LA COMMISSIONE
                              Premesso:
  1.  Che  la  Azienda  Autolinee  Granata  di Mornico Losana (Pavia)
svolge attivita' di trasporto pubblico nel bacino di utenza di Pavia;
  2. Che,  in  data  19 novembre 2005, l'Azienda Autolinee Granata di
Mornico  Losana  (Pavia)  trasmetteva  a  questa Commissione il testo
dell'accordo  aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire
in  caso  di  sciopero  del  personale  dipendente, stipulato in data
13 ottobre  2005  con  le segreterie provinciali delle organizzazioni
sindacali Filt-Cgil e Silt di Pavia assistite dalla RSA aziendale;
  3. Che,  in  data 15 dicembre 2005, tale accordo e' stato trasmesso
alle  associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione
del  relativo  parere,  ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, lettera a),
della  legge  12 giugno  1990,  n.  146,  come modificata dalla legge
11 aprile 2000, n. 83;
  4. Che,  in  data  19 dicembre 2005, l'Unione nazionale consumatori
comunicava  di  non avere osservazioni da formulare sul contenuto del
predetto accordo;
  5. Che,   in   data   21 dicembre  2005,  l'ADOC  esprimeva  parere
favorevole;
  6. Che, in data 31 gennaio 2006, la Commissione chiedeva alle parti
sociali  di  adeguare il contenuto dell'accordo alla disciplina della
Regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili
adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del
31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo
2002, n. 70;
  7. Che,  a  seguito  di  tale nota, la Azienda Autolinee Granata di
Mornico Losana (Pavia) inviava testo di nuovo accordo aziendale sulle
prestazioni  indispensabili  da  garantire  in  caso  di sciopero del
personale   dipendente,   concluso  in  data  3 aprile  2006  con  le
segreterie  provinciali  delle  organizzazioni  sindacali Filt-Cgil e
Silt di Pavia assistite dalla RSA aziendale;
  8. Che,  in  data 18 maggio 2006, il testo di tale nuovo accordo e'
stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per
l'acquisizione  del  relativo  parere,ai sensi dell'art. 13, comma 1,
lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla
legge 11 aprile 2000, n. 83;
  9. Che,  con  note  rispettivamente  del  22  e del 29 maggio 2005,
l'ADOC   e   l'Unione   nazionale   consumatori   esprimevano  parere
favorevole;
  10. Che,  con nota del 22 maggio 2006, la Federconsumatori di Pavia
contestava  il  contenuto  dell'accordo, rilevando la mancanza di una
precisazione  diretta  a  specificare «che le corse in partenza nella
fascia di garanzia devono essere condotte a termine».
                            Considerato:
  1.  Che  lo  sciopero  nel settore del trasporto pubblico locale e'
attualmente  disciplinato  dalla  legge  12 giugno 1990, n. 146, come
modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  nonche'  da  una
regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili
adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del
31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo
2002, n. 70;
  2. Che  la  predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi
collettivi  aziendali  o  territoriali,  per la definizione di alcuni
suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
    a) dettagliata  descrizione  del  tipo  e  dell'area territoriale
nella  quale  si  effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10,
lettera A);
    b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere
garantito il servizio completo (art. 1, lettera B);
    c) individuazione  delle  seguenti modalita' operative necessarie
al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
      i  servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina
dell'esercizio  del  diritto  di  sciopero  (noleggio, sosta, servizi
amministrativi ...;
      procedure  da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa
del servizio;
      procedure  da  adottare per garantire il servizio durante tutta
la durata delle fasce;
      criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga
percorrenza;
      garanzia  dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza
e  la  protezione  degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei
mezzi;
      eventuali  procedure  da  adottare  per  forme  alternative  di
agitazioni sindacali;
      in  caso  di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari
al  trasporto  di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di
prima  necessita',  di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per
la continuita' delle attivita' produttive;
      individuazione  delle  aziende  che  per  tipo,  orari e tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
      individuazione  dei  servizi  da  garantire  in occasione dello
sciopero di cui all'art. 15;
  3. Che  l'art.  10,  lettera  A),  stabilisce  anche  che  «in  via
sperimentale  l'area  del  bacino  di  utenza  coincidera' con l'area
territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo
sciopero».
