L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella sua riunione di Consiglio del 9 novembre 2006;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante: «Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
  Vista  la  legge  6 agosto  1990,  n.  223, recante «Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;
  Vista  la  legge  10 ottobre  1990,  n.  287, recante «Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato»;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n. 481, recante «Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita»;
  Vista   la   delibera   n.  78/98  del  1° dicembre  1998,  recante
«Approvazione  del  regolamento per il rilascio delle concessioni per
la   radiodiffusione  televisiva  privata  su  frequenze  terrestri»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 1998, n. 288;
  Vista  la  delibera n. 26/99, recante «Approvazione del regolamento
in  materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel
settore delle comunicazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
24 maggio 1999, n. 119;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  455,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
  Vista  la  delibera  n.  127/00/CONS  del  1° marzo  2000,  recante
«Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite
di programmi televisivi» e successive modificazioni, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2000, n. 86;
  Visto  il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante disposizioni
urgenti  per  il  differimento  di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive  analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di
impianti  radiotelevisivi, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66;
  Vista  la  delibera  n.  236/01/CONS  del  30 maggio  2001, recante
«Regolamento  per  l'organizzazione  e  la  tenuta del registro degli
operatori  di comunicazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
30 giugno 2001, n. 150, e successive modificazioni;
  Vista  la  delibera  n.  435/01/CONS  del 15 novembre 2001, recante
«Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre
in   tecnica  digitale»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
6 dicembre 2001, n. 284;
  Visto  il regolamento concernente l'accesso ai documenti, approvato
con  delibera n. 217/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
20 giugno   2001,   n.   141,   come  modificato  dalla  delibera  n.
335/03/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 2003,
n.  240,  e  come  da  ultimo integrato dalla delibera n. 89/06/CONS,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2006, n. 64;
  Visto    il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il
funzionamento  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni,
approvato  con  delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, nel testo
coordinato  con le modifiche introdotte dalla delibera n. 506/05/CONS
del   21 dicembre   2005   recante   «Modifiche  ed  integrazioni  al
regolamento  di  organizzazione  e  di  funzionamento dell'Autorita»,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2006, n. 11, come
successivamente  integrata  dalla  delibera n. 40/06/CONS, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2006, n. 25;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 gennaio  2003,  n.  6,  recante
«Riforma  organica  della  disciplina  delle  societa'  di capitali e
societa'  cooperative,  in  attuazione della legge 3 ottobre 2001, n.
366»;
  Vista   la   delibera   n.  290/03/CONS  recante  approvazione  del
regolamento   concernente   le  autorizzazioni  ai  trasferimenti  di
proprieta'  di  societa'  radiotelevisive,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 23 agosto 2003, n. 195;
  Vista  la  legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in   materia   di   assetto   del  sistema  radiotelevisivo  e  della
RAI-Radiotelevisione  italiana  S.p.a., nonche' delega al Governo per
l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione»;
  Vista  la  delibera  n.  63/06/CONS  del  2 febbraio  2006  recante
«Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza
dell'Autorita»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio
2006, n. 44;
  Visto   il   regolamento  in  materia  di  procedure  sanzionatorie
approvato  con  delibera  136/06/CONS  del  15 marzo 2006, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 2006, n. 76;
  Visto  l'art.  1, comma 6, lettera c), n. 13, della legge 31 luglio
1997,  n.  249,  in  materia  di  autorizzazione  ai trasferimenti di
proprieta' di societa' radiotelevisive;
  Visto  l'art.  43, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n.  177,  che  prevede  l'adozione  da  parte  dell'Autorita'  per le
garanzie  nelle  comunicazioni  di  un  regolamento  che disciplini i
provvedimenti  necessari  per  eliminare  o  impedire  il formarsi di
posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni o comunque lesive
del pluralismo;
  Visti  l'art.  14,  comma 1,  della  legge 3 maggio 2004, n. 112, e
l'art.  43,  comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
che  prevedono  l'adozione di un apposito regolamento per definire la
procedura  per  la  notifica  delle  intese  e  delle  operazioni  di
concentrazione  al  fine  di  verificare  il  rispetto  dei principi,
rispettivamente,  di  cui  all'art.  15 della legge 3 maggio 2004, n.
