IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato;
  Vista  l'istanza  della sig.ra Zanotti Solange Desi, nata a Tortona
il  24  gennaio  1978,  cittadina italiana diretta ad ottenere, sensi
dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo, cosi' come
modificato  dal  decreto  ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento
professionale di «abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso
all'albo e l'esercizio della professione di avvocato;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Laurea  in  giurisprudenza»  conseguita  presso l'«Universita' degli
studi   di  Pavia»  in  data  17 dicembre  2003  e  che  ha  ottenuto
l'omologazione  con il titolo spagnolo di «Licenciada in derecho» dal
«Ministerio de Educacion y Ciencia» in data 16 febbraio 2006;
  Considerato  che  e' iscritta all'«Illustre Collegio de Abogados de
Se villa» dal 20 marzo 2006;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 7 settembre 2006;
  Considerato  il  conforme  parere  del  rappresentante di categoria
nella seduta sopra citata;
  Considerato  che  comunque  sussistono differenze tra la formazione
professionale  richiesta  in  Italia l'esercizio della professione di
avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante;
  Visto  l'art.  6,  n.  1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Zanotti  Solange  Desi,  nata a Tortona il 24 gennaio
1978,  cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli
avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.
    a) La   candidata,  per  essere  ammessa  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia
all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
    b) La  prova  scritta  consiste  in  una  materia  a scelta della
candidata  tra  le seguenti: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3)
diritto   amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  4)  diritto
processuale civile, 5) diritto processuale penale.
    c) La prova orale e' unica e consiste su due materie di cui una a
scelta  tra  le  seguenti:  1)  diritto  penale, 2) diritto civile 3)
diritto  costituzionale,  4)  diritto  commerciale,  5)  diritto  del
lavoro,  6)  diritto  amministrativo  (sostanziale  e processuale) 7)
diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto
internazionale   privato,   l'altra   su  inoltre  su  deontologia  e
ordinamento forense.
    d) La  candidata  potra'  accedere a questo secondo esame solo se
abbia superato con successo la prova scritta.
    e) La   commissione   rilascia   all'interessata   certificazione
dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione
all'albo degli avvocati.
      Roma, 18 settembre 2006
                                          Il direttore generale: Papa