L'AUTORITAPER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 14 luglio 2006
  Visti:
    la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;
    la legge 9 gennaio 1991, n. 9;
    la legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare, l'art. 7;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
    la  legge  23 agosto  2004,  n.  239,  in  particolare  l'art. 1,
comma 43;
    il   provvedimento  del  Comitato  interministeriale  dei  prezzi
13 gennaio  1987,  n.  2  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 15 del 20 gennaio 1987;
    il   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  11 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- Serie generale - n. 171 del 23 luglio 1996;
    i   decreti   del   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   19   novembre   1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  -  Serie generale - n. 3 del 4 gennaio 1997, e 12 dicembre
1996,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 31
del 7 febbraio 1997;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: Autorita) 30 maggio 1997, n. 6 1/97 recante disposizioni
generali  in materia di svolgimento di procedimenti per la formazione
delle decisioni di competenza dell'Autorita';
    la deliberazione dell'Autorita' 21 maggio 1998, n. 48/98;
    la deliberazione dell'Autorita' 26 luglio 2000, n. 132/00;
    la deliberazione dell'Autorita' 4 ottobre 2000, n. 182/00;
    la deliberazione dell'Autorita' 18 aprile 2002, n. 63/02;
    la deliberazione dell'Autorita' 6 agosto 2004, n. 145/04;
    la deliberazione dell'Autorita' 23 dicembre 2005, n. 288/05;
    la deliberazione dell'Autorita' 19 aprile 2006, n. 82/06;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  20 aprile  2006,  n. 85/06 (di
seguito: delibera n. 85/06);
  Viste:
    la  comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico
(di seguito: Cassa) in data 16 marzo 2006, prot. 006395, con la quale
gli  Uffici della Cassa hanno trasmesso, all'Autorita' documentazione
inerente  le  istruttorie  per  la  determinazione delle integrazioni
spettanti  alla S.I.P.P.I.C. S.p.A. (di seguito: Sippic) per gli anni
dal 1999 al 2002, ivi inclusi i bilanci d'esercizio certificati;
    la comunicazione dell'Autorita' alla Cassa in data 28 marzo 2006,
prot. TSE/M06/1565/fl, con la quale l'Autorita' richiedeva alla Cassa
medesima  di procedere ad una serie di approfondimenti e di verifiche
relative  alle  istruttorie  per  la  determinazione  delle  aliquote
definitive  di  integrazione  tariffaria  per il periodo 1999-2002 da
erogarsi alla Sippic;
    la  comunicazione  dell'Autorita'  in  data  7 aprile 2006, prot.
EF/M06/2040/segr,  con la quale si sollecitava la Cassa ad accelerare
la definizione delle istruttorie per la determinazione delle aliquote
definitive  di  integrazione tariffaria relative al periodo 1999-2002
per  la  Sippic  e  al  periodo  1999-2003  per la Societa' Elettrica
Liparese;
    la  comunicazione  della  Cassa  in  data  14 aprile  2006, prot.
009206,  con  la quale l'Autorita' veniva resa edotta delle attivita'
istruttorie poste in essere dalla Cassa medesima con riferimento alle
istruttorie oggetto delle presente deliberazione;
    la comunicazione della Cassa in data 8 maggio 2006, prot. 011131,
con  la quale la Cassa ha segnalato all'Autorita' che la Sippic aveva
presentato  in  data 28 aprile 2006 l'istanza di cui al punto 1 della
deliberazione n. 85/06;
    la comunicazione della Cassa in data 10 maggio 2006, prot. 011523
alla  Sippic  e  per  conoscenza all'Autorita', con la quale la Cassa
sollecitava   la  Sippic  medesima  a  presentare  la  documentazione
necessaria  al  perfezionamento del percorso istruttorio richiesta in
data 3 aprile 2006;
    la comunicazione della Cassa all'Autorita' in data 8 giugno 2006,
prot.  013729,  con la quale la Cassa dichiarava di aver inviato alla
Sippic  in data 6 giugno 2006 i risultati delle istruttorie in esame,
accordandole  un  termine di 10 giorni dalla data della comunicazione
in  oggetto  per  far pervenire eventuali osservazioni in merito alle
istruttorie;
    la comunicazione della Cassa in data 3 luglio 2006, prot. 015829,
con  la  quale la Cassa ha trasmesso, in via ufficiale, all'Autorita'
le  istruttorie  per  la  determinazione delle integrazioni spettanti
alla Sippic per gli anni dal 1999 al 2002.
