LA COMMISSIONE Premesso: 1. Che la Azienda Autolinee Granata di Mornico Losana (Pavia) svolge attivita' di trasporto pubblico nel bacino di utenza di Pavia; 2. Che, in data 19 novembre 2005, l'Azienda Autolinee Granata di Mornico Losana (Pavia) trasmetteva a questa Commissione il testo dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente, stipulato in data 13 ottobre 2005 con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Silt di Pavia assistite dalla RSA aziendale; 3. Che, in data 15 dicembre 2005, tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; 4. Che, in data 19 dicembre 2005, l'Unione nazionale consumatori comunicava di non avere osservazioni da formulare sul contenuto del predetto accordo; 5. Che, in data 21 dicembre 2005, l'ADOC esprimeva parere favorevole; 6. Che, in data 31 gennaio 2006, la Commissione chiedeva alle parti sociali di adeguare il contenuto dell'accordo alla disciplina della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; 7. Che, a seguito di tale nota, la Azienda Autolinee Granata di Mornico Losana (Pavia) inviava testo di nuovo accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente, concluso in data 3 aprile 2006 con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Silt di Pavia assistite dalla RSA aziendale; 8. Che, in data 18 maggio 2006, il testo di tale nuovo accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere,ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; 9. Che, con note rispettivamente del 22 e del 29 maggio 2005, l'ADOC e l'Unione nazionale consumatori esprimevano parere favorevole; 10. Che, con nota del 22 maggio 2006, la Federconsumatori di Pavia contestava il contenuto dell'accordo, rilevando la mancanza di una precisazione diretta a specificare «che le corse in partenza nella fascia di garanzia devono essere condotte a termine». Considerato: 1. Che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; 2. Che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A); b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 1, lettera B); c) individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16): i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...; procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15; 3. Che l'art. 10, lettera A), stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero». Considerato altresi': 1. Che le censure mosse all'Accordo dalla Federconsumatori di Pavia nella nota del 22 maggio 2006 non appaiono fondate, atteso che alla lettera d) dell'Accordo medesimo le parti espressamente prevedono che «le corse dei turni che all'inizio dello sciopero si trovino lungo la linea vengano portate a termine»; 2. Che, comunque, l'intero disposto di cui alla predetta lettera d) dell'Accordo in valutazione deve essere interpretato alla luce di quanto previsto dall'art. 11 lettere B)-C) della regolamentazione provvisoria approvata da questa Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70, secondo cui nell'arco delle fasce di garanzia «dovra' essere garantito il servizio completo» e «i tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalita' del servizio ... e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero». Rilevato: 1. Che l'Accordo individua le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale e durante le quali deve essere garantito il servizio completo, che vengono cosi' articolate: dalle ore 5:55 alle ore 8:25 e dalle ore 12:55 alle ore 16:25; 2. Che le parti hanno previsto, al fine di «assicurare la sicurezza alla protezione degli utenti e dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi», che durante l'astensione dal lavoro sia garantita l'operativita' di due presidi aziendali; 3. Che il richiamo contenuto nei punti e) ed f) all'accordo nazionale per il trasporto pubblico locale del 7 febbraio 1991 non deve essere tenuto in considerazione in quanto manifestamente frutto di mero errore materiale, atteso che detto accordo risulta da tempo superato sia dalla legge n. 83/2000 sia dalla regolamentazione provvisoria approvata da questa Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; 4. Che, del resto, le parti hanno espressamente riconosciuto in premessa che la materia dello sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' regolata dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, nonche' dalla predetta regolamentazione provvisoria, ai sensi della quale e' stato raggiunto l'accordo in valutazione; 5. Che, ugualmente, frutto di mero errore materiale deve ritenersi il riferimento contenuto nel punto b) dell'Accordo all'ipotesi di uno sciopero di 48 ore, considerato che la durata massima di un'astensione dal lavoro nel settore del TPL e' fissata in 24 ore dall'art. 11, lettera a), della regolamentazione provvisoria; 6. Che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneita' dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima; Valuta idoneo nei termini di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, i punti a), c), d), e), f), g) e h) dell'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente dalla Azienda Autolinee Granata di Mornico Losana (Pavia), concluso in data 3 aprile 2006 con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Silt di Pavia assistite dalla RSA aziendale. Precisa che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore. Dispone la comunicazione della presente delibera alla Azienda Autolinee Granata di Mornico Losana (Pavia), alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Silt di Pavia, alla RSA aziendale, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei trasporti e al Prefetto di Pavia, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione. Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 giugno 2006 Il presidente: Martone