IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  Vista la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha apportato sostanziali
modifiche,  nel  campo degli ammortizzatori sociali, per i lavoratori
delle compagnie portuali;
  Visto  il  decreto n. 37739 datato 3 gennaio 2006, del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 2
marzo  2006,  reg.  1, foglio 133, con il quale e' stata autorizzata,
per l'anno 2005, la concessione della proroga dell'indennita' pari al
trattamento   massimo   di  integrazione  salariale,  in  favore  dei
lavoratori portuali;
  Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  Visto il verbale di accordo stipulato, in data 10 febbraio 2006, ai
sensi  dell'art.  1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, alla
presenza  del  Sottosegretario  di  Stato on. Pasquale Viespoli e del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra le organizzazioni
datoriali  e le OO.SS. dei lavoratori del settore portuale, nel quale
e'  stata  concordata  la  necessita' di proseguire, anche per l'anno
2006,  nell'utilizzo  dell'indennita'  pari al trattamento massimo di
integrazione  salariale  straordinaria,  in favore dei lavoratori del
settore  portuale appartenenti ai soggetti autorizzati alla fornitura
di  lavoro  temporaneo  nei  porti  ai sensi della legge n. 84/1994 e
successive modificazioni, purche' i predetti soggetti:
    se imprese o agenzie autorizzate ai sensi dell'art. 17, commi 2 e
5  della  legge  n. 84/1994, non abbiano effettuato, negli anni 2003,
2004  e  2005  assunzioni  di  personale  a  tempo  indeterminato, in
eccedenza rispetto alle dotazioni organiche stabilite dalle autorita'
portuali   e   marittime,  salvo  che  tali  assunzioni  non  abbiano
riguardato  lavoratori provenienti dalle societa' di cui all'art. 21,
comma 1, lettera b) della legge n. 84/1994;
    se  societa'  derivate  dalla  trasformazione  delle ex compagnie
portuali  ai  sensi  dell'art. 21, comma 1, lettera b) della legge n.
84/1994,  non  abbiano  effettuato,  negli  anni  2003,  2004 e 2005,
assunzioni di personale a tempo indeterminato;
  Ritenuto,  per  quanto precede, di autorizzare, per l'anno 2006, la
concessione   dell'indennita'   pari   al   trattamento   massimo  di
integrazione  salariale  straordinaria,  in favore dei lavoratori del
settore portuale, secondo le modalita' e le condizioni concordate nel
verbale medesimo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n.
266,  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1°  gennaio 2006 al 31
dicembre  2006,  la  concessione  dell'indennita' pari al trattamento
massimo  di  integrazione  salariale  straordinaria,  in  favore  dei
lavoratori  del  settore  portuale,individuati nel verbale di accordo
intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
in data 10 febbraio 2006.