IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza  del  sig. Fritz Hans-Joachim, nato il 25 dicembre
1972  a  Castrop-Rauxel  (Germania),  cittadino  tedesco,  diretta ad
ottenere,  ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992,
cosi'  come  modificato  dal  decreto  legislativo  n.  277/2003,  il
riconoscimento  del titolo professionale di «Rechtsanwalt» conseguito
in   Germania  in  data  15 febbraio  2006  -  data  da  cui  decorre
l'iscrizione  del richiedente all'ordine degli avvocati del distretto
della  Corte d'appello di Monaco di Baviera - ai fini dell'iscrizione
all'albo   degli  avvocati  ed  esercizio  in  Italia  della  omonima
professione;
  Considerato  che  il sig. Fritz ha superato il primo esame di Stato
giuridico «Erste Juristische Staatsprufung» in data 9 novembre 1998 -
come  attestato  dal  Ministero  di grazia e giustizia e degli affari
comunitari  dell'Assia  -  Ufficio  esaminatore  giudiziario  in data
20 novembre  1998  -  ed  il secondo esame di Stato giuridico «Zweite
Juristische  Staatsprufung» in data 20 febbraio 2002 - come attestato
dal Ministero di grazia e giustizia del Land Renania Settentrionale e
Vestfalia - Ufficio esaminatore giudiziario in data 21 febbraio 2002;
  Considerato  che  il richiedente ha conseguito il titolo accademico
di  «Dottore  magistrale  in giurisprudenza» presso l'«Universita' di
Milano» in data 30 novembre 2005;
  Considerato  che  comunque  permangono  alcune  differenze  tra  la
formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per
l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in
possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure
compensative;
  Visto  l'art.  12 comma 8 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi'
come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato;
  Visto  l'art.  6,  n.  2 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi'
come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
del 7 settembre 2006;
  Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di
categoria espresso nella seduta sopra indicata;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al   sig.   Fritz   Hans-Joachim,   nato   il  25 dicembre  1972  a
Castrop-Rauxel  (Germania),  cittadino  tedesco,  e'  riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione   all'albo   degli  avvocati  e  per  l'esercizio  della
professione in Italia.