IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri (di seguito la legge n. 400/1988);
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma  dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge  15 marzo  1997,  n.  59,  ed  in particolare l'istituzione del
Ministero   delle   attivita'   produttive  (di  seguito  il  decreto
legislativo n. 300/1999);
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.
175,  recante  il  regolamento  di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive;
  Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001, n. 217, convertito nella
legge  3 agosto  2001,  n.  317, riguardante modificazioni al decreto
legislativo  n.  300/1999,  e  alla  legge n. 400/1988, in materia di
organizzazione  del  Governo recante, tra l'altro, modificazioni alle
funzioni  e  ai  compiti  attribuiti,  con  le  inerenti  risorse, al
Ministero delle attivita' produttive;
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico,   nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto  delle
disposizioni  vigenti  in  materia di energia (di seguito la legge n.
239/2004);
  Visto  in particolare l'art. 1, comma 110, della legge n. 239/2004,
che  prevede  che  a  decorrere dalla data di entrata in vigore della
stessa  legge  «le  spese  per le attivita' svolte dagli uffici della
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero
delle   attivita'   produttive,   quali  autorizzazioni,  permessi  o
concessioni,  volte  alla realizzazione e alla verifica di impianti e
di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia
di  entita'  superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta
con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del  Ministro delle attivita' produttive, per le relative istruttorie
tecniche e amministrative eper le conseguenti necessita' logistiche e
operative,  sono  poste  a carico del soggetto richiedente tramite il
versamento  di  un  contributo  di importo non superiore allo 0,5 per
mille del valore delle opere da realizzare»;
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 111, della legge n. 239/2004
ove  si  prevede  che  «le  somme  derivanti dai versamenti di cui al
comma 110  che,  a  tal  fine,  sono versate all'entrata del bilancio
dello  Stato,  per  essere riassegnate allo stato di previsione della
spesa del Ministero delle attivita' produttive»;
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni
urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, concernente, tra l'altro,
la   trasformazione  del  Ministero  delle  attivita'  produttive  in
Ministero dello sviluppo economico;
  Considerato   che  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
Dipartimento  Ragioneria  generale  dello Stato, Ispettorato generale
politiche  di  bilancio,  con  nota  1° febbraio  2005,  n. 001630 ha
disposto  una  variazione dello stato di previsione dell'entrata, per
l'esercizio  finanziario  2005,  istituendo  l'art. 19 «Somme versate
dalle  imprese  interessate  alla realizzazione e alla verifica degli
impianti  ed  infrastrutture  energetiche in applicazione della legge
23 agosto  2004,  n.  239»  del capitolo 3592 «Somme da introitare ai
fini  della  riassegnazione, in tutto o in parte, all'amministrazione
delle attivita' produttive»;
  Considerata  la  lettera  di trasmissione prot. n. 4345 del 7 marzo
2006  che  l'allora  Ministero  delle attivita' produttive, Direzione
generale per l'energia e le risorse minerarie ha inviato al Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  unitamente  allo  schema di decreto
interministeriale,    predisposto    accogliendo    le   osservazioni
dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze,
trasmesse con nota prot. n. 645/MIX/11316 del 17 novembre 2005;
  Considerato che l'Ufficio legislativo del Ministero dell'economia e
delle finanze, con nota prot. n. 645/MIX/5672, del 20 aprile 2006, ha
comunicato all'allora Ministero delle attivita' produttive, Direzione
generale  per  l'energia  e  le  risorse minerarie e, per conoscenza,
all'Ufficio  di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze
ed  al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato di «non
avere,  per  quanto  di  competenza,  osservazioni da formulare circa
l'ulteriore   corso   dello   schema   di  decreto  interministeriale
proposto»;
  Considerato  che  l'obbligo  di  versamento  non  si  applica  agli
impianti  o  alle  infrastrutture per i quali alla data di entrata in
vigore  della  legge n. 239/2004, si sia gia' conclusa l'istruttoria,
ne' per le istruttorie concluse con un rigetto;
  Ritenuto  opportuno  applicare l'aliquota unica dello 0,5 per mille
sul  valore  delle  opere  da  realizzare,  a  prescindere dal valore
massimo  delle opere stesse, in considerazione del fatto che tutte le
opere,  a  prescindere  dal valore dell'investimento, comportano, per
gli  uffici  dell'amministrazione,  un'attivita' istruttoria onerosa,
complessa  e  non  graduabile  in  misura  inferiore alla percentuale
massima prevista dall'art. 1, comma 110, della legge n. 239/2004;
  Ritenuto opportuno provvedere alla regolamentazione delle modalita'
di versamento del contributo dovuto per le spese di istruttoria poste
a carico del soggetto richiedente, nonche' a fissare il termine entro
il quale devono essere effettuati i medesimi versamenti;
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Per  le attivita' di istruttoria svolte dalla Direzione generale
per  l'energia  e  le  risorse minerarie del Ministero dello sviluppo
economico,   relative  al  rilascio  di  autorizzazioni,  permessi  o
concessioni,  finalizzati  alla  realizzazione  e  alla  verifica  di
impianti  e  infrastrutture il cui valore sia di entita' superore a 5
milioni  di  euro,  e'  posto  a  carico  dei soggetti richiedenti un
versamento   pari  allo  0,5  per  mille  del  valore  dell'opera  da
realizzare nei seguenti casi:
    a) impianti  per  la produzione di energia elettrica, con potenza
termica superiore a 300 MW;
    b) impianti per il trasporto di energia;
    c) opere  ed  impianti  per  lo  stoccaggio  sotterraneo  di  gas
naturale;
    d) terminali per la rigassificazione di gas naturale;
    e) opere  ed  impianti  realizzati  nell'ambito  di  permessi  di
ricerca o concessioni di coltivazioni per idrocarburi.