IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 27 agosto 1905, n. 430, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla camera di commercio di Milano; Visti i regi decreti 11 maggio 1922, n. 711; 3 agosto 1928, n. 1889; 1 dicembre 1932, n. 1598; 21 gennaio 1935, n. 168; 1 marzo 1937, n. 257 e visti il decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 482 nonche' i decreti del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 941 e 25 maggio 1966, n. 522, con i quali vennero approvate variazioni alla predetta tariffa; Vista la deliberazione in data 19 maggio 1970, n. 511, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano con la quale sono state, tra l'altro, proposte ulteriori modificazioni dei diritti ad essa dovuti per la quotazione dei titoli presso la borsa valori di detta citta'; Visto l'art. 53 del testo unico approvato con il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stati stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai diritti di borsa; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nei citati decreti del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 941 e 25 maggio 1966, n. 522, relativamente alla tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano per l'ammissione dei titoli alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori, la misura dei diritti stabiliti con i decreti medesimi viene modificata come segue: a) i titoli ammessi per la prima volta alla quotazione ufficiale, ancorche' gia' quotati presso altre borse valori, sono esenti per il primo anno dal pagamento dei diritti di quotazione; b) per gli anni successivi, i diritti di quotazione sono cosi' ridotti: del 75% nel secondo anno di quotazione; del 50% nel terzo anno di quotazione; del 25% nel quarto anno di quotazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato ad Antagnod, addi' 30 agosto 1970 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 ottobre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 138. - GRECO