La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 26 ottobre  1970,  n.  745,
recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica,  con  le
seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 15, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente: 
  A  favore  di  coloro  i  quali  ai  sensi  dell'articolo  30   del
decreto-legge   27   agosto   1970,   n.   621,   hanno   corrisposto
l'integrazione in esso prevista, al momento del versamento di  quanto
dovuto  per  l'anno  1971  a  norma  del  presente  articolo,   sara'
effettuata una detrazione pari alla meta' di quanto versato nel  1970
in base al succitato articolo 30 del decreto-legge 27 agosto 1970, n.
621; 
 
  All'articolo 22, all'inizio sono premesse le parole: 
Fino al 31 marzo 1971; 
 
  All'articolo  24,  primo  comma,  le  parole:  570  miliardi,  sono
sostituite con le parole: 562 miliardi; le parole: 430 miliardi,  con
le parole: 422 miliardi, e le parole: 320 miliardi,  con  le  parole:
312  miliardi;  al  terzo  comma,  le  parole:  430  miliardi,   sono
sostituite con le parole: 422 miliardi; 
 
  L'articolo 31 e' sostituito con il seguente: 
  "Dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1971,  e  limitatamente
al 31 dicembre 1972,  sono  stabiliti,  ai  fini  del  pagamento  dei
contributi per gli assegni familiari: un massimale retributivo pari a
lire 2.100 giornaliere per le aziende classificate artigiane ai sensi
della legge 25 luglio 1956, n. 860,  e  per  le  aziende  cooperative
iscritte nei registri prefettizi ai sensi del decreto legislativo del
Capo provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  numero  1577,  e
successive modificazioni ed integrazioni;  un  massimale  retributivo
pari a lire 3.100 giornaliere per le aziende classificate commerciali
secondo  la  vigente   legislazione   previdenziale;   un   massimale
retributivo pari a lire 3.500 giornaliere per le imprese  industriali
che, alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  occupano
meno di 50 dipendenti e il cui capitale investito non  superi  i  500
milioni di lire, nonche' un massimale retributivo pari a  lire  4.000
giornaliere per tutte le altre aziende. 
  Con la stessa decorrenza, le aliquote contributive  del  17,50  per
cento del 15,60 per cento previste dalle tabelle A e C allegate  alla
legge 17 ottobre 1961, n.  1038,  e  successive  modificazioni,  sono
ridotte alla misura unica del 15 per cento e l'aliquota  contributiva
prevista dalla tabella B annessa alla  stessa  legge  e'  ridotta  al
15,40 per cento. 
  A decorrere dal 1° gennaio 1971, il  contributo  previsto  per  gli
operai agricoli dalla tabella A, sub-B) annessa alla legge suindicata
e' elevato da lire 110,10 a lire 120 per giornata di lavoro. 
  Ai  fini  della  determinazione   del   numero   di   giornate   di
retribuzione, si osservano per le aziende di tutte le  categorie,  le
disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 3 ottobre 1947, n. 1215, ed  all'articolo  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136. 
  Per gli anni 1971 e 1972, e comunque non oltre l'entrata in  vigore
della  riforma  sanitaria,  l'Istituto  nazionale  della   previdenza
sociale corrisponde all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
le malattie, alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e  di
Bolzano ed alla Federazione nazionale delle casse mutue  di  malattia
per i coltivatori diretti una somma a carico della  Cassa  unica  per
gli assegni familiari pari, complessivamente, al 3  per  cento  delle
retribuzioni assoggettate a contributo. 
  Della somma di cui al precedente comma, determinata sulla base  dei
contributi effettivamente riscossi, lire 25  miliardi  annui  saranno
versate alla Federazione nazionale delle casse mutue di malattia  per
i coltivatori diretti e l'importo restante sara' versato all'INAM che
provvedera' a ripartirlo con le Casse mutue provinciali  di  malattia
di Trento e di Bolzano in proporzione al gettito dei  contributi  per
l'assicurazione contro le malattie risultante dai rispettivi  bilanci
dell'anno precedente. I versamenti saranno effettuati,  senza  spese,
in rate trimestrali posticipate. 
  A decorrere  dal  1°  gennaio  1971  e'  abrogata  la  disposizione
contenuta nell'articolo 2, lettera b), punto 1, della legge 29 maggio
1967, n. 369. 
  Dal periodo di paga in corso alla  data  del  1°  gennaio  1973,  i
massimali retributivi di cui al primo  comma  sono  elevati  da  lire
2.100 a lire 2.600 per le imprese artigiane e  cooperative;  da  lire
3.100 a lire 3.900 per le imprese commerciali; da lire 3.500  a  lire
4.400 per le imprese industriali con meno  di  50  dipendenti  e  con
capitale non superiore a 500 milioni; da lire 4.000 a lire 5.000  per
tutte le altre aziende. 
  Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare,  entro  il
31 dicembre 1972, su  proposta  del  Ministro  per  il  lavoro  e  la
previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il
bilancio e la programmazione economica, le aliquote  contributive  di
cui al secondo comma potranno essere ridotte, con decorrenza  dal  1°
gennaio 1973 in relazione alla nuova massa retributiva  imponibile  e
alle esigenze finanziarie della Cassa unica assegni familiari"; 
 
