IL DIRETTORE GENERALE
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n.  145  del  23 giugno  1995) concernenti «Aspetti applicativi delle
nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto  l'art.  4,  comma 1,  del  sopracitato  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e
integrato   dal  successivo  decreto  del  28 luglio  2004,  n.  260,
concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE
relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata  il  2 ottobre  2002,  e  successive
integrazioni  di  cui  l'ultima in data 6 settembre 2005 dall'impresa
Bayer  CropScience  Srl  con  sede legale in Milano, viale Certosa n.
130,  diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario
denominato MERLIN LIQUIDO successivamente ridenominato MERLIN EXPERT,
contenente la sostanza attiva isoxaflutole;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  26 novembre  2003
relativo    all'inclusione   della   sostanza   attiva   isoxaflutole
nell'Allegato  I  del  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in
attuazione    della    direttiva    2003/68/CE    della   Commissione
dell'11 luglio 2003;
  Visto  il  decreto  dei  Ministro  della  salute  15 novembre 2005,
concernente  il recepimento di alcune direttive tra cui la 2005/37/CE
della Commissione del 3 giugno 2005, per quanto riguarda le quantita'
massime di residui di antiparassitari, tra cui isoxaflutole;
  Visto  il  parere  favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla
Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'autorizzazione dei prodotto di
cui   trattasi   fino   al   30 settembre   2013  (data  di  scadenza
dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva isoxaflutole);
  Vista  la  nota  dell'Ufficio dell'11 agosto 2006 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi;
  Vista  la  nota pervenuta in data 15 settembre 2006, da cui risulta
che   la   suddetta   impresa   ha  ottemperato  a  quanto  richiesto
dall'Ufficio;
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
9 luglio 1999;
                              Decreta:
  A  decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre
2013,  l'impresa  Bayer  CropScience  Srl  con sede legale in Milano,
viale  Certosa  n.  130,  e' autorizzata ad immettere in commercio il
prodotto  fitosanitario denominato MERLIN EXPERT, con la composizione
e  alle  condizioni  indicate  nell'etichetta  allegata  al  presente
decreto.
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1, 3, 5, 10 e 12.
  Il   prodotto   in   questione   e'  preparato  nello  stabilimento
dell'impresa  I.R.C.A. Service SpA, in Fornovo S. Giovanni - Bergamo,
autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001;
    importato  in  confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti
delle   imprese  estere:  Bayer  CropScience  France  -  Villefranche
(Francia);  Bayer  CropScience  GmbH - Francoforte s/Meno (Germania);
S.C.B. - Marle sur Serre (Francia).
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12824.
  E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto
l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in
commercio.
  Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa
all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 4 ottobre 2006
                                      Il direttore generale: Borrello