IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto l'art. 17, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1263/96 del 1° luglio 1996 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta Valle d'Aosta Fromadzo;
  Visto   l'art.  10  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006,
concernente i controlli;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare
l'art.  1,  commi 1  e 11 mediante i quali la denominazione Ministero
delle   politiche   agricole   e   forestali,  prevista  dal  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente
e  ad  ogni  effetto  dalla  denominazione: Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  - legge comunitaria 1999, ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche
agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento
dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla
stessa;
  Visto  il  decreto  4 aprile  2003  con  il  quale l'organismo CSQA
Certificazioni  Srl  e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di
controllo  previste  dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio
2081/92  per  la  denominazione  di  origine  protetta  Valle d'Aosta
Fromadzo;
  Visto   il  decreto  10 giugno  2003  con  il  quale  la  validita'
dell'autorizzazione   rilasciata   all'organismo  di  controllo  CSQA
Certificazioni Srl e' stata prorogata di centoventi giorni a far data
dal 14 luglio 2003;
  Visto il decreto 24 ottobre 2003 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  del  predetto  decreto
10 giugno  2003,  e'  stato differito di centoventi giorni a far data
dall'11 novembre 2003;
  Visto  il  decreto  12 febbraio  2004  con  il  quale il termine di
proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
10 giugno  2003  e  24 ottobre 2003, e' stato differito di centoventi
giorni a far data dal-l'11 marzo 2004;
  Visto  il decreto 10 giugno 2004 con il quale il termine di proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
10 giugno   2003,  24 ottobre  2003  e  12 febbraio  2004,  e'  stato
differito di centoventi giorni a far data dal 9 luglio 2004;
  Visto  il  decreto  28 settembre  2004  con  il quale il termine di
proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
10 giugno  2003,  24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 10 giugno 2004,
e'  stato  differito  di  centoventi giorni a far data dal 6 novembre
2004;
  Visto  il  decreto  15 febbraio  2005  con  il  quale il termine di
proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti
10 giugno  2003,  24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004 e
28 settembre 2004, e' stato differito di centoventi giorni a far data
dal 6 marzo 2005;
  Visto   il   decreto   13 giugno  2005  con  il  quale  la  proroga
dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti
10 giugno  2003,  24 ottobre  2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004,
28 settembre   2004   e  15 febbraio  2005,  e'  stata  ulteriormente
prorogata  fino  al  rinnovo  dell'autorizzazione  stessa al predetto
organismo;
  Vista  la  l'indicazione  espressa  dalla  regione  autonoma  Valle
d'Aosta  con  nota  del  10 aprile  2002  che  ha  confermato  per il
controllo  sulla  denominazione  di  origine  protetta  Valle d'Aosta
Fromadzo  l'organismo  denominato CSQA Certificazioni Srl con sede in
Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;
  Considerato che l'organismo di controllo CSQA Certificazioni Srl ha
dimostrato  di  aver  adeguato in modo puntuale il piano di controllo
predisposto  per  la  denominazione di origine protetta Valle d'Aosta
Fromadzo   allo  schema  tipo  di  controllo  trasmessogli  con  nota
ministeriale  del  23 aprile  2002,  protocollo  numero  62105  e  di
possedere  la  struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli
sulla denominazione di origine protetta predetta;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  Valle  d'Aosta
Fromadzo;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CE)  n.  510/2006  spettano  al  Ministero  delle politiche agricole
alimentari  e  forestali,  in  quanto Autorita' nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art. 10 del regolamento (CE) n. 5101/2006, garantendo che
e'   stata   autorizzata   dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali una struttura di controllo con il compito di
verificare  ed  attestare  che la specifica denominazione risponda ai
requisiti del disciplinare;
  Visti la documentazione agli atti del Ministero;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1  dell'art.  14 della legge n.
526/1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  denominato  CSQA Certificazioni Srl con sede in Thiene
(Vicenza),  via  S.  Gaetano  n.  74  e'  autorizzato ad espletare le
funzioni  di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n.
510/2006  per  la  denominazione  di  origine  protetta Valle d'Aosta
Fromadzo,  registrata  in  ambito  europeo  con  regolamento  (CE) n.
1263/96 del 1° luglio 1996.