IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con i decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive; Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997, 22 gennaio 1999, 11 giugno 1999, 17 agosto 2000, 30 ottobre 2002, 7 marzo 2003, 15 ottobre 2003 e 8 febbraio 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1987, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del 30 giugno 1999, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 248 del 23 ottobre 2000, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 14 novembre 2003, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2005 e nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 212 del 12 settembre 2005 con i quali si e' provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della Commissione della Comunita' europea n. 85/391/CEE, n. 86/179/CEE, n. 86/199/CEE, n. 87/137/CEE, n. 88/233/CEE, n. 89/174/CEE, n. 90/121/CEE, n. 91/184/CEE, n. 92/8/CEE, n. 92/86/CEE, n. 93/47/CE, n. 94/32/CE, n. 95/34/CE, n. 96/41/CE, n. 97/1/CE, n. 97/45/CE, n. 98/16/CE, n. 98/62/CE, n. 2000/6/CE, n. 2000/11/CE, n. 2002/34/CE, n. 2003/1/CE, n. 2003/16/CE, n. 2003/83/CE, n. 2004/87/CE, n. 2004/88/CE, n. 2004/94/CE e n. 2004/93/CE; Vista la direttiva n. 2005/42/CE della Commissione, recante modifica della direttiva n. 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II, IV e VI, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 158, del 21 giugno 2005; Vista la direttiva n. 2005/52/CE della Commissione, recante modifica della direttiva n. 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 234, del 9 settembre 2005; Vista la rettifica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 151 del 19 giugno 2003, della ventiseiesima direttiva n. 2002/34/CE della Commissione, del 15 aprile 2002, che adegua al progresso tecnico gli allegati II, III e VII della direttiva n. 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici; Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' con la nota n. 3324 TOC 12 AL dell'8 marzo 2004; Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' con nota n. 59813 del 9 dicembre 2005; Visto che nell'allegato II della legge n. 713/1986 al numero d'ordine «454» sono indicate due diverse sostanze; Ritenuto di dover provvedere ad indicare due diverse numerazioni per le sostanze suddette; Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996; Decreta: Art. 1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dai decreti legislativi 10 settembre 1991, n. 300, 24 aprile 1997, n. 126 e 15 febbraio 2005, n. 50, di seguito la legge, sono apportate le modifiche previste dai seguenti articoli.