La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  corrispondenza delle cessioni di valuta effettuate dall'Ufficio
italiano  dei  cambi  ai  sensi dell'articolo 3 della legge 12 agosto
1962,  n.  1478,  e  per  il  periodo compreso tra la data di ciascun
versamento  e  quella  della emissione dei rispettivi certificati, di
cui   all'articolo   sopracitato,   il  Ministro  per  il  tesoro  e'
autorizzato   a   corrispondere   con  proprio  decreto,  all'Ufficio
predetto, l'interesse nella misura dell'1 per cento annuo.