                        Considerato altresi':
  1. Che le censure mosse all'Accordo dalla Federconsumatori di Pavia
nella  nota  del 22 maggio 2006 non appaiono fondate, atteso che alla
lettera d) dell'Accordo medesimo le parti espressamente prevedono che
«le corse dei turni che all'inizio dello sciopero si trovino lungo la
linea vengano portate a termine»;
  2. Che, comunque, l'intero disposto di cui alla predetta lettera d)
dell'Accordo  in  valutazione  deve  essere interpretato alla luce di
quanto  previsto  dall'art.  11  lettere B)-C) della regolamentazione
provvisoria  approvata da questa Commissione di garanzia con delibera
n.  02/13  del  31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del  23 marzo  2002,  n.  70,  secondo  cui  nell'arco delle fasce di
garanzia «dovra' essere garantito il servizio completo» e «i tempi di
preparazione  e  di  riconsegna dei mezzi non devono compromettere la
completa funzionalita' del servizio ... e la pronta riattivazione del
servizio al termine dello sciopero».
                              Rilevato:
  1.  Che  l'Accordo  individua  le  fasce  orarie  coincidenti con i
periodi  di  massima  richiesta  dell'utenza  o  con  le  esigenze di
particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come
essenziale  e  durante  le  quali  deve  essere garantito il servizio
completo,  che vengono cosi' articolate: dalle ore 5:55 alle ore 8:25
e dalle ore 12:55 alle ore 16:25;
  2. Che le parti hanno previsto, al fine di «assicurare la sicurezza
alla  protezione  degli utenti e dei lavoratori, degli impianti e dei
mezzi»,   che   durante   l'astensione   dal   lavoro  sia  garantita
l'operativita' di due presidi aziendali;
  3. Che   il  richiamo  contenuto  nei  punti e)  ed f)  all'accordo
nazionale  per  il  trasporto pubblico locale del 7 febbraio 1991 non
deve  essere tenuto in considerazione in quanto manifestamente frutto
di  mero  errore materiale, atteso che detto accordo risulta da tempo
superato  sia  dalla  legge  n.  83/2000  sia  dalla regolamentazione
provvisoria  approvata da questa Commissione di garanzia con delibera
n.  02/13  del  31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 23 marzo 2002, n. 70;
  4. Che,  del  resto,  le  parti hanno espressamente riconosciuto in
premessa  che  la  materia  dello  sciopero nel settore del trasporto
pubblico  locale  e' regolata dalla legge n. 146/1990 come modificata
dalla  legge  n.  83/2000,  nonche'  dalla  predetta regolamentazione
provvisoria,  ai  sensi  della  quale e' stato raggiunto l'accordo in
valutazione;
  5. Che,  ugualmente, frutto di mero errore materiale deve ritenersi
il riferimento contenuto nel punto b) dell'Accordo all'ipotesi di uno
sciopero   di   48   ore,   considerato  che  la  durata  massima  di
un'astensione  dal  lavoro  nel  settore del TPL e' fissata in 24 ore
dall'art. 11, lettera a), della regolamentazione provvisoria;
  6. Che,  pur  se  il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo
alle  altre  modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16
della  regolamentazione  provvisoria, devono essere concordate tra le
parti,   nulla   osta  alla  valutazione  di  idoneita'  dell'accordo
medesimo,  da  considerarsi  come  attuazione  almeno  parziale delle
previsioni  di  cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando
l'auspicio  al  raggiungimento  di  nuovo accordo integrante tutte le
previsioni della regolamentazione medesima;
                            Valuta idoneo
nei  termini  di  cui in motivazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1,
lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla
legge  11 aprile  2000,  n.  83,  i punti a), c), d), e), f), g) e h)
dell'accordo   aziendale   in   materia  di  sciopero  del  personale
dipendente dalla Azienda Autolinee Granata di Mornico Losana (Pavia),
concluso  in  data  3 aprile 2006 con le segreterie provinciali delle
organizzazioni  sindacali  Filt-Cgil  e Silt di Pavia assistite dalla
RSA aziendale.
                               Precisa
che,  per  tutti  gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della
legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano
in  vigore  le  regole  contenute  nella  menzionata regolamentazione
provvisoria del settore.
                               Dispone
la  comunicazione  della  presente  delibera  alla  Azienda Autolinee
Granata  di Mornico Losana (Pavia), alle segreterie provinciali delle
organizzazioni   sindacali  Filt-Cgil  e  Silt  di  Pavia,  alla  RSA
aziendale,  ai  Presidenti  delle Camere, al Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  al  Ministro  dei  trasporti  e al Prefetto di Pavia,
nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione.
                           Dispone inoltre
la  pubblicazione  della  presente  delibera nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 21 giugno 2006
                                               Il presidente: Martone