IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che agli articoli 4, 14 e 14-bis stabilisce gli obiettivi d'intervento previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153; Visto il regolamento (CE) n. 1626/94 del 27 giugno 1994 del Consiglio, e successive modifiche, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo; Visto il regolamento (CE) n. 2369/02 del 20 dicembre 2002 del Consiglio, recante modifica al regolamento (CE) n. 2792/99, che definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca, ed in particolare l'art. 12, paragrafo 6, relativo alla possibilita' da parte degli Stati membri di varare misure di accompagnamento per i membri dell'equipaggio dei pescherecci interessati, finanziate a livello nazionale, per promuovere l'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche; Vista la legge 23 dicembre 2004, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» che all'art. 1, comma 15, istituisce un fondo da ripartire delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese; Visto l'elenco n. 3, allegato alla legge finanziaria sopra indicata, e il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, e la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005); Ravvisata l'opportunita' di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca attraverso un piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2006, elaborato in base al regolamento (CE) n. 2792/99; Considerato che il piano di protezione suddetto si inserisce in una strategia complessiva sotto il profilo temporale e ambientale che prevede l'attuazione delle interruzioni tecniche della pesca a partire dal 2007 in via obbligatoria per tutti i mari presi in considerazione dal citato piano 2006; Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nelle sedute del 20 e del 27 giugno 2006; Decreta: Art. 1. Piano di protezione delle risorse acquatiche 1. Gli interventi regolati dal presente decreto, relativi all'anno 2006: a) fanno parte del piano triennale 2004-2006 per la protezione delle risorse acquatiche; b) si inseriscono nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile attraverso misure progressive miranti a migliorare la sostenibilita' dell'attivita' di pesca marittima; c) prevedono la valutazione scientifica delle misure in questione al fine di verificarne l'efficacia.