IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli  1  e  8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'italia all'Unione europea;
  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista l'istanza del sig. Rubini Francesco, nato il 14 giugno 1976 a
Pisa  (Italia),  cittadino  italiano,  diretta  ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12  del  decreto  legislativo  n.  115/1992,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del
titolo  professionale  di «Abogado» conseguito in Spagna e rilasciato
dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» (Spagna) cui e' iscritto
dal  14 novembre 2005 ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati
e dell'esercizio della omonima professione in Italia;
  Considerato   che   il  richiedente  ha  conseguito  la  laurea  in
giurisprudenza presso l'Universita' di Pisa in data 25 ottobre 2000 e
che  detto  titolo  accademico  e' stato altresi' omologato al titolo
accademico  spagnolo  di  «Licenciado  en  Derecho»  con delibera del
«Ministerio de Educacion y Ciencia» spagnolo del 30 agosto 2005;
  Preso  atto  che  il  sig.  Rubini  ha  prodotto  il certificato di
compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'ordine degli avvocati di
Pisa in data 19 novembre 2002;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 23 maggio 2006;
  Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria
nella nota in atti datata 22 maggio 2006;
  Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto  l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato
dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al  sig.  Rubini Francesco, nato il 14 giugno 1976 a Pisa (Italia),
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«Abogado»  di  cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.