IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n. 400, concernente «Disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri»;
  Visto  il  regio  decreto  23 maggio  1924,  n. 827, concernente il
regolamento   per   l'amministrazione   del   patrimonio   e  per  la
contabilita' generale dello Stato;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
9 dicembre 2002, concernente «Disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
  Vista  la  legge  31 dicembre  1998,  n.  476, recante «Ratifica ed
esecuzione   della   Convenzione  per  la  tutela  dei  minori  e  la
cooperazione  in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il
29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di
adozione  di  minori  stranieri»,  con  la  quale, fra l'altro, viene
istituita,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, la
Commissione  per le adozioni internazionali, quale autorita' centrale
preposta  all'attuazione  della sopraindicata convenzione (di seguito
chiamata Commissione);
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
n.   492,   «Regolamento   recante   norme   per   la   costituzione,
l'organizzazione   ed  il  funzionamento  della  Commissione  per  le
adozioni internazionali, a norma dell'art. 7, commi 1 e 2 della legge
31 dicembre  1998,  n. 476», nel quale sono indicate le modalita' per
il   rilascio   agli   enti   autorizzati   dell'autorizzazione  allo
svolgimento  di  procedure  di adozione per conto terzi, le modalita'
operative  dei  medesimi e le conseguenti forme di controllo da parte
dell'Autorita' centrale;
  Visto il deposito da parte dell'Italia dello strumento di ratifica,
in  data  18 gennaio  2000,  ai  sensi  dell'art.  46,  comma 2 della
convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, dal quale consegue l'entrata
in vigore della stessa;
  Visti  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
14 febbraio  2002  e  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  del  6 maggio  2005,  con  il quale il Ministro per le pari
opportunita' e' stato delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo
politico  nella  materia  delle  adozioni  dei  minori  stranieri, in
raccordo con la Commissione;
  Visto l'art. 10, comma 1, lettera 1-bis) del decreto del Presidente
della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del
testo   unico   sulle   imposte  dei  redditi»,  ove  si  prevede  la
deducibilita'  del  «50%  delle spese sostenute dai genitori adottivi
per  l'espletamento  della  procedura  di adozione disciplinata dalle
disposizioni contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio
1983, n. 184»;
  Vista  la risoluzione n. 77/E dell'Agenzia delle entrate, Direzione
centrale  normativa  e  contenzioso  del  28 maggio  2004, contenente
modalita'  interpretative  sull'applicazione  dell'art.  10, comma 1,
lettera   1-bis)   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;
  Vista  la  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri,
emanata  in data 4 aprile 2003, relativa alla definizione di uniformi
parametri di congruita' dei costi delle procedure di adozione;
  Considerata  la  necessita'  di  porre  in  essere  concrete azioni
politiche  che  diano all'infanzia aiuto e assistenza particolari, in
attuazione   del   dettato   costituzionale  e  dell'impegno  assunto
dall'Italia   in   sede   di  dichiarazione  universale  dei  diritti
dell'uomo;
  Visto  l'art.  1,  comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
ove  si  prevede  la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   del   «Fondo   per   il   sostegno  delle  adozioni
internazionali»,  «finalizzato  al rimborso delle spese sostenute dai
genitori  adottivi  per  l'espletamento  della  procedura di adozione
disciplinata  dalle  disposizioni contenute nel Capo I del titolo III
della  legge  4 maggio  1983,  n. 184», nonche' la relativa dotazione
finanziaria pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
28 giugno  2005,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 161 - serie
generale  del  13 luglio  2005, con il quale sono stati determinati i
soggetti beneficiari e le modalita' di presentazione delle domande di
rimborso  delle  spese  sostenute  per  adozione  internazionale  dai
genitori adottivi nell'anno 2004;
  Visto  l'art.  1,  comma 348, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
ove  si prevede l'autorizzazione alla spesa di 10 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2006,  2007  e 2008 a favore del sopraindicato
Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali;
  Ritenuto  di  limitare  la  concessione  del  rimborso  ai  casi di
adozione autorizzati rispettivamente negli anni 2005, 2006 e 2007, in
considerazione della irretroattivita' delle disposizioni;
  Ritenuto  che,  ai  fini  dell'individuazione  dell'ammontare e dei
criteri  di  rimborso delle spese sostenute dalle coppie adottive, e'
necessario  considerare  solo  il  cinquanta  per  cento  delle spese
sostenute  per adozione, vista la possibilita' di deducibilita' della
restante  parte  ex  art. 10, comma 1, lettera l-bis) del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n. 917, al fine di
evitare una sovrapposizione delle agevolazioni previste dalla legge;
  Ritenuto  inoltre  che,  al  fine  di evitare sovrapposizione delle
agevolazioni,  occorre  considerare  eventuali analoghi finanziamenti
previsti ed erogati da regioni o province per le stesse finalita';
  Considerato  che,  lo  stanziamento di Euro 10.000.000,00, previsto
per  gli  anni 2006, 2007, 2008 a copertura delle agevolazioni di cui
all'art. 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sommato ai
residui  2005  sul  cap. 538,  istituito nell'ambito del C.R. 8 «Pari
opportunita»,  consente  il  parziale  rimborso delle spese sostenute
dalle coppie adottive, rispettivamente negli anni 2005, 2006 e 2007;
  Su  proposta del Ministro per le pari opportunita', di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Soggetti beneficiari
  1.  Ai  genitori  adottivi, residenti sul territorio nazionale, con
reddito  complessivo  fino  a  Euro 70.000,00,  che abbiano adottato,
secondo  le  disposizioni  contenute  nel capo I del titolo III della
legge  4 maggio 1983, n. 184, uno o piu' minori stranieri per i quali
sia  stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia
nel   periodo   compreso   tra   il   1° gennaio  ed  il  31 dicembre
rispettivamente  degli anni 2005, 2006 e 2007 e' concesso il rimborso
delle  spese  sostenute  per  adozione, a seguito di apposita istanza
presentata in conformita' alle disposizioni del presente decreto.