IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

  Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione  di  monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta ad enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista  la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione
della  Sezione  Zecca  nell'ambito  dell'Istituto  Poligrafico  dello
Stato;
  Visto  l'art.  4  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001;
  Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  Vista  la  decisione  della  Banca  Centrale Europea del 9 dicembre
2005,  relativa  all'approvazione  del  volume  di conio delle monete
metalliche per il 2006 ivi comprese le emissioni numismatiche;
  Visto   il  decreto  ministeriale  22  novembre  2005,  n.  126780,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005, con
il  quale  si autorizza l'emissione delle monete d'argento da Euro 5,
celebrative del «Campionato Mondiale di Calcio Germania 2006»;
  Considerato  che  occorre  stabilire  la data dalla quale le citate
monete avranno corso legale;
  Ritenuto  di  dover  determinare  il  contingente e disciplinare la
prenotazione e la distribuzione delle suddette monete;
  Considerata  la  opportunita'  di  riservare  al mercato estero una
parte del contingente;
                              Decreta:

                               Art. l.

  Le monete d'argento da Euro 5, celebrative del «Campionato Mondiale
di Calcio Germania 2006», aventi le caratteristiche di cui al decreto
ministeriale  22 novembre  2005,  indicato  nelle  premesse,  vengono
emesse  nella sola versione proof ed hanno corso legale dal 1° giugno
2006.