IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  regio decreto 27 agosto 1905, n. 430, con il quale venne
approvata  e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla camera
di commercio di Milano;
  Visti  i  regi  decreti  11  maggio 1922, n. 711; 3 agosto 1928, n.
1889;  1  dicembre  1932,  n.  1598; 21 gennaio 1935, n. 168; 1 marzo
1937, n. 257 e visti il decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 482
nonche'  i decreti del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n.
941  e  25  maggio  1966,  n.  522,  con  i  quali  vennero approvate
variazioni alla predetta tariffa;
  Vista la deliberazione in data 19 maggio 1970, n. 511, della camera
di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di Milano con la
quale  sono  state, tra l'altro, proposte ulteriori modificazioni dei
diritti  ad  essa dovuti per la quotazione dei titoli presso la borsa
valori di detta citta';
  Visto  l'art.  53 del testo unico approvato con il regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stati stabiliti la forma e
l'organo  competente  per  l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai
diritti di borsa;
  Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

                              Decreta:

  Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nei citati decreti
del  Presidente  della  Repubblica 10 luglio 1960, n. 941 e 25 maggio
1966,  n. 522, relativamente alla tariffa dei diritti annui spettanti
alla  camera  di  commercio, industria, artigianato ed agricoltura di
Milano  per  l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso
la locale borsa valori, la misura dei diritti stabiliti con i decreti
medesimi viene modificata come segue:
    a) i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione ufficiale,
ancorche'  gia' quotati presso altre borse valori, sono esenti per il
primo anno dal pagamento dei diritti di quotazione;
    b)  per  gli  anni successivi, i diritti di quotazione sono cosi'
ridotti:
      del 75% nel secondo anno di quotazione;
      del 50% nel terzo anno di quotazione;
      del 25% nel quarto anno di quotazione.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato ad Antagnod, addi' 30 agosto 1970

                               SARAGAT

                                                      FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 ottobre 1970
  Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 138. - GRECO