IL DIRETTORE GENERALE
        del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria
             la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
    Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
    Vista  la  circolare  3 settembre  1990,  n.  20  (S.O.  Gazzetta
Ufficiale   n.  216  del  15 settembre  1990),  concernente  «Aspetti
applicativi  delle  norme  vigenti  in  materia  di registrazione dei
presidi sanitari»;
    Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995)  concernente  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta
norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n.  290,  relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti
di  autorizzazione  alla  produzione,  alla immissione in commercio e
alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
    Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
    Vista  la  domanda  presentata in data 5 aprile 2004 dall'impresa
«EUPHYTOR   sarl»   con   sede   legale   in  18/20,  Avenue  Maximin
Martin-Viadauban  (Francia)  diretta ad ottenere la registrazione del
prodotto fitosanitario denominato: «PHYTROL»;
    Accertato   che   la  classificazione  proposta  dall'impresa  e'
conforme  al  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, concernente
l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
    Visto  il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla
commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
    Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione provvisoria
al  tempo  determinato  in  anni  cinque  a  decorrere dalla data del
presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni
comunitarie   che   saranno  stabilite  al  termine  della  revisione
comunitaria per la sostanza attiva: Rotenone;
    Vista  la  nota  dell'ufficio in data 13 luglio 2005 con la quale
sono  stati  richiesti  gli  atti definitivi e l'impegno a presentare
l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  commissione
consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
    Vista  la  nota  in  data  5 gennaio 2006 dalla quale risulta che
l'impresa  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'ufficio  ed ha
comunicato  di  voler  preparare  il  prodotto fitosanitario medesimo
nello  stabilimento  dell'impresa:  «EUPHYTOR  sarl»  - 18/20, Avenue
Maximin-Vidauban (Francia);
<pa5       Visto  il  versamento  effettuato  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 8 luglio 1999;
                              Decreta:
    1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di
anni  cinque  fermo  restando l'esito delle valutazioni connesse agli
ulteriori   dati   richiesti   senza   preguidizio   per   l'iter  di
registrazione,  l'impresa  «EUPHYTOR  sarl» con sede legale in 18/20,
Avenue  Maximin  Martin-Vidauban  (Francia) e' autorizzata a porre in
commercio  il prodotto fitosanitario nocivo-pericoloso per l'ambiente
denominato  Phytrol  con  la  composizione e alle condizioni indicate
nelle etichette allegate al presente decreto.
    2. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: litri 1-5-20.
  3.  Il  prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per
l'impiego  dallo  stabilimento dell'impresa: «EUPHYTOR sarl» - 18/20,
Avenue Maximin Martin-Vidauban (Francia);
    4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12150.
    5.  E'  approvata,  quale  parte integrante del presente decreto,
l'etichetta  allegata  con  la quale il prodotto deve essere posto in
commercio;
    6.  Il  presente decreto sara' notificato, in via amministrativa,
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 31 maggio 2006
                                      Il direttore generale: Borrello