IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, cosi' come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; Visto in particolare l'art. 78 del citato testo unico, concernente l'assegnazione annuale alle province autonome di Trento e di Bolzano di una quota non superiore a quattro decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione riscossa sul territorio regionale; Visto il decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432, che modifica il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale; Visto, in particolare, l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 432 del 1996 che, nel modificare l'art. 10 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, prevede un accordo da raggiungere tra il Governo ed i presidenti delle giunte provinciali per la determinazione della suddetta quota variabile e ne fissa i criteri e le modalita'; Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13, che determina gli atti amministrativi da adottare con decreto del Presidente della Repubblica; Vista la nota 14 luglio 2005, n. 0091622 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato - I.Ge.PA., con la quale e' stata avanzata la proposta per la determinazione della quota variabile spettante alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 1999 per gli importi specificati nella allegata tabella 1; Considerato che alle province va attribuita, a titolo di quota variabile, una somma non superiore ai 4/10 dell'IVA all'importazione 1999 pari ad euro 220.905.014,60 per la provincia di Trento e ad euro 229.936.188,86 per la provincia di Bolzano, come da tabella 1 allegata; Considerato che, ai sensi dell'art. 10, comma 10, del citato decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, nel caso in cui non si perfezioni nel termine previsto l'accordo di cui sopra, la quota variabile viene versata a ciascuna provincia nella misura dell'ottanta per cento di quella spettante per l'esercizio immediatamente precedente, salvo conguaglio sulla base della successiva intesa; Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 2 dicembre 2005, n. 0121260 e 27 novembre 2003, n. 00128714 con i quali sono stati attribuiti, a titolo di acconto sulla quota variabile 1999, rispettivamente, euro 14.191.000,00 alla provincia di Trento ed euro 164.329.533,00 alla provincia di Bolzano; Ritenuto che nell'ambito della determinazione della quota variabile 1999 occorre considerare il rimborso delle spese spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio 1996-1998, relative alle nuove competenze delegate dallo Stato alle medesime province in materia di comunicazioni e trasporti e in materia di collocamento al lavoro, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 429, e dell'art. 1 del decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430; Viste le note 12 dicembre 2003, n. 0142228 e 31 gennaio 2005, n. 0003529 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.GE.PA., con le quali e' stata avanzata la proposta di determinazione dei rimborsi per l'esercizio delle predette funzioni delegate per il triennio 1996-1998; Considerato che ai sensi dell'art. 42, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le eccedenze IRAP di cui all'art. 41, commo 3, del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997 vengono compensate mediante modifica delle quote variabili; Visto che tali eccedenze IRAP sono state quantificate per gli anni dal 1999 al 2002 in complessivi euro 414.254.977,00 per la provincia autonoma di Trento ed in euro 364.467.989,00 per la provincia autonoma di Bolzano, come da tabella 2 allegata; Viste le note 14 novembre 2005, n. 8200/5016 e 16 dicembre 2005, n. 14.00.01/MRO/24325 con le quali, rispettivamente, il presidente della provincia autonoma di Trento ed il presidente della provincia autonoma di Bolzano manifestano il proprio assenso alla determinazione della quota variabile 1999; Viste le note 11 febbraio 2005, n. 1117/SO16/SC e 24 maggio 2004, n. 14.00.01/8538 con le quali, rispettivamente, il presidente della provincia autonoma di Trento ed il presidente della provincia autonoma di Bolzano manifestano il proprio assenso alla determinazione del rimborso delle spese spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano per il triennio 1996- 1998, relative alle nuove competenze delegate dallo Stato alle medesime province in materia di comunicazioni e trasporti ed in materia di collocamento al lavoro; Viste le note 2 novembre 2005, n. 7895/C16 FC, 18 novembre 2003, n. 14.04.18144. ED e 29 novembre 2005, n. 14.04.21931. ED, con le quali, rispettivamente, il presidente della provincia autonoma di Trento ed il presidente della provincia autonoma di Bolzano manifestano il proprio assenso alla determinazione delle eccedenze IRAP per gli anni dal 1999 al 2002; Considerato che con i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 27 novembre 2003, n. 0128714 e 29 novembre 2005, n. 0081178 e' stata erogata in via provvisoria alla provincia autonoma di Bolzano complessivamente la somma di euro 364.469.989,00 a titolo di eccedenze IRAP per gli anni dal 1999 al 2002 e che, pertanto, occorre recuperare l'importo di euro 2.000,00, come si evince dall'allegata tabella 2; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Le quote variabili 1999 di cui all'art. 78 dello statuto di autonomia sono determinate per la provincia autonoma di Trento in euro 206.881.679,00 e per la provincia autonoma di Bolzano in eruro 229.936.189,00. 2. Le predette quote, al netto di quanto gia' devoluto a titolo di acconto ai sensi dell'art. 10, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, sono determinate per la provincia autonoma di Trento in euro 192.690.679,00 e per la provincia autonoma di Bolzano in euro 65.606.656,00.