IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           di concerto con
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI
  Vista  la  tabella  A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930,
nella  quale  l'aeroporto  di  Torino  e'  inserito  nella III classe
antincendio ai fini del servizio antincendio aeroportuale;
  Vista  la  legge  2 dicembre  1991,  n. 384, recante modifiche alla
legge 23 dicembre 1980, n. 930;
  Visto  il  decreto  n.  20  datato 22 giugno 1996 di elevazione del
servizio antincendio alla seconda classe antincendio aeroportuale;
  Vista la nota n. 120122 del 10 gennaio 2005 dell'Ente nazionale per
l'aviazione   civile,  dipartimento  sicurezza,  area  infrastrutture
aeroportuali,   servizio   operativita',   con   la  quale  e'  stato
individuato  l'aeroporto  di  Torino  nella  I Classe antincendio (9ª
categoria ICAO);
  Visto  l'art.  1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale
il  Ministro  dell'interno  e'  delegato  ad apportare modifiche alla
classificazione di cui alla tabella A, allegata alla citata legge;
  Visto  1'art.  1  della  legge  n. 351 del 3 agosto 1995 in base al
quale la tabella A allegata alla legge n. 930 del 23 dicembre 1980 e'
aggiornata  con  decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  Considerato  che  le  dotazioni antincendio del Corpo nazionale dei
Vigili  del  fuoco  dislocate  sull'aeroporto di Torino sono adeguate
alla prima classe antincendio;
                              Decreta:
  Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Torino
e'  inserito  nella  I  Classe  (9ª  categoria  ICAO) della tabella A
allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.
    Roma, 23 maggio 2006

                                           Il Ministro dell'interno
                                                    Pisanu
Il Ministro delle infrastrutture
         e dei trasporti
            Lunardi