IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, e successive
integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle
competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il
Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n.
488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in
particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita'
produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001,
n.  175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento
della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e, in particolare,
l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art.
28 del decreto legislativo n. 300/1999;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche
al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
  Visto  l'art. 67, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(legge  finanziaria 2002) che prevede che i finanziamenti revocati da
questo Comitato ad iniziative di programmazione negoziata nel settore
agroalimentare  e  della  pesca  siano  assegnati al finanziamento di
nuovi  patti  territoriali  e  contratti  di programma riguardanti il
medesimo settore;
  Visto  l'art.  61,  comma 10,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge  finanziaria  2003)  che prevede che le economie derivanti dai
provvedimenti  di  revoca  delle  agevolazioni  di  cui alla legge n.
488/1992  siano utilizzati nel limite del 30% per il finanziamento di
nuovi contratti di programma e che di detta quota l'85% sia riservata
a  aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1 e il 15%
sia  riservato  alle aree sottoutilizzate del centro-nord, ricomprese
nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste dall'art. 87.3.c) del
Trattato C.E., nonche' nelle aree ricomprese nell'obiettivo 2;
  Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,  convertito, con
modificazioni,  nella  legge  14 maggio  2005,  n. 80 e ulteriormente
modificato  dall'art.  10  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 17 agosto 2005, n. 168,
che  all'art.  8,  comma 3  stabilisce che la riforma degli incentivi
introdotta  dai  commi 1  e 2 dello stesso articolo, non si applica a
contratti  di  programma  per  i  quali  il Ministero delle attivita'
produttive abbia presentato a questo Comitato la proposta di adozione
della  relativa  delibera  di  approvazione,  alla data di entrata in
vigore  del  decreto  di  cui  al  comma 2  e, comunque, non oltre il
30 settembre  2005,  e  per  un  importo  di  contributi  statali non
superiore a 400 milioni di euro, che determinino erogazioni nell'anno
2005 non superiori a 40 milioni di euro;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo
rurale,  che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare,
l'art.  55,  n.  4,  laddove  si  precisa  che rimangono in vigore le
direttive  del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di
elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma
dell'art.  21,  paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del
Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);
  Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel
settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n.
SG(2000)  D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con
riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il
periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla
compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le
regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a)
del Trattato C.E.;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n.
SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha
autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n.
488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello
stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione
negoziata;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea del 13 marzo 2001
SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto
n.   729/A/2000,   relativo   all'estensione   all'agricoltura  degli
strumenti   previsti   dalla  programmazione  negoziata,  cosi'  come
modificato   dalla  decisione  del  27 febbraio  2002  C(2002)579fin,
relativa  all'aiuto  n.  30/2002 concernente gli aiuti a favore della
pubblicita' per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;
  Vista  la  comunicazione della Commissione europea sulla disciplina
intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di
investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per
quanto riguarda gli obblighi di notifica;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2,  del  decreto-legge  n.
415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992,
approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   in  data  3 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n.
163/2000) e successive modificazioni;
  Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n.
133,  recante  modificazioni  ed integrazioni al decreto ministeriale
20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto
ministeriale  31 luglio  1997,  n. 319, concernente le modalita' e le
procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in
favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
  Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del
Ministro    dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,
concernente   le   sopra   indicate  modalita'  e  procedure  per  la
concessione   e   l'erogazione   delle  agevolazioni  alle  attivita'
produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;
  Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.
92/1994),  riguardante  la disciplina dei contratti di programma e le
successive  modifiche  introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo
1997,  n.  29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997) e dal punto 2, lettera
b)  della  delibera  11 novembre  1998, n. 127 (Gazzetta Ufficiale n.
4/1999);
  Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (Gazzetta Ufficiale
n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali
e  il  coordinamento  Governo,  Regioni  e  Province  autonome  per i
contratti di programma;
  Visto  l'art.  10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998,
n.  173,  che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti,
criteri  e  modalita'  di  applicazione  anche alle imprese agricole,
della  pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai
relativi  consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203,
lettere d), e), f) «contratti di programma» della legge n. 662/1996;
  Vista  la  citata delibera n. 127/1998, che disciplina l'estensione
degli   strumenti   della   programmazione   negoziata   nei  settori
dell'agricoltura e della pesca;
