IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza del sig. Fritz Hans-Joachim, nato il 25 dicembre 1972 a Castrop-Rauxel (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Rechtsanwalt» conseguito in Germania in data 15 febbraio 2006 - data da cui decorre l'iscrizione del richiedente all'ordine degli avvocati del distretto della Corte d'appello di Monaco di Baviera - ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione; Considerato che il sig. Fritz ha superato il primo esame di Stato giuridico «Erste Juristische Staatsprufung» in data 9 novembre 1998 - come attestato dal Ministero di grazia e giustizia e degli affari comunitari dell'Assia - Ufficio esaminatore giudiziario in data 20 novembre 1998 - ed il secondo esame di Stato giuridico «Zweite Juristische Staatsprufung» in data 20 febbraio 2002 - come attestato dal Ministero di grazia e giustizia del Land Renania Settentrionale e Vestfalia - Ufficio esaminatore giudiziario in data 21 febbraio 2002; Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Dottore magistrale in giurisprudenza» presso l'«Universita' di Milano» in data 30 novembre 2005; Considerato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 12 comma 8 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato; Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006; Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta sopra indicata; Decreta: Art. 1. Al sig. Fritz Hans-Joachim, nato il 25 dicembre 1972 a Castrop-Rauxel (Germania), cittadino tedesco, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.