stabilito dall'art. 3, comma 4
del  predetto  decreto  del  1° febbraio  2006.  Analogamente, per le
regioni  e  province  autonome  che  non  hanno  formulato specifiche
indicazioni in merito al riparto settoriale delle risorse finanziarie
ad  esse destinate, si applicano le percentuali di riparto settoriale
stabilite dal decreto del 2 febbraio 2006 citato in premessa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 maggio 2006
                                                 Il Ministro: Scajola