112,  e di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 43 del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
  Visti  l'art.  14,  comma 3,  della  legge 3 maggio 2004, n. 112, e
l'art.  43,  comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
recante   «testo   unico   della   radiotelevisione»,  che  prevedono
l'adozione  da  parte  dell'Autorita' di un atto di pubblico richiamo
qualora  si  accerti che un'impresa, o un gruppo di imprese, operanti
nel  sistema integrato delle comunicazioni, si trovi nella condizione
di  potere  superare,  prevedibilmente,  i limiti di cui all'art. 15,
della  legge 3 maggio 2004, n. 112, e di cui all'art. 43, commi 7, 8,
9, 10, 11 e 12 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
  Considerata   l'opportunita'  di  disciplinare  mediante  un  unico
regolamento i procedimenti in materia di posizioni dominanti previsti
dalla  normativa  vigente, le procedure per la notifica e la verifica
delle  operazioni di concentrazione e delle intese ed il procedimento
di  autorizzazione  ai  trasferimenti  di  proprieta', aggiornando la
disciplina   di   cui  alle  gia'  citate  delibere  n.  26/99  e  n.
290/03/CONS;
  Considerata  la  necessita'  di  coordinare  le  predette procedure
adeguandole  al  nuovo  assetto  normativo e di dare piena e completa
attuazione alle disposizioni della legge 3 maggio 2004, n. 112, e del
decreto  legislativo  31 luglio  2005,  n.  177, recante «testo unico
della radiotelevisione»;
  Vista  la  delibera n. 264/06/CONS, di cui al comunicato pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2006, con la quale, in
considerazione   della   complessita'   degli   adempimenti  e  della
particolare  rilevanza  della  materia,  e'  stato  sottoposto ad una
pubblica  consultazione il testo dello schema di regolamento adottato
il 16 maggio 2006 dal Consiglio dell'Autorita';
  Avuto  riguardo  ai  contributi pervenuti in sede di consultazione,
che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti.
  Secondo  uno  dei  partecipanti  alla  consultazione  l'obbligo  di
notifica  previsto  dall'art.  43 del testo unico sarebbe finalizzato
esclusivamente  alla  verifica  del  rispetto dei limiti indicati nei
commi da  7  a  12  del  medesimo  articolo.  Conseguentemente, nelle
definizioni di intesa e di concentrazione si dovrebbe specificare che
sono soggette all'obbligo di notifica le solo operazioni suscettibili
di  condurre  alla  violazione  dei  commi da 7 a 12 dell'art. 43 del
testo  unico,  rimettendo, inoltre, ai diretti interessati il compito
di valutare la compatibilita' delle operazioni con i relativi limiti.
  La  lettura dell'intero art. 43 del testo unico induce l'Autorita',
tuttavia,  a  ritenere  che  il  divieto  di costituire una posizione
dominante   rivesta   carattere   generale   e   non   gia'  limitato
esclusivamente  alle  ipotesi  di  cui ai commi da 7 a 12. L'art. 43,
comma 9,  indica  difatti  chiaramente  che,  al  di  la'  dei limiti
concernenti i ricavi, nei singoli mercati che compongono il SIC resta
fermo  il  divieto  di  costituzione di posizioni dominanti, con cio'
ribadendo la sua natura di divieto generale.
  Del  resto,  la  medesima  impostazione costituisce il nucleo della
previsione  di  cui  al comma 2 (sempre dell'art. 43), ove si afferma
che  compito  dell'Autorita' e' verificare che (nel SIC e nei singoli
mercati)  non  si  costituiscano  posizioni  dominanti  e  che  siano
rispettati  i  limiti  di  cui  ai  commi  7  -  12  (limiti  che non
esauriscono  dunque  le fattispecie vietate dal piu' ampio divieto di
costituzione  di  una  posizione  dominante).  Poiche'  l'obbligo  di
notifica   non   puo'  che  avere  funzione  servente  rispetto  alle
competenze  attribuite  all'Autorita',  esso non puo' che riguardare,
allora,  tutte le operazioni idonee a violare il divieto di posizioni
dominanti,  oltreche' gli specifici principi fissati dai commi da 7 a
12 dell'art. 43.
