IL MINISTRO DELLA SALUTE

                           di concerto con

 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Visto  l'art.  13  del  decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31,
relativo  alla  qualita'  delle  acque  destinate  al  consumo umano,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2001;
  Vista  la  relazione  trasmessa dalla provincia autonoma di Bolzano
che indica i risultati conseguiti nel triennio 2004-2006;
  Viste  le  motivate  richieste  della provincia autonoma di Bolzano
circa  la  necessita'  di  un'ulteriore periodo di deroga, al fine di
dare  completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare
la qualita' dell'acqua;
  Visti  i valori massimi ammissibili fissati dal Consiglio superiore
di sanita' nella seduta del 15 novembre 2005;
  Considerato  che,  ai  sensi del comma 11 del succitato art. 13, la
popolazione  interessata  deve essere tempestivamente e adeguatamente
informata  circa  le  deroghe  applicate  e  delle  condizioni che le
disciplinano e che, ove occorra, la regione o provincia autonoma deve
provvedere   a   formare   raccomandazioni   a  gruppi  specifici  di
popolazione  per  i  quali  la  deroga  possa  costituire  un rischio
particolare;
  Considerato  che  la  valutazione di non potenziale pericolo per la
salute  umana  viene  effettuata  comprendendo  anche la quantita' di
parametro  eventualmente  assunta  con gli alimenti, sia preparati in
ambito  domestico  sia  in  industrie alimentari che distribuiscono i
loro  prodotti  esclusivamente  nell'ambito geografico ricompreso dal
provvedimento di deroga;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1. La provincia autonoma di Bolzano puo' stabilire il rinnovo delle
deroghe  al  valore di parametro fissato nell'allegato I, parte B del
decreto  legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, ai comuni per i quali e'
stata  fatta esplicita richiesta, per il parametro arsenico, entro il
Valore Massimo Ammissibile (VMA) di 50 \mug/l.
  2. Il suddetto valore massimo ammissibile puo' essere concesso fino
al 31 dicembre 2007.
  3.  L'eventuale  rinnovo e' subordinato alla trasmissione, da parte
della  provincia autonoma di Bolzano, al Ministero della salute ed al
Ministero  dell'ambiente  e tutela del territorio e del mare, entro e
non oltre il 30 settembre 2007, di una circostanziata relazione sulla
situazione relativa all'attuazione dei piani di risanamento previsti,
comprensiva  dei controlli analitici e dei risultati degli interventi
effettuati  nel  periodo  di deroga, e di un dettagliato programma di
quanto  previsto  ai  fini  della nuova deroga, corredato dei costi e
della copertura finanziaria.
  4.  Sono  escluse  dai  provvedimenti  di  deroga  e  sono comunque
obbligate  al  rispetto  dei  limiti  previsti  dalla  normativa,  le
industrie  alimentari  ad eccezione di quelle di tipo artigianale con
distribuzione   del  prodotto  in  ambito  locale.  Si  rimanda  alle
autorita'  competenti  la  valutazione  di  ulteriori  esclusioni e/o
limitazioni temporali.