IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  fino ad ora emanati in attuazione dalla predetta
legge;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18 novembre 1995, con il quale e'
stata  riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini «Benaco
Bresciano»   ed  e'  stato  approvato  il  relativo  disciplinare  di
produzione;
  Visto    il   decreto   direttoriale   16 agosto   2006,   recante:
modificazione  al  disciplinare  di produzione dei vini a indicazione
geografica   tipica  «Benaco  Bresciano»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 194 del 22 agosto 2006;
  Considerato che all'art. 4, comma 3, del disciplinare di produzione
di  che  trattasi,  relativamente  al  titolo  alcolometrico volumico
naturale  minimo della tipologia «Benaco Bresciano» Barbera, e' stato
erroneamente riportato il termine «massimo», anziche' «minimo»;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi  procedere  alla  rettifica
dinanzi menzionata;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'art.  4,  comma 3,  del  disciplinare  di  produzione  dei vini a
indicazione  geografica  tipica,  «Benaco  Bresciano»,  approvato con
decreto  ministeriale  del  18 novembre  1995 e successive modifiche,
viene  rettificato, per la tipologia «Benaco Bresciano» Barbera, come
segue:  dove e' scritto «il valore massimo e' del 10% vol.», leggasi:
«il valore minimo e' del 10% vol.».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 novembre 2006
                                      Il direttore generale: La Torre