IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

  Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n.  963, e successive modifiche
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  2004,  n. 154, che agli
articoli 4,   14  e  14-bis  stabilisce  gli  obiettivi  d'intervento
previsti per il settore della pesca e dell'acquacoltura;
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1626/94  del  27 giugno  1994 del
Consiglio, e successive modifiche, che istituisce misure tecniche per
la conservazione delle risorse della pesca nel Mediterraneo;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2369/02  del 20 dicembre 2002 del
Consiglio,  recante  modifica  al  regolamento  (CE)  n. 2792/99, che
definisce modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie
nel  settore  della  pesca, ed in particolare l'art. 12, paragrafo 6,
relativo  alla  possibilita'  da  parte  degli Stati membri di varare
misure   di   accompagnamento   per   i  membri  dell'equipaggio  dei
pescherecci   interessati,   finanziate   a  livello  nazionale,  per
promuovere  l'interruzione  temporanea  dell'attivita'  di  pesca nel
quadro dei piani di protezione delle risorse acquatiche;
  Vista  la legge 23 dicembre 2004, n. 266, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2006)»  che all'art. 1, comma 15, istituisce un fondo da
ripartire  delle  dotazioni  di  bilancio  relative  ai trasferimenti
correnti alle imprese;
  Visto   l'elenco  n.  3,  allegato  alla  legge  finanziaria  sopra
indicata, e il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito dalla
legge  27 marzo  2004,  n.  77,  e  la legge 30 dicembre 2004, n. 311
(legge finanziaria 2005);
  Ravvisata l'opportunita' di garantire un migliore equilibrio fra le
risorse  biologiche  e  l'attivita'  di  pesca attraverso un piano di
protezione  delle  risorse  acquatiche  per l'anno 2006, elaborato in
base al regolamento (CE) n. 2792/99;
  Considerato che il piano di protezione suddetto si inserisce in una
strategia  complessiva  sotto  il  profilo temporale e ambientale che
prevede  l'attuazione  delle  interruzioni  tecniche  della  pesca  a
partire  dal  2007  in  via  obbligatoria  per  tutti i mari presi in
considerazione dal citato piano 2006;
  Sentita   la   Commissione  consultiva  centrale  per  la  pesca  e
l'acquacoltura nelle sedute del 20 e del 27 giugno 2006;
                              Decreta:

                               Art. 1.
            Piano di protezione delle risorse acquatiche

  1. Gli  interventi regolati dal presente decreto, relativi all'anno
2006:
    a) fanno  parte  del  piano triennale 2004-2006 per la protezione
delle risorse acquatiche;
    b) si inseriscono nell'ambito di politiche a sostegno della pesca
responsabile  attraverso  misure  progressive miranti a migliorare la
sostenibilita' dell'attivita' di pesca marittima;
    c) prevedono la valutazione scientifica delle misure in questione
al fine di verificarne l'efficacia.