La  direzione  generale dei farmaci e dei dispositivi medici, sta
avviando  una  ricognizione  e  susseguente  aggiornamento  dei  dati
relativi  alle  autorizzazioni  delle  officine che producono presidi
medico-chirurgici.
    La raccolta delle informazioni si propone di contribuire, fino al
completo  recepimento della direttiva n. 98/8 e successive modifiche,
ad   una  corretta  gestione  del  periodo  transitorio  scadente  il
14 maggio   2010,  nel  quale  prodotti  contemplati  nella  predetta
direttiva (recepita con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174)
potranno  continuare ad essere sottoposti alla disciplina dei presidi
medico-chirurgici.
    Al   tal   fine,  si  invitano  tutte  le  societa'  titolari  di
autorizzazione   alla  produzione  di  presidi  medico-chirurgici,  a
trasmettere  al  Ministero  della  salute,  entro  e non oltre trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del presente comunicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la documentazione sotto
elencata:
      1)  l'elenco dei presidi medico-chirurgici la cui produzione e'
autorizzata  presso  l'officina.  Per  ciascuno di essi dovra' essere
indicato:
        i. il    titolare   dell'autorizzazione   all'immissione   in
commercio;
        ii. la data dell'ultimo lotto prodotto;
        iii. la classificazione dei presidi medico-chirurgici secondo
quanto  indicato  al  comma 1  dell'art. 1 del decreto del Presidente
della  Repubblica  6 ottobre  1998, n. 392, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 226 del
13 novembre   1998.   Per   i  presidi  medico-chirurgici  ad  azione
disinfettante,  dovra'  essere  precisato  se  trattasi  di  prodotti
destinati    ad   essere   utilizzati   sull'uomo,   sull'animale   o
nell'ambiente;  per  quelli ad azione insettorepellente dovra' essere
precisato  se  trattasi  di  prodotti  destinati ad essere utilizzati
sull'uomo o nell'ambiente;
      2)  una  dichiarazione del rappresentante legale della societa'
attestante  che  la  documentazione  conservata  presso  l'officina e
riguardante  la  produzione  ed  i  controlli,  corrisponde  per ogni
presidio  medico-chirurgico  a  quella depositata presso la direzione
generale   dei   farmaci   e   dei   dispositivi   medici   ai   fini
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio.  Limitatamente ai
presidi  medico-chirurgici  prodotti  per  conto terzi, dovra' essere
allegata inoltre una dichiarazione dello stesso rappresentante legale
che  attesti  la disponibilita' del capitolato tecnico utilizzato, ai
fini della produzione, sulla base di accordi con il committente;
      3)  una  dichiarazione  attestante  la persistente ottemperanza
alle  prescrizioni  di  cui  al  decreto  ministeriale  18 marzo 1996
«Modalita'  per  la vigilanza sulle officine di produzione, centri di
saggio e di sperimentazione (area farmaci)» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 73 del
27 marzo 1996;
      4) il nominativo dell'attuale direttore tecnico.
    A  quest'ultimo riguardo, si richiama l'attenzione delle societa'
titolari    di    autorizzazione    alla    produzione   di   presidi
medico-chirurgici sulla necessita' di ottemperare ai requisiti di cui
all'art.  5  del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre  1998, n. 392, per la nomina e l'eventuale sostituzione del
direttore tecnico.
    Si  rammenta  che per tale figura sono previsti requisiti di tipo
culturale  e  professionale e di tipologia di contratto che regola il
rapporto di lavoro con la societa'.
    Per  quanto  riguarda  i  requisiti  culturali  corre  obbligo di
precisare  che,  allo  stato  attuale,  i  corsi  di laurea di durata
triennale,  previsti  dal nuovo ordinamento degli studi universitari,
non rispondono a quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica sopra citato.
    Per  quanto  attiene  invece  al  rapporto  di lavoro, si ritiene
opportuno  evidenziare  che il direttore tecnico deve essere comunque
legato all'impresa da un vincolo continuativo comportante un rapporto
diretto  con  la  struttura operativa e lo svolgimento di un costante
controllo dell'attivita' produttiva effettuata dalla stessa.
    La  documentazione  predetta  dovra'  essere  inviata al seguente
indirizzo:  Ministero  della  salute - Dipartimento dell'innovazione,
Direzione  generale dei farmaci e dei dispositivi medici - Ufficio V,
viale della Civilta' Romana n. 7 - 00144 Roma.
    Le societa' che abbiano gia' ottemperato alle richieste contenute
nel  comunicato  del  15 febbraio  2006,  disponibile sul portale del
Ministero   della   salute,   dovranno  limitarsi  a  trasmettere  le
informazioni  relative  al  nominativo  del  direttore  tecnico  e le
dichiarazioni  sulla destinazione d'uso previste al punto 1), lettera
iii. del presente comunicato.