  All'articolo 39,  secondo  comma,  sono  (aggiunte  le  parole:  Al
patrimonio di detta Sezione, stabilito con  decreto  legislativo  del
Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947,  n.  1421,  modificato
con decreto ministeriale 30 settembre 1948, con legge 2 aprile  1951,
n. 252, e con legge 25 novembre 1962, n. 1679, partecipa, in aggiunta
agli istituti previsti  all'articolo  2,  primo  comma,  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato  15  dicembre  1947,  n.
1421, l'Istituto di credito delle  casse  rurali  con  una  quota  di
conferimento di lire 50 milioni: 
 
  All'articolo 44, al primo comma, dopo le parole: di concerto,  sono
aggiunte le parole: con il Ministro per gli  interventi  straordinari
per il Mezzogiorno; 
 
  L'articolo 64 e' sostituito con il seguente: 
  "Per i fabbricati o porzioni di fabbricati, in corso di costruzione
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, il termine  previsto  dagli  articoli  2  e  3  del
decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni
nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, e' prorogato al 31 marzo 1971,  a
condizione che entro tale termine essi siano completati in ogni  loro
parte ed idonei alla effettiva occupazione. 
  Per i fabbricati o porzioni di fabbricati non ancora ultimati  alla
data del 31 marzo 1971 e per quelli, per i  quali  i  lavori  abbiano
inizio entro il 31 agosto 1971, il termine di cui al precedente comma
e' prorogato al 31 agosto 1973, a condizione che entro  tale  termine
essi siano completati in ogni loro parte  ed  idonei  alla  effettiva
occupazione e che si tratti: 
    a) di costruzioni eseguite in proprio dallo Stato, dai  comuni  o
da enti pubblici autorizzati a costruire abitazioni di tipo economico
e popolare o di costruzioni ammesse a contributo dello Stato; 
    b) di  costruzioni  realizzate  nell'ambito  dei  piani  di  zona
redatti in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e, se eseguite  da
privati, date in locazione alle condizioni previste  dall'articolo  5
della legge 21 luglio 1965,  n.  904,  o  occupate  direttamente  dal
proprietario; 
    c)  di  fabbricati   costruiti   su   aree   comunque   destinate
all'edilizia residenziale, sempre che il costo della area  coperta  e
delle  pertinenze  non  superi  il  quarto  del  valore  della   sola
costruzione; 
    d) di alloggi aventi una superficie utile non  superiore  ai  130
metri quadrati e che non abbiano oltre due caratteristiche fra quelle
indicate nella tabella allegata al decreto del Ministro per i  lavori
pubblici 2 agosto 1969; 
    e) di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti costruite  ai
sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con  legge  12
marzo 1968, n. 260. 
  I  benefici  previsti  dal  primo  comma  non  si  applicano   alle
costruzioni autorizzate ai sensi  dell'articolo  17,  settimo  comma,
della legge 6 agosto 1967, n. 765, e non ultimate  entro  il  biennio
dall'inizio dei lavori". 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 18 dicembre 1970 
 
                               SARAGAT 
 
                                          COLOMBO - FERRARI AGGRADI - 
                                             REALE - GIOLITTI - PRETI 
                                              - GAVA - DONAT-CATTIN - 
                                                  MARIOTTI - NATALI - 
                                                           LAURICELLA 
 
Visto, il Guardasigilli: REALE