  Un'altra  posizione  emersa  nel corso della consultazione riguarda
l'astratta  configurabilita'  di  due  procedimenti consequenziali ma
autonomi     nell'ambito    dell'iter    complessivo:    uno    volto
all'accertamento dell'esistenza della posizione dominante, e l'altro,
successivo,  diretto alla rimozione dei suoi effetti. A tale riguardo
si  osserva  che,  al  di la' del significato, nient'affatto univoco,
della  norma  invocata,  l'attivita'  procedimentale  complessiva  da
dispiegare  e'  unica,  perche' il mero accertamento non ha autonomia
concettuale   ne'   di   per   se'  produce  effetti.  Se  il  potere
amministrativo    e'   unico,   la   ripartizione   delle   attivita'
amministrative  che  costituiscono  esercizio  di  tale potere in due
ambiti  procedimentali  distinti  appare  in  contrasto quindi con il
principio di semplificazione di cui all'art. 97 Cost., che imporrebbe
semmai di snellire e rendere piu' celere l'azione amministrativa.
  Riguardo all'art. 3 e' stato accolto il suggerimento di chiarire al
meglio  il  carattere  esemplificativo  dell'elencazione  di  cui  al
comma 1.
  Sul   tema  del  procedimento  autorizzatorio  le  associazioni  di
emittenti  hanno  sollevato spesso dubbi sull'inquadramento di alcune
particolari   fattispecie.   Sembra   allora   opportuno  riformulare
l'originario  testo dell'art. 3, comma 1, per rendere evidente che la
cessione  dell'(intera)  azienda,  anche  radiofonica,  e' un'ipotesi
autonoma  soggetta  ad  autorizzazione,  come pure l'acquisizione, da
parte dello stesso soggetto che gia' deteneva il controllo congiunto,
del  controllo  esclusivo.  Analogo  intervento, volto a rendere piu'
comprensibile  il  testo,  e'  stato  effettuato  relativamente  alla
fattispecie del c.d. subentro nel titolo (art. 3, comma 4).
  Ancora in materia di autorizzazioni, e' stato riformulato l'art. 3,
comma 9,  del  testo  per garantire che il soggetto richiedente venga
informato   nell'ipotesi  di  sospensione  del  procedimento;  si  e'
ritenuto   opportuno  introdurre,  inoltre,  un  richiamo  formale  e
automatico   alla   normativa   antitrust   per   cio'  che  riguarda
l'individuazione e l'aggiornamento delle soglie di fatturato.
  Relativamente all'obbligo di notifica, e' stato proposto da uno dei
partecipanti  di  limitarlo alle sole operazioni che intervengano tra
soggetti  operanti  all'interno  del SIC, e di escludere l'obbligo di
comunicazione  quando  l'operazione  sia  insuscettibile  di produrre
effetti nel SIC o in uno dei mercati che lo compongono.
  In  merito,  non  si  e' inteso pero' discostarsi dall'orientamento
prevalente    in    dottrina   e   giurisprudenza   che,   sul   tema
dell'individuazione  dei  mercati  interessati  dalle  operazioni  di
concentrazione,    afferma   che   l'effetto   dell'aumento   o   del
consolidamento   del   potere  di  mercato  puo'  derivare  anche  da
operazioni  nelle  quali  le  parti  non  operino  tutte sul medesimo
mercato,  ma  in  mercati  solo  connessi  (a valle o a monte) oppure
contigui.  Per  tale motivo si e' ritenuto opportuno meglio precisare
che  l'obbligo della notifica preventiva riguarda anche le operazioni
di  concentrazione  nella  quali  anche  una  sola delle parti sia un
soggetto  operante  nel  sistema integrato delle comunicazioni, oltre
alle  intese  che  intervengano tra soggetti operanti nell'ambito del
SIC.
  E'  sembrato,  inoltre,  opportuno  chiarire,  sempre per risolvere
alcuni  dubbi sollevati dai partecipanti, che per le varie ipotesi di
operazioni  «consentite»  dall'art. 27 del testo unico (trasferimenti
di impianti o di rami d'azienda, acquisizioni di intere emittenti) vi
e'  il  solo  obbligo di notifica e la conseguente applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 4 e seguenti dello schema.
  Sui  termini  complessivi  del procedimento sono stati parzialmente
accolti  i  rilievi  di alcuni dei partecipanti e l'eventuale proroga
del  termine  di  conclusione  dell'istruttoria  e'  stata  ridotta a
novanta giorni.
  Uno  dei partecipanti ha sostenuto poi la necessita' di distinguere
tra  procedimenti  avviati su segnalazione o d'ufficio o a seguito di
notifica.
