IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2002, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri», con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, quale autorita' centrale preposta all'attuazione della sopraindicata convenzione (di seguito chiamata Commissione); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, «Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'art. 7, commi 1 e 2 della legge 31 dicembre 1998, n. 476», nel quale sono indicate le modalita' per il rilascio agli enti autorizzati dell'autorizzazione allo svolgimento di procedure di adozione per conto terzi, le modalita' operative dei medesimi e le conseguenti forme di controllo da parte dell'Autorita' centrale; Visto il deposito da parte dell'Italia dello strumento di ratifica, in data 18 gennaio 2000, ai sensi dell'art. 46, comma 2 della convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, dal quale consegue l'entrata in vigore della stessa; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per le pari opportunita' e' stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo politico nella materia delle adozioni dei minori stranieri, in raccordo con la Commissione; Visto l'art. 10, comma 1, lettera 1-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico sulle imposte dei redditi», ove si prevede la deducibilita' del «50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184»; Vista la risoluzione n. 77/E dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso del 28 maggio 2004, contenente modalita' interpretative sull'applicazione dell'art. 10, comma 1, lettera 1-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanata in data 4 aprile 2003, relativa alla definizione di uniformi parametri di congruita' dei costi delle procedure di adozione; Considerata la necessita' di porre in essere concrete azioni politiche che diano all'infanzia aiuto e assistenza particolari, in attuazione del dettato costituzionale e dell'impegno assunto dall'Italia in sede di dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; Visto l'art. 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ove si prevede la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del «Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali», «finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184», nonche' la relativa dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 - serie generale del 13 luglio 2005, con il quale sono stati determinati i soggetti beneficiari e le modalita' di presentazione delle domande di rimborso delle spese sostenute per adozione internazionale dai genitori adottivi nell'anno 2004; Visto l'art. 1, comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede l'autorizzazione alla spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 a favore del sopraindicato Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali; Ritenuto di limitare la concessione del rimborso ai casi di adozione autorizzati rispettivamente negli anni 2005, 2006 e 2007, in considerazione della irretroattivita' delle disposizioni; Ritenuto che, ai fini dell'individuazione dell'ammontare e dei criteri di rimborso delle spese sostenute dalle coppie adottive, e' necessario considerare solo il cinquanta per cento delle spese sostenute per adozione, vista la possibilita' di deducibilita' della restante parte ex art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al fine di evitare una sovrapposizione delle agevolazioni previste dalla legge; Ritenuto inoltre che, al fine di evitare sovrapposizione delle agevolazioni, occorre considerare eventuali analoghi finanziamenti previsti ed erogati da regioni o province per le stesse finalita'; Considerato che, lo stanziamento di Euro 10.000.000,00, previsto per gli anni 2006, 2007, 2008 a copertura delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sommato ai residui 2005 sul cap. 538, istituito nell'ambito del C.R. 8 «Pari opportunita», consente il parziale rimborso delle spese sostenute dalle coppie adottive, rispettivamente negli anni 2005, 2006 e 2007; Su proposta del Ministro per le pari opportunita', di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Soggetti beneficiari 1. Ai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, con reddito complessivo fino a Euro 70.000,00, che abbiano adottato, secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, uno o piu' minori stranieri per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre rispettivamente degli anni 2005, 2006 e 2007 e' concesso il rimborso delle spese sostenute per adozione, a seguito di apposita istanza presentata in conformita' alle disposizioni del presente decreto.