IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Foca Catalin Ionel, nato l'11 settembre 1971 a Mangalia (Romania), cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale rumeno di «Inginer in profilul mecanic - Specializarea autovehicule rutiere» conseguito presso l'«Universitatea Politehnica din Bucaresti» nella sessione di giugno 1996 e rilasciato dal «Ministerul Invatamantului» in data 25 ottobre 1996, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione; Vista la dichiarazione di valore rilasciata dall'ambasciata d'Italia a Bucarest datata 1° marzo 2006 e pervenuta il 30 marzo 2006, risulta che il titolo di cui e' in possesso l'istante conferisce alla stessa la facolta' di esercitare la professione di ingegnere in Romania; Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006; Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale degli ingegneri; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 7 giugno 2003, rinnovato il 1° dicembre 2004 con validita' fino al 1° dicembre 2006 per motivi lavoro subordinato; Decreta: Art. 1. Al sig. Foca Catalin Ionel, nato l'11 settembre 1971 a Mangalia (Romania), cittadino rumeno, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della omonima professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.