  Ma  se si esamina attentamente la normativa vigente risulta che non
vi  e'  differenziazione  del  procedimento  in base alla provenienza
dell'iniziativa.  Neppure  sotto  il profilo dei tempi procedimentali
appare  ragionevole  separare  le  due  ipotesi. Se, infatti, possono
riscontrarsi nella pratica tempistiche diverse, esse riguardano pero'
la   fase  pre-procedimentale  che  segue  la  segnalazione,  e  che,
risolvendosi nella necessaria acquisizione di elementi di conoscenza,
potrebbe  avere  una  durata  maggiore  rispetto  alle  verifiche  da
effettuare nell'ipotesi in cui sia stata ricevuta la comunicazione di
un'operazione.
  Con  specifico riferimento ai procedimenti avviati su segnalazione,
uno  dei  soggetti  partecipanti afferma inoltre che dovrebbe esserci
una motivazione circa la sua attendibilita'. Si puo' replicare che la
segnalazione non ha un rilievo autonomo, ne' ha valore probatorio. La
sua  minore o maggiore attendibilita' non influisce ne' sul contenuto
ne' sui tempi del procedimento. L'iniziativa, la decisione di avviare
o  meno  il  procedimento,  sono  poteri  il  cui  esercizio  non  e'
subordinato o condizionato dalla segnalazione.
  L'effettivita'  dell'accertamento  poggia  sugli elementi acquisiti
successivamente  alla  ricezione  della  segnalazione,  la quale puo'
essere  al  piu'  considerata  l'elemento  che innesca la prima fase,
preistruttoria, di acquisizione di elementi e informazioni, ma non e'
certo  un  elemento della decisione di avviare l'istruttoria, tant'e'
che la «valutazione» che deve essere svolta dalla Direzione contenuti
ha  ad  oggetto  «gli  elementi»,  e non certo «la segnalazione» come
tale.
  Passando  ai  contenuti  della  comunicazione  d'avvio,  in sede di
consultazione  si  e'  affermato  che dovrebbe essere sempre prevista
un'espressa  contestazione  degli  ipotizzati  profili di lesione del
pluralismo.  Sulla  tesi  che  sta  a fondamento della modifica cosi'
richiesta,  in base alla quale il superamento dei limiti definiti dal
legislatore  non  sarebbe  sufficiente  ad  individuare una posizione
dominante vietata, essendo necessario verificare in aggiunta anche la
sussistenza  di  una  lesione  del pluralismo, si nutrono pero' dubbi
assai  seri:  e  questo alla luce delle costante giurisprudenza della
Corte   costituzionale,   che   ha   sempre  rimesso  al  legislatore
l'individuazione  di  limiti anticoncentrativi superati i quali vi e'
una  posizione  vietata  (senza  che  occorrano  ulteriori  verifiche
sull'effettiva lesione del pluralismo).
  Sulla  partecipazione  all'istruttoria,  per  rispondere ai rilievi
mossi  si  puo'  osservare  che  la  formulazione  proposta  soddisfa
l'esigenza  di  assicurare  che  la  partecipazione  sia  subordinata
all'esistenza    di    interessi    «significativi»,    compresa   la
rappresentativita' degli enti esponenziali.
  Appare,  invece,  opportuno  modificare l'art. 7 per chiarire che i
soggetti  che hanno partecipato, se sono in grado di fornire elementi
utili, possono essere chiamati in audizione.
  All'art.  8,  comma 3, per evitare qualsiasi dubbio interpretativo,
e' stata riformulata, richiamando le norme del testo unico in materia
di  documentazione amministrativa, la disposizione relativa all'invio
di informazioni e documenti all'Autorita'.
  Sulla  proposta  di  riservare  al  Consiglio il potere di disporre
ispezioni e chiedere perizie e analisi, si osserva che tale potere e'
attribuito  al  responsabile  del procedimento (art. 6 della legge n.
241 del 1990, «il responsabile ... puo' esperire accertamenti tecnici
ed  ispezioni  ed ordinare esibizioni documentali»). Le ispezioni, le
perizie   attengono   strettamente   alla   fase  di  approfondimento
istruttorio  che  si  svolge  all'interno del procedimento e non alla
fase    decisoria    finale.   Il   regolamento   di   organizzazione
dell'Autorita', inoltre, attribuisce a ciascuna «unita' organizzativa
competente»   il   potere   di  chiedere  l'intervento  del  Servizio
ispettivo.
  E'  stata, infine, oggetto di rilievi la disposizione dello schema,
art.  11, in materia di misure inibitorie. Si sostiene, innanzitutto,
che  l'oggetto  del  regolamento, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del
testo  unico sarebbe limitato ai provvedimenti di cui al comma 5, tra
i quali non rientrerebbe alcun provvedimento inibitorio cautelare. Si
afferma  ancora  che  nell'art. 43 del testo unico il presupposto per
l'esercizio  del  potere  inibitorio  sarebbe  l'accertamento  di una
violazione  e  che,  inoltre, esso sarebbe limitato alla prosecuzione
dell'operazione, successiva all'accertamento dell'infrazione.