  Considerato che:
    con  riferimento  agli  anni  dal 1999 al 2000, le certificazioni
riguardano  il bilancio d'esercizio nel suo complesso ma non il conto
economico relativo alla sola gestione del servizio elettrico;
    l'attivita'  istruttoria  condotta  dalla Cassa ha sopperito alla
mancata   certificazione  del  conto  economico  della  gestione  del
servizio elettrico;
    la  Sippic  ha  presentato  l'istanza  di  cui  al  punto 1 della
deliberazione n. 85/06;
    in  ottemperanza  delle disposizioni previste dalla deliberazione
n.  85/2006, per il primo bimestre dell'anno 2005, la Cassa e' tenuta
ad adeguare l'ultima componente combustibile definitiva approvata per
un coefficiente di adeguamento determinato dall'Autorita';
    la   deliberazione  n.  85/06  prevede  che  il  coefficiente  di
adeguamento   da   applicarsi   alla  componente  combustibile  venga
rideterminato   in   occasione   della   definizione  delle  aliquote
definitive  di integrazione tariffaria relative ad anni successivi al
1998;
    in  applicazione delle disposizioni della deliberazione n. 85/06,
la  Cassa  e' tenuta ad aggiornare gli acconti erogati ai sensi della
delibera in esame, al fine di tener conto di quanto considerato negli
alinea precedenti.
  Ritenuto opportuno:
    determinare   in  via  definitiva  le  aliquote  di  integrazione
tariffaria  relativamente  agli  anni  1999,  2000,  2001,  2002  per
l'impresa elettrica minore non trasferita all'Enel: Sippic;
    che  le  aliquote definitive relative all'anno 2002 si applichino
come  nuove  aliquote  di integrazione provvisoria con decorrenza dal
1° gennaio 2003;
    che  la Cassa, in applicazione della deliberazione n. 85/06 e per
effetto  di  quanto  indicato  al  precedente  alinea, ridetermini la
componente   combustibile   spettante   alla  Sippic  a  partire  dal
1° gennaio  2005 e, conseguentemente, che la Cassa medesima adegui la
maggiore  integrazione  tariffaria, calcolata secondo quanto previsto
dai  punti  2,  3  e 4 della citata deliberazione n. 85/06, erogata a
titolo di acconto e salvo conguaglio alla Sippic
                              Delibera:
  1.  Di  determinare,  ai  fini  della corresponsione da parte della
Cassa  conguaglio  per il settore elettrico (di seguito anche: Cassa)
dell'integrazione  tariffaria  spettante alla S.I.P.P.I.C. S.p.A. (di
seguito  anche:  Sippic),  impresa  elettrica  minore  non trasferita
all'Enel,  nonche'  ai  fini  della  quantificazione  degli eventuali
conguagli,  le  aliquote  definitive  relative  agli anni 1999, 2000,
2001,  2002 per ogni kWh venduto dalla Sippic medesima, come indicato
nella  tabella  1  allegata alla presente deliberazione, di cui forma
parte integrante e sostanziale.
  2. Di disporre che, per l'anno 2003 e seguenti, la Cassa conguaglio
per il settore elettrico corrisponda all'impresa elettrica minore non
trasferita  all'Enel  oggetto del presente provvedimento, a titolo di
acconto e salvo conguaglio, l'integrazione tariffaria calcolata sulla
base dell'ultima aliquota definitiva approvata;
  3. Ai   fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  alla
deliberazione n. 85/06 per il primo bimestre dell'anno 2005, la Cassa
adegua,   per   la  Sippic,  la  componente  combustibile  definitiva
approvata   relativa   all'esercizio  2002  per  un  coefficiente  di
adeguamento pari a 1,43;
  4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della
sua pubblicazione.
    Milano, 14 luglio 2006
                                                 Il presidente: Ortis
    Tabella  1  -  Aliquote  dell'integrazione  spettanti alla Sippic
(importi in centesimi di euro per kWh).


=====================================================================
                              Anni
Impresa           1999    2000    2001    2002
Sippic           17,61    25,38   23,44   22,21
---------------------------------------------------------------------