L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

  Nella riunione del 4 agosto 2006;
  Visti:
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di  seguito:  l'Autorita)  21 giugno  2005, n. 119/2005 (di seguito:
deliberazione n. 119/05);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  3 marzo  2006,  n.  50/06  (di
seguito: deliberazione n. 50/06);
    la  deliberazione  dell'Autorita'  16 marzo  2006,  n.  56/06 (di
seguito: deliberazione n. 56/06);
  Considerato che:
    con   deliberazione   n.   56/06   l'Autorita'   ha  approvato  i
corrispettivi   di  impresa,  di  cui  all'art.  8,  comma 8.9  della
deliberazione  dell'Autorita'  n.  50/06, presentati dalle imprese di
stoccaggio per l'anno termico 2006-2007;
    con   deliberazione   n.   56/06  l'Autorita'  ha  determinato  i
corrispettivi  unitari  per  l'attivita'  di  stoccaggio  per  l'anno
termico  2006-2007, ai sensi degli articoli 6 e 8 della deliberazione
n. 50/06;
    l'art.  7, comma 7.2, della deliberazione n. 50/06 prevede che le
imprese   di  stoccaggio  possano  offrire  capacita'  di  stoccaggio
interrompibile   applicando  ai  corrispettivi  di  cui  all'art.  6,
comma 6.1 una riduzione sottoposta all'approvazione dell'Autorita';
    l'art.  10  della deliberazione n. 119/05 stabilisce le modalita'
di conferimento della capacita' di stoccaggio interrompibile;
  Considerato che:
    la  societa'  Edison Stoccaggio S.p.a., con lettera del 19 giugno
2006 (prot. Autorita' n. 14680 del 20 giugno 2006) ha presentato, per
l'anno termico 2006-2007, una proposta di riduzione dei corrispettivi
unitari  di  iniezione  fPI e di erogazione fPE per l'offerta su base
mensile  di capacita' di stoccaggio interrompibile di cui all'art. 7,
comma 7.2,  della deliberazione n. 50/06, per i servizi di stoccaggio
di   modulazione  e  di  bilanciamento  operativo  delle  imprese  di
trasporto  del sistema; e che la societa' Edison Stoccaggio S.p.a. ha
altresi'  proposto  che  tale  riduzione si applichi ai corrispettivi
unitari   di  capacita'  riproporzionati  in  base  alla  durata  del
conferimento   di  capacita',  in  conformita'  con  quanto  disposto
dall'art. 6, comma 6.5 della medesima deliberazione;
    la proposta di cui al precedente alinea presentata dalla societa'
Edison Stoccaggio S.p.a. per il servizio di stoccaggio di modulazione
risulta   coerente   con  i  criteri  stabiliti  dalla  deliberazione
dell'Autorita'  n.  50/06;  e  che  la  verifica della proposta della
medesima  societa'  per  il servizio di bilanciamento operativo delle
imprese di trasporto del sistema richiede ulteriori approfondimenti;
  Ritenuto che:
    sia  necessario procedere all'approvazione della sopra richiamata
proposta limitatamente all'offerta di capacita' interrompibile per il
servizio di stoccaggio di modulazione;
                              Delibera:

  1.  Di approvare la proposta di riduzione dei corrispettivi unitari
di iniezione fPI e di erogazione fPE per l'offerta su base mensile di
capacita'  di stoccaggio interrompibile di cui all'art. 7, comma 7.2,
della   deliberazione   dell'Autorita'  n.  50/06,  presentata  dalla
societa' Edison Stoccaggio S.p.a. per l'anno termico 2006-2007 per il
servizio di stoccaggio di modulazione, come riportata nella tabella 1
allegata al presente provvedimento.
  2. Di  notificare  alla societa' Edison Stoccaggio S.p.a., con sede
legale in Foro Buonaparte n. 31 - 20121 Milano, in persona del legale
rappresentante pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico
raccomandato con avviso di ricevimento.
  3. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana  e  sul  sito  internet  dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it)  affinche'  entri  in  vigore  alla data di
pubblicazione.
  Avverso  il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25,
della  legge  14 novembre  1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso
avanti  al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro
il   termine   di   sessanta   giorni  dalla  data  di  notifica  del
provvedimento.
    Milano, 4 agosto 2006
                                                 Il presidente: Ortis