IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia all'Unione europea; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza del sig. Rubini Francesco, nato il 14 giugno 1976 a Pisa (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna e rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) cui e' iscritto dal 14 novembre 2005 ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati e dell'esercizio della omonima professione in Italia; Considerato che il richiedente ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Universita' di Pisa in data 25 ottobre 2000 e che detto titolo accademico e' stato altresi' omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educacion y Ciencia» spagnolo del 30 agosto 2005; Preso atto che il sig. Rubini ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Pisa in data 19 novembre 2002; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 22 maggio 2006; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Al sig. Rubini Francesco, nato il 14 giugno 1976 a Pisa (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.