  Visto  il  decreto  12 novembre  2003  del Ministro delle attivita'
produttive,  recante  modalita'  di  presentazione  della  domanda di
accesso  alla  contrattazione programmata e disposizioni in merito ai
successivi adempimenti amministrativi;
  Visto  il  decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle
attivita'  produttive  individua i requisiti e fornisce le specifiche
riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento,
nonche'  l'oggetto  di  detti  programmi ed i criteri di priorita' ai
fini della concessione delle agevolazioni;
  Visto   il   decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive
30 settembre  2005 (Gazzetta Ufficiale n. 251/2005), con il quale, in
riferimento al disposto di cui all'art. 67, commi 1 e 2, della citata
legge  n. 448/2001, viene destinata al finanziamento dei contratti di
programma nel settore agricolo la somma di 38.000.000 euro;
  Vista  la nota n. 0010973 del 29 settembre 2005 del Ministero delle
attivita'  produttive  di  concerto  con il Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  con  la  quale  e' stata sottoposta a questo
Comitato la proposta di contratto di programma presentata da Alimenta
-   Consorzio   Agroalimentare   Siciliano   S.c.   a r.l.,   per  la
realizzazione   di   un   polo  agroalimentare  per  la  lavorazione,
produzione   e   commercializzazione   di   prodotti   alimentari  da
realizzarsi  nella regione Sicilia, comune di Butera (Caltanissetta),
area obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato
C.E.;
  Considerato   che   la  regione  Siciliana,  con  delibere  n.  381
dell'11 dicembre  2003,  n.  18  del  20 gennaio  2004  e  n. 293 del
10 agosto  2004,  ha  espresso  parere  favorevole sugli investimenti
previsti  dal contratto di programma e si e' dichiarata disponibile a
un  concorso  partecipativo  pari al 30% dell'ammontare delle risorse
pubbliche,  fermi restando i limiti dei massimali di intensita' degli
aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;
  Considerato  che  l'entita'  delle  agevolazioni concesse in deroga
all'applicazione  della succitata riforma degli incentivi e' relativa
a   una   determinata   percentuale   degli   investimenti  giudicati
ammissibili;
  Considerata  pertanto  l'opportunita' di rinviare ad una successiva
determinazione  di questo Comitato l'approvazione di una integrazione
delle  agevolazioni  per  la  restante  parte  degli investimenti, da
concedersi  secondo l'applicazione del nuovo regime di incentivazione
introdotto dai commi 1 e 2 dell'art. 8 del decreto-legge n. 35/2005;
  Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
                              Delibera:
  1.  Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e'  autorizzato  a
stipulare,  entro  quattro  mesi  dalla  data  di pubblicazione della
presente  delibera nella Gazzetta Ufficiale, con la societa' Alimenta
Consorzio  Agroalimentare  Siciliano  S.c. a r.l.,  il  contratto  di
programma   inteso   all'attuazione   di   un   articolato  piano  di
investimenti   nel   settore   della   lavorazione,   trasformazione,
conservazione  e commercializzazione del latte fresco pastorizzato da
realizzarsi  nella regione Sicilia, comune di Butera (Caltanissetta),
area obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87.3.a) del Trattato
C.E. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con
le  necessarie  precisazioni  e  prescrizioni  attuative nel rispetto
delle  limitazioni  imposte  dall'Unione europea, verra' trasmesso in
copia  alla  Segreteria  di questo Comitato entro trenta giorni dalla
stipula.
  1.1.  Gli  investimenti  ammessi,  pari  a 40.000.000 euro, saranno
realizzati  dalla  societa'  Zappala'  S.r.l. e sono tutti relativi a
investimenti  in  trasformazione  e  commercializzazione dei prodotti
agricoli: (capo II Aiuto di Stato n. 729/A/2000).
  1.2.  Gli investimenti finanziati dalla presente delibera sono pari
a   13.435.824   euro  corrispondenti  al  33,59%  del  totale  degli
investimenti ammessi.
  1.3.  Le  agevolazioni finanziarie, concesse in base alla deroga di
cui  all'art.  8,  comma 3, del decreto-legge n. 35/2005 e successive
modificazioni  e integrazioni, in conformita' a quanto previsto dalle
decisioni della Commissione europea citate in premessa, consistono in
contributi in c/capitale calcolati nella seguente misura:
    investimenti   nel   settore   della   trasformazione   e   della
commercializzazione  dei prodotti agricoli (capo II Aiuto di Stato n.
729/A/2000):  calcolati  nella  misura del 50% E.S.L. previsto per le
iniziative ubicate in aree obiettivo 1.
  1.4. L'importo totale delle agevolazioni cosi' calcolate e riferite
all'importo  di  13.435.824  euro,  e'  pari a 6.457.000 euro, di cui
4.520.000  euro  a  carico  dello Stato e i restanti 1.937.000 euro a
carico della regione Siciliana.
  1.5.  Per  la  restante  quota  degli  investimenti  ammessi,  pari
26.564.176  euro,  sara' sottoposta ad una successiva approvazione di
questo  Comitato  la  determinazione  della misura di agevolazioni da
concedere  in  base  all'art.  8,  commi 1  e 2, del decreto-legge n.
35/2005 e successive modificazioni e integrazioni.
  1.6.   Il  contributo  di  6.457.000  euro  sara'  erogato  in  tre
annualita'  di pari importo a decorrere dal 2006. Al fine del calcolo
delle   agevolazioni   si  terra'  conto  del  predetto  piano  delle
disponibilita'    indipendentemente    dagli   effettivi   tempi   di
realizzazione degli investimenti.
  1.7.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non
potranno  comportare  aumenti  degli  oneri  a  carico  della finanza
pubblica indicati nel precedente punto 1.4.
  1.8.  Il  termine ultimo per completare gli investimenti e' fissato
in 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
  1.9.  Le  iniziative,  a  regime,  dovranno  realizzare  una  nuova
occupazione  aggiuntiva  pari  a  n.  186  U.L.A.  (Unita' Lavorative
Annue).
  1.10.  Il  Ministero  delle attivita' produttive curera' i previsti
adempimenti comunitari.
  2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto
1.,  e'  approvato  il finanziamento di 4.520.000 euro a valere sulle
risorse  evidenziate  nel citato decreto del 30 settembre 2005 citato
in premessa.
  3.  L'operativita' della presente delibera e' subordinata all'esito
positivo  della  notifica  alla  Commissione  europea dell'iniziativa
proposta  da  Zappala' S.r.l., in quanto l'iniziativa proposta supera
il  limite massimo previsto dagli orientamenti per gli aiuti di stato
nel settore agricolo.
    Roma, 2 dicembre 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi

Registrata alla Corte dei conti il 24 luglio 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
Economia e finanze, foglio n. 120