IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione; Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni; Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, concernente la istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo; Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di emanare norme per l'applicazione del regolamento (C.E.E.) n. 727/70 del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1. Il monopolio della coltivazione, dell'importazione e della vendita dei tabacchi greggi, di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni, e' abolito. A partire dal raccolto della campagna agricola 1970, il tabacco greggio e' sottoposto alla organizzazione comune dei mercati disciplinata dal Regolamento comunitario n. 727/70 del 21 aprile 1970 pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L. 94/1 del 28 aprile 1970. Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentite le amministrazioni interessate, saranno stabilite le modalita' per l'applicazione dei provvedimenti adottati dalle Comunita' europee nell'ambito del Regolamento comunitario di cui al precedente comma.