IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione della predetta legge finora emanati; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122 recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Vista la domanda presentata dall'Associazione produttori vini toscani -- A.PRO.VI.TO intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terratico di Bibbona» e la conseguente approvazione del relativo disciplinare di produzione; Visto il parere favorevole, espresso al riguardo, dalla regione Toscana; Visti gli esiti favorevoli della pubblica audizione tenutasi in Cecina (Livorno) in data 17 gennaio 2006; Visto il parere favorevole espresso del «Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini» - in merito alla citata domanda e alla proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dei vini in discorso pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -- n. 71 del 25 marzo 2006; Considerato che non sono pervenute, nei termini stabiliti, ricorsi o controdeduzioni da parte degli interessati, avverso il parere e la proposta del Comitato di cui sopra e' cenno; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Terratico di Bibbona» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso ed alla proposta di riconoscimento formulati dal citato Comitato; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Terratico di Bibbona» ed e' approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata «Terratico di Bibbona» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2006-2007.