  Premesso   che,   ai  sensi  dell'art.  43,  comma 6,  oggetto  del
regolamento  sono i provvedimenti e i procedimenti di cui al comma 5,
norma   quest'ultima  che  attribuisce  all'Autorita'  il  potere  di
adottare  un  atto  che  «inibisce  la  prosecuzione»  di determinate
attivita', la posizione espressa in merito ai presupposti e ai limiti
del potere inibitorio non appare condivisibile.
  La  stessa  lettera  della  norma,  art. 43, comma 5, prevede quale
necessario  antecedente logico, non l'accertamento di una violazione,
bensi'  l'esistenza  di  atti od operazioni idonee «a determinare una
situazione  vietata»,  vale  a  dire  atti  o  operazioni che abbiano
l'astratta  capacita'  di  violare  la norma. Oggetto dello specifico
accertamento  che conduce all'adozione della misura inibitoria non e'
dunque  l'effettiva violazione, ma e' l'attivita' posta in essere che
deve  avere la capacita', anche solo potenziale, di violare la norma.
Sarebbe  comunque  illogico  richiedere  il  medesimo  presupposto  -
accertamento  della  violazione - sia per il provvedimento definitivo
sia per il provvedimento che ha, invece, natura inibitoria.
  Inoltre,  poiche' l'accertamento della violazione sottende comunque
il    divieto    di    ulteriore   prosecuzione   dell'operazione   o
dell'attivita',   non   appare   ragionevole  limitare  la  sfera  di
operativita' delle misure inibitorie alle sole ed ulteriori attivita'
con le quali si porterebbe a compimento un'operazione di cui e' stata
gia'  accertata  la  contrarieta'  ai  divieti posti dall'art. 43 del
testo unico.
  Ritenuto, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni
formulate  nell'ambito  della consultazione dei soggetti interessati,
debbano   essere  introdotte,  nei  limiti  esposti,  le  conseguenti
modifiche  ed  integrazioni  allo  schema  di regolamento adottato il
16 maggio  2006 di cui alla delibera n. 264/06/CONS, e debbano essere
riformulate alcune disposizioni per assicurare maggiore certezza, con
cio'  rispondendo ai dubbi sollevati da alcuni partecipanti ed emersi
in sede applicativa;
  Udita  la  relazione  dei  commissari  Enzo  Savarese  e Sebastiano
Sortino,  relatori  ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:

                               Art. 1.
  1.  L'Autorita' approva, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c),
n.  13,  della  legge  31 luglio 1997, n. 249, dell'art. 14, comma 1,
della  legge  3 maggio 2004, n. 112, e dell'art. 43, commi 1 e 6, del
decreto  legislativo  31 luglio 2005, n. 177, il regolamento allegato
alla presente delibera, di cui forma parte integrante, concernente la
disciplina   dei   procedimenti   in  materia  di  autorizzazione  ai
trasferimenti  di  proprieta'  delle  societa'  radiotelevisive,  dei
procedimenti  in  materia  di posizioni dominanti e dell'attivita' di
verifica  delle  operazioni  di  concentrazione ed intese nel sistema
integrato delle comunicazioni.
  2. Sono abrogate:
    a) la delibera n. 26/99, recante «Approvazione del regolamento in
materia  di  costituzione  e  mantenimento di posizioni dominanti nel
settore delle comunicazioni», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
24 maggio 1999, n. 119;
    b) la   delibera   n.   290/03/CONS,   recante  approvazione  del
regolamento   concernente   le  autorizzazioni  ai  trasferimenti  di
proprieta'  di  societa'  radiotelevisive,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 23 agosto 2003, n. 195.
  3.  La  presente  delibera  entra  in  vigore  il trentesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  4.  Restano  soggetti alla disciplina anteriore i procedimenti gia'
formalmente  avviati  prima  dell'entrata  in  vigore  della presente
delibera.
  La  presente  delibera  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, nel
Bollettino   ufficiale   e  ed  e'  resa  disponibile  nel  sito  web
dell'Autorita'.
    Roma, 9 novembre 2006
                       Il presidente: Calabro'

              Il commissario relatore: Savarese-Sortino