IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Vista  la  circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 216 del 15 settembre 1990), concernente
«Aspetti  applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione
dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  relativo  al regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione, alla immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle direttive numeri 1999/45/CE e 2001/60/CE relative
alla   classificazione,   all'imballaggio   e  all'etichettatura  dei
preparati pericolosi;
  Vista  la  domanda presentata in data 25 febbraio 1999 e successiva
integrazione  del  2 dicembre 2004 dall'Impresa Agrimport S.p.a., con
sede  legale  in  via  Piani  n.  1,  Bolzano, diretta ad ottenere la
registrazione del prodotto fitosanitario denominato: BRIONIL COMBI;
  Accertato  che la classificazione proposta dall'Impresa e' conforme
al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione
delle direttive numeri 1999/45/CE e 2001/60/CE;
  Visto  il  parere  favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria
al  tempo  determinato  in  anni  cinque  a  decorrere dalla data del
presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni
comunitarie   che   saranno  stabilite  al  termine  della  revisione
comunitaria per le sostanze attive: Clorotalonil - Cimoxanil;
  Vista la nota dell'Ufficio in data 28 luglio 2005 con la quale sono
stati   richiesti  gli  atti  definitivi  e  l'impegno  a  presentare
l'ulteriore  documentazione  ritenuta  necessaria  dalla  Commissione
consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
  Vista  la  nota  in  data  9 maggio  2006  dalla  quale risulta che
l'impresa  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'Ufficio  ed ha
comunicato  di  voler  preparare  il  prodotto fitosanitario medesimo
negli stabilimenti dell'imprese:
    Schirm  GmbH  - Division Sideco, Mecklenburger Str. 229 - Lubecca
(D);
    Chemia S.p.A. - S. Agostino (Ferrara) s.s. 255 km 46;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
8 luglio 1999;

                              Decreta:

  1.  A  decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di
anni  cinque  fermo  restando l'esito delle valutazioni connesse agli
ulteriori   dati   richiesti   senza   pregiudizio   per   l'iter  di
registrazione,  l'Impresa  Agrimport  S.p.a.,  con sede legale in via
Piani  n. 1, Bolzano, e' autorizzata a porre in commercio il prodotto
fitosanitario  Molto  tossico  - Pericoloso per l'ambiente denominato
BRIONIL  COMBI  con  la composizione e alle condizioni indicate nelle
etichette allegate al presente decreto.
  2. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: kg 0,5-1-5-10-20.
  3.  Il  prodotto in questione e' importato in confezioni pronte per
l'impiego e formulazione dallo stabilimento dell'impresa estera:
    Schirm  GmbH  - Division Sideco, Mecklenburger Str. 229 - Lubecca
(D),  e confezionato nello stabilimento dell'impresa: Chemia S.p.a. -
S.  Agostino  (Ferrara)  s.s.  255  km  46,  autorizzato  con decreto
dell'11 novembre 1975 e 30 novembre 1994.
  4. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13425.
  5.  E'  approvata,  quale  parte  integrante  del presente decreto,
l'etichetta  allegata  con  la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  6. Il  presente  decreto  sara'  notificato, in via amministrativa,
all'Impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 agosto 2006
                                      Il direttore generale: Borrello