IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti i decreti di attuazione della predetta legge finora emanati;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto  il  decreto  27 marzo  2001,  n.  122  recante  disposizioni
modificative  e  integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Vista  la  domanda  presentata  dall'Associazione  produttori  vini
toscani  --  A.PRO.VI.TO  intesa  ad ottenere il riconoscimento della
denominazione  di origine controllata dei vini «Terratico di Bibbona»
e   la   conseguente   approvazione   del  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Visto  il  parere  favorevole,  espresso al riguardo, dalla regione
Toscana;
  Visti  gli  esiti  favorevoli  della pubblica audizione tenutasi in
Cecina (Livorno) in data 17 gennaio 2006;
  Visto  il parere favorevole espresso del «Comitato nazionale per la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini» - in merito alla citata
domanda  e  alla  proposta  di  riconoscimento  del  disciplinare  di
produzione dei vini in discorso pubblicati nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale -- n. 71 del 25 marzo 2006;
  Considerato  che non sono pervenute, nei termini stabiliti, ricorsi
o  controdeduzioni da parte degli interessati, avverso il parere e la
proposta del Comitato di cui sopra e' cenno;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere al riconoscimento
della  denominazione  di  origine  controllata dei vini «Terratico di
Bibbona»  ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione
in  conformita' al parere espresso ed alla proposta di riconoscimento
formulati dal citato Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata dei vini
«Terratico di Bibbona» ed e' approvato, nel testo annesso al presente
decreto, il relativo disciplinare di produzione.
  La  denominazione  di origine controllata «Terratico di Bibbona» e'
riservata  ai  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti  nel  disciplinare  di  produzione  di  cui  al comma 1 del
presente  articolo le  cui disposizioni entrano in vigore a decorrere
dalla vendemmia